Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5273 del 06/03/2018


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 5273 Anno 2018
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore: FICHERA GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 02713/2013 R.G. proposto da
Magic s.p.a. (C.F. 02333970347), in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Enrico Castellani e Raffaele Lener, elettivamente domiciliata presso
lo studio di quest’ultimo in Roma, piazza del Popolo 18.

ricorrente

contro
Fallimento della Magic s.p.a. (C.F. 02333970347), in persona del
curatore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’avv. Danilo

Galletti, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv.
Tommaso Spinelli Giordano, in Roma via Bissolati 76.

controricorrente e ricorrente in via incidentale

e contro
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale presso la
Corte d’appello di Bologna, Marianini Fabio Saverio, Santini Anna,
La Sala Patrizia, Gaor Doru Ioan, Ferrari Marco, Demaldé Eddy,

Data pubblicazione: 06/03/2018

Codeluppi Cristian, Casini Carolina, Bricoli Elena, Borciani Laura,
Avanzini Cristina, Altieri Giovanni, Adorni Irene, La Puma Erasmo
Salvatore, Macovei Costantin, Ferrari Donato, Velica Claudiu
Andrian, Banu Sorin, Smaldone Luca, Cabassi Danilo, Guasti
Roberto, Galvani Davide, Vescovini Cristina, Sozzi Alberto, Ferrari
Luigi, Poli Maurizio, Facchini Ferdinando Santi soc.coop.ar .I., in

pro tempore, Ravagricola s.p.a.,
in persona del legale rappresentante pro tempore, Galuppini s.r.I.,
in persona del legale rappresentante pro tempore, Galuppini
Gustavo s.n.c. dei F.11i Galuppini Luigi, Marco e Fausto, in persona
del legale rappresentante

pro tempore,

Studio associato Bonelli

Erede Pappalardo, in persona del legale rappresentante

tempore,

pro

Previndai Fondo di Previdenza a Capitalizzazione per i

Dirigenti di Aziende Industriali, in persona del legale
rappresentante
rappresentante

pro tempore,
pro tempore.

Comeco s.r.I., in persona del legale

– intimati avverso
la sentenza n. 1678/2012 della Corte d’appello di Bologna,
depositata il 18 dicembre 2012.
Sentita la relazione svolta all’udienza del 10 gennaio 2018 dal
Consigliere Giuseppe Fichera.
Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Mauro
Vitiello, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale.
Uditi l’avv. Castellani per la ricorrente e l’avv. Sandulli, in
sostituzione dell’avv. Galletti, per il controricorrente.
FATTI DI CAUSA
Il 2 aprile 2012, in pendenza di talune istanze di fallimento,
Magic s.p.a. depositò una domanda di ammissione al concordato
preventivo con continuità aziendale e il Tribunale di Parma ammise
l’istante alla procedura fissando l’adunanza dei creditori;
successivamente, depositata dai commissari giudiziali una relazione

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persona del legale rappresentante

ex art. 173 I.fall., il tribunale convocò la società proponente e, con
l’intervento del pubblico Ministero e di taluni creditori, revocò
l’ammissione alla procedura della Magic s.p.a. dichiarandone
contestualmente il fallimento.
La Corte d’appello di Bologna, con sentenza depositata il 18
dicembre 2012, ritenendolo comunque tempestivo, respinse il
reclamo avanzato dalla Magic s.p.a. avverso il decreto di revoca

