Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5274 del 25/02/2021

Cassazione civile sez. I, 25/02/2021, (ud. 27/11/2020, dep. 25/02/2021), n.5274

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15329/2019 proposto da:

J.A., difeso dall’avv. Paolo Tacchi Venturi, domiciliato

presso la cancelleria della I sezione civile della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

avverso la sentenza n. 3413/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 10/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/11/2020 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza del 10.12.2018, ha rigettato l’appello proposto da J.A., cittadino del (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia del 12/07/2017 che ha rigettato la domanda volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

E’ stato, in primo luogo, negato al ricorrente lo status di rifugiato, non essendo le sue dichiarazioni state ritenute credibili (il ricorrente aveva riferito di essersi allontanato dal paese d’origine in quanto minacciato dai fratelli I. e B., rispettivamente cognato e marito della propria cugina, nei cui confronti lo stesso richiedente aveva sporto denuncia per l’avvelenamento della congiunta, e che erano stati assolti al termine del processo celebrato a loro carico per l’opera di corruzione posta in essere dai medesimi).

Inoltre, con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) Legge cit., il giudice di merito ha evidenziato l’insussistenza di una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato nella regione del Punjab in Pakistan.

Infine, il ricorrente non è stato comunque ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari, non essendo stata allegata una sua specifica situazione di vulnerabilità personale.

Ha proposto ricorso per cassazione J.A. affidandolo a quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente in giudizio al solo scopo di un’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ovvero la nullità della sentenza per motivazione apparente e/o inesistente in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.P.R. n. 394 del 1999, artt. 11 e 29, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 bis.

Lamenta il ricorrente che la Corte d’Appello non è entrata nel merito della sua posizione, omettendo in toto di considerare le sue allegazioni in fatto e di effettuare una valutazione individuale e specifica, con conseguente natura solo apparente della motivazione.

2. Il motivo presenta profili di inammissibilità ed infondatezza.

Va osservato che la motivazione della sentenza d’appello, sul punto censurato, soddisfa pienamente il requisito del “minimo costituzionale” secondo i criteri indicati dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 8053/2014, essendo stato, in primo luogo, evidenziato che il ricorrente non ha dedotto motivi di vulnerabilità soggettiva, nè, peraltro, sarebbe stata sufficiente la mera allegazione di aver raggiunto un grado elevato di integrazione sociale nel nostro paese – nel caso di specie neppure dedotto – occorrendo la compromissione del nucleo fondamentale dei diritti di cui all’art. 2 Cost., in caso di rimpatrio, “qui esclusa secondo quanto si desume dalle COI sopra indicate”.

E’ evidente quindi che la Corte di merito non ha effettuato una valutazione individuale e specifica in ordine alla condizione di vulnerabilità del richiedente soltanto perchè costui non ha fornito elementi idonei a consentire una tale valutazione. Nè, peraltro, il cittadino straniero ha neppure indicato nel ricorso quali elementi individualizzanti attinenti alla condizione di vulnerabilità avrebbe, diversamente, sottoposto ai giudici di merito, essendosi limitato a lamentare che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto delle sue (imprecisate) allegazioni in fatto.

Il motivo difetta quindi anche del requisito dell’autosufficienza.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 116 c.p.c., comma 1, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

Lamenta il ricorrente che il giudice d’appello ha desunto in modo apodittico la sua non credibilità, violando gli indici di affidabilità di cui all’art. 3, comma 5 Legge cit. (non si è mai contraddetto ed il suo racconto è plausibile), non facendo uso delle risultanze dell’istruttoria per compararle con il verbale della Commissione e con gli allegati ed il contenuto del ricorso.

In particolare, si evince dalla pag. 3 del verbale della Commissione territoriale del 9.6.2016 che lo stesso aveva depositato “la denuncia a carico degli omicidi di mia cugina” e il suo difensore all’udienza del 11.7.2017 ne aveva depositata una copia con relativa traduzione, elementi mai presi in considerazione dai giudici di merito.

4. Il motivo presenta profili di infondatezza ed inammissibilità.

Va, in primo luogo, osservato che la Corte territoriale, dopo aver ricordato i criteri da applicare nella valutazione della credibilità delle dichiarazioni di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (in primis quello che impone di circostanziare la domanda), ha evidenziato la genericità del racconto del ricorrente, il quale ha svolto allegazioni non precise e circostanziate sotto tutti i profili, riguardanti l’omicidio della cugina, l’assoluzione degli imputati e l’opera di corruzione dagli stessi posta in essere.