Affermò che nel procedimento teso alla detta revoca trovavano
applicazione le norme generali sui procedimenti camerali non
essendo prescritti termini a difesa in misura fissa; rilevò inoltre che
il tribunale, dopo la comparizione delle parti, aveva concesso loro
termine per depositare memorie nel rispetto dell’art. 15 I.fall.
Soggiunse il giudice del reclamo che i commissari giudiziali
potevano costituirsi nel procedimento con una memoria difensiva,
mentre una volta depositata la relazione ex art. 173 I.fall. ed
aperto il procedimento di revoca dell’ammissione al concordato, il
tribunale non era tenuto a disporre alcun rinvio dell’adunanza dei
creditori per consentire il deposito di una modifica dell’originaria
proposta concordataria.
Quanto agli addebiti che avevano giustificato l’interruzione della
procedura di concordato, la corte d’appello affermò che la società
non aveva provato che i prelievi di somme da parte del suo
amministratore in epoca prossima al deposito della proposta di
concordato, potessero ritenersi compensati con presunti crediti non
dimostrati, né che fosse consentita una compensazione tra i debiti
verso la Magic s.p.a. e i crediti, di natura postergata, vantati dal
suo socio unico.
Ancora, la corte di merito giudicò che i pagamenti disposti nel
corso della procedura in favore dell’amministratore e di taluni
professionisti, costituivano atti di straordinaria amministrazione
non autorizzati dal tribunale e che, infine, alla luce dei rilievi

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dell’ammissione alla procedura minore e la sentenza di fallimento.

formulati dai commissari giudiziali, l’attestazione ex art. 161 I.fall.
resa da un professionista in ordine alla fattibilità del piano
concordatario, risultava del tutto inidonea alla sua funzione.
Avverso la detta sentenza della corte d’appello, Magic s.p.a. ha
proposto ricorso per cassazione affidato a nove mezzi, cui resiste
con controricorso e ricorso incidentale fondato su un solo motivo il
fallimento della Magic s.p.a.

di fallimento.
Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Merita esame preliminare l’unico motivo del ricorso
incidentale del fallimento della Magic s.p.a., con il quale si
eccepisce la tardività del reclamo proposto dalla fallita, poiché ai
sensi dell’art. 155, comma quinto, c.p.c., il differimento dei termini
in scadenza nel giorno del sabato, troverebbe applicazione
esclusivamente nell’ambito di quelli che maturano in pendenza di
un processo e non in relazione ai termini che, come nel caso
appunto del reclamo fallimentare, scadono prima del suo avvio.
Il motivo non ha fondamento.
Questa Corte ha già affermato che la disciplina del computo dei
termini di cui all’art. 155, commi quarto e quinto, c.p.c., che
proroga di diritto, al primo giorno seguente non festivo, il termine
che scade in un giorno festivo o di sabato, si applica, per il suo
carattere generale, a tutti i termini, anche perentori, contemplati
dal codice di rito, compreso il termine breve per la proposizione del
ricorso per cassazione (Cass. 16/11/2016, n. 23375).
Del resto, l’ultimo comma dell’art. 155 c.p.c., come introdotto
dall’art. 2, comma 1, lett. f), della legge 28 dicembre 2005, n. 263,
si riferisce espressamente agli atti processuali

“svolti fuori

dall’udienza che scadono nella giornata del sabato”, ma, alla luce
della chiara ratio della novella del 2005, non vi è ragione alcuna

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Non hanno spiegato difese i creditori istanti per la dichiarazione

per differenziare la rilevanza giuridica della giornata del sabato a
seconda che si tratti di processo pendente ovvero di giudizio ancora
da instaurare, essendo invece il discrimine ancorato,
esclusivamente, alla circostanza che si tratti o meno di atti
processuali svolti al di fuori di una udienza (che può ben celebrarsi
anche di sabato).
2. Con il primo motivo del ricorso principale la ricorrente

d’appello erroneamente ritenuto che nel procedimento di revoca
dell’ammissione al concordato, non trovino applicazione i termini a
difesa previsti dalla legge fallimentare.
Con il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 173 I.fall.,
avendo il giudice del gravame ritenuto che i commissari giudiziali
fossero legittimati a costituirsi nel procedimento di revoca
dell’ammissione al concordato, depositando memoria integrativa.
Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 2 e 111 Cost. e
dell’art. 88 c.p.c., considerato che il comportamento dei
commissari giudiziali è stato improntato alla violazione del canone
di buona fede e del giusto processo.
Con il quarto motivo eccepisce ulteriore violazione dell’art. 173
I.fall., poiché la corte d’appello non ha rilevato l’improcedibilità del
giudizio di revoca dell’ammissione al concordato in pendenza di una
istanza tesa al rinvio dell’adunanza dei creditori, finalizzata a
consentire una modifica della proposta concordataria.
2.1. I primi quattro motivi, avvinti da palese connessione,
possono essere esaminati congiuntamente e sono tutti parimenti
inammissibili.
Va infatti osservato che l’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.,
nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che
comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela
l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma
garantisce soltanto l’eliminazione del pregiudizio concretamente

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denuncia la violazione degli artt. 15 e 173 I.fall., per avere la corte

subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato

error in procedendo; sicché quando il ricorrente non chiarisce quale
pregiudizio sia derivato alla sua difesa dal provvedimento viziato,
l’impugnazione è radicalmente inammissibile (Cass. 09/07/2014, n.
15676; Cass. 22/04/2013, n. 9722; Cass. 12/09/2011, n. 18635).
E nella vicenda all’esame la ricorrente in nessuno dei motivi
sopra illustrati ha individuato quale sia stato il pregiudizio in

in thesi

commessi dal tribunale nel corso del procedimento concordatario.
2.2. I motivi sono comunque tutti infondati, avendo questa
Corte già affermato che nel procedimento di revoca
dell’ammissione al concordato preventivo non è necessario che il
decreto di convocazione delle parti rechi l’indicazione che il
procedimento è volto all’accertamento dei presupposti per la
dichiarazione di fallimento, ai sensi dell’art. 15, quarto comma,
I.fall., atteso che, da un lato, il rinvio contenuto nell’art. 173,
secondo comma, I.fall. alla menzionata norma deve intendersi nei
limiti della compatibilità e, dall’altro, in siffatta ipotesi, il
contraddittorio tra creditore istante e debitore si è già instaurato e
quest’ultimo è già a conoscenza che, in caso di convocazione ex
art. 173 I.fall., l’accertamento del tribunale e, correlativamente,
l’ambito della sua difesa attengono ad una fattispecie più
complessa di quella della sola revocabilità dell’ammissione al
concordato, rappresentando la revoca uno dei presupposti per la
dichiarazione di fallimento (Cass. 07/12/2016, n. 25165; Cass.
31/01/2014, n. 2130).
Dunque, va escluso che il tribunale con il decreto di
convocazione della società proponente dovesse accordare il termine
a difesa non inferiore a quindici giorni previsto dal terzo comma
dell’art. 15 I.fall., essendo peraltro incontroverso che al momento
del deposito della proposta di concordato preventivo della Magic
s.p.a., pendevano già talune istanze di fallimento nei confronti della

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concreto subito, per effetto degli errori processuali

medesima; inammissibili poi si mostrano le doglianze incentrate
sull’avvenuta celebrazione di una udienza durante il periodo di
sospensione feriale ex lege, essendo state formulate per la prima
volta, addirittura con la memoria ex art. 378 c.p.c.
Nessuno ancora dubita della circostanza che il commissario
giudiziale del concordato preventivo non sia “parte” in senso
formale o sostanziale del procedimento di revoca, aperto d’ufficio