Con tali precisi rilievi il ricorrente non si è minimamente confrontato, non indicando quali allegazioni avesse allora dedotto davanti ai giudici di merito, limitandosi a fare riferimento ad imprecisate risultanze dell’istruttoria ed al contenuto, a sua volta non indicato, del verbale innanzi alla Commissione.

Va, inoltre, rilevato che il ricorrente lamenta di aver depositato, sia in sede di Commissione territoriale, sia innanzi al giudice di primo grado, copia della denuncia a carico degli assassini di sua cucina – documento di cui si duole dell’omesso esame da parte dei giudici di merito – ma senza neppure allegare di aver svolto specifiche doglianze sul punto nei motivi d’appello a norma dell’art. 342 c.p.c., di talchè anche tale motivo, per il profilo sopra evidenziato, è privo del requisito dell’autosufficienza.

5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Lamenta il ricorrente che il giudice d’appello avrebbe indicato in modo non puntuale le fonti consultate (link indicati non funzionanti) al fine di valutare la situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, non prendendo in considerazione altre fonti sicure.

Inoltre, le fonti indicate dalla Corte di merito risalirebbero al 2017, riportando, per la maggior parte, fatti del 2015 e del 2016 ed attinenti solo alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e non anche a quelle pure dedotte dal ricorrente di cui alla lett. a) e b).

6. Il motivo presenta profili di infondatezza ed inammissibilità.

In primo luogo, il ricorrente lamenta che la Corte di merito non avrebbe indicato le fonti consultate in modo puntuale (così non consentendo di controllare il materiale oggetto delle stesse), ma, nel contempo, è stato in grado di indicare l’epoca cui si riferiscono i fatti in esse contemplati ed il loro contenuto (attinente alla sola fattispecie di cui dell’art. 14, lett. c) Legge cit. e non anche alle altre ipotesi), di talchè tale censura si appalesa manifestamente infondata.

Il ricorrente lamenta, inoltre, la non attualità delle fonti consultate dalla Corte territoriale, non indicando quali altre fonti sarebbero allora più aggiornate, essendosi limitato a fare riferimento ad imprecisate “altre fonti autorevoli e sicure, che descrivono una situazione differente…”, di talchè tale doglianza si appalesa inammissibile per genericità.

Infine, posto che nel motivo il ricorrente si è lamentato solo della violazione dell’art. 14, lett. c Legge cit. e non anche delle ipotesi di cui alle lett. a) e b) della stessa norma, in ogni caso, anche ammettendo che dalla illustrazione dello stesso motivo potesse evincersi la violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria in relazione al dedotto pericolo di essere sottoposto a tortura o altra forma di pena o trattamento inumano e degradante, tale censura sarebbe comunque infondata.

Il ricorrente non ha, infatti, considerato che questa Corte ha più volte statuito che qualora le dichiarazioni del richiedente siano giudicate (come nel caso di specie) inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine analogo discorso vale per il pericolo di “danno grave” – salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass. 27 giugno 2018, n. 16925; e v. ancora, fra le altre, Cass. 31 maggio 2018, n. 13858 e n. 14006; Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340).

7. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951.

Espone il ricorrente che la Corte di merito ha omesso di pronunciarsi sulla domanda per il riconoscimento della protezione internazionale, atteso che quanto riportato al punto 3.1. del provvedimento impugnato non soddisfa il requisito motivazionale.

8. Il motivo è infondato.

Non vi è dubbio che la Corte di merito abbia affrontato il profilo riguardante la protezione internazionale non nel punto 3.1., ma nel punto 4 che si occupa dell’inottemperanza dell’obbligo di allegazione e prova. E’, infatti, in questo paragrafo che la Corte ha soffermato la propria attenzione sulla valutazione di non credibilità del richiedente in relazione a circostanze che quest’ultimo ha posto fondamento della domanda di protezione internazionale (omicidio della cugina, corruzione) nonchè ha citato una sentenza di questa Corte (la n. 21424/2016) che ha esaminato i profili della attendibilità e specificità in relazione proprio ad una richiesta di protezione internazionale. Ne consegue che il requisito del “minimo costituzionale” di motivazione, secondo i parametri della sentenza delle Sezioni Unite n. 8053/2014, può ritenersi comunque soddisfatto.

Il rigetto del ricorso non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in relazione all’inammissibilità della costituzione tardiva del Ministero.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

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