4183); e tuttavia nulla preclude al medesimo commissario di
partecipare attivamente al detto procedimento – che prende le
mosse dalla sua segnalazione al collegio – nelle forme ritenute più
efficaci, eventualmente anche depositando una memoria difensiva
avvalendosi dell’assistenza tecnica di un difensore, come accaduto
nella vicenda che ci occupa.
Va decisamente negato, infine, in difetto di qualsivoglia norma
che possa indurre a una tale conclusione, che il procedimento
avviato ai sensi dell’art. 173 I.fall. debba sottostare a qualsivoglia
forma di arresto o di improcedibilità, solo perché la proponente
abbia richiesto un rinvio dell’adunanza dei creditori al fine di
predisporre una modifica della proposta da sottoporre al voto.
Del resto, è utile evidenziare, come già affermato dalla corte
d’appello, che Magic s.p.a. poteva comunque approntare tutte le
modifiche alla proposta originaria, anche in pendenza della
procedura tesa alla revoca dell’ammissione al concordato; né è
dato riscontrare nella condotta dei commissari giudiziali che
depositarono in tribunale la relazione ex art. 173 I.fall. – soltanto
pochi giorni prima dell’adunanza dei creditori già fissata -, alcuna
violazione dei canoni della buona fede processuale, trattandosi
soltanto dell’adempimento di un loro preciso obbligo d’ufficio.
3. Con il quinto motivo deduce ulteriore violazione dell’art. 173
I.fall., nonché vizio di motivazione, ex art. 360, comma primo, n. 5,
c.p.c., avendo la corte d’appello omesso di indagare sull’effettiva

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dal tribunale ai sensi dell’art. 173 I.fall. (Cass. 21/02/2014, n.

esistenza di omissioni informative idonee ad ingannare il ceto
creditorio.
Con il sesto motivo evidenzia violazione degli artt. 56 e 169
I.fall., atteso che il giudice di merito ha escluso la compensazione
tra i crediti e debiti vantati dalla società proponente nei confronti
dell’ex amministratore, per difetto della loro liquidità.
Con il settimo motivo assume ulteriore violazione degli artt. 56

motivazione, ex art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., avendo il
giudice di merito escluso la compensazione tra i crediti e debiti
vantati dalla società proponente verso la società che esercitava il
controllo sulla medesima, assumendo la natura postergata del
credito vantato da quest’ultima.
3.1. I tre motivi sostanzialmente tesi a confutare l’esistenza di
atti di frode accertati dagli organi della procedura, meritano esame
congiunto; essi sono inammissibili e, comunque, complessivamente
infondati.
Va anzitutto rilevato che è inammissibile ogni censura riferita ai
vizi di motivazione in cui sarebbe incorsa la corte d’appello, nel
valutare come “atti di frode”, rilevanti ai sensi dell’art. 173 I.fall., le
plurime condotte poste in essere dall’amministratore della società
poi fallita in epoca prossima all’ammissione alla procedura di
concordato.
Invero, poiché è qui in esame un provvedimento pubblicato
dopo il giorno 11 settembre 2012, resta applicabile

ratione

temporis il nuovo testo dell’art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c. la
cui riformulazione, disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n.
83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo le
Sezioni Unite deve essere interpretata, alla luce dei canoni
ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al
“minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla
motivazione.

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I.fall., degli artt. 1263, 2467 e 2497 c.c., nonché vizio di

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia
motivazionale che si tramuta in violazione di legge
costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della
motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza
impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze
processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di
motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione

e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”,
esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza”
della motivazione (Cass. s.u. 7/04/2014, n. 8053).
Né è consentito sottoporre all’esame della Corte la denunciata
inesistenza dei presupposti per configurare una compensazione, tra
i crediti vantati dall’ex amministratore della MAGIC s.p.a. nei
confronti di quest’ultima e le somme prelevate dal medesimo dalle
casse sociali in epoca prossima al deposito della proposta di
concordato preventivo, avendo il giudice di merito, con
accertamento in fatto non sindacabile in questa sede, valutato
come non sufficientemente dimostrati i crediti in thesi vantati dal
detto amministratore, oggetto della ridetta compensazione.
Quanto all’accollo, da parte della Buyback s.r.I., socio unico
della Magic s.p.a., dei residui debiti dell’amministratore nei
confronti di quest’ultima, correttamente la corte di merito ha
escluso la possibilità di invocare il meccanismo della
compensazione con i crediti vantati dalla controllante nei confronti
della controllata, una volta accertato che il credito in parola, quale
finanziamento da parte del socio unico, essendo soggetto alla
disciplina dell’art. 2467 c.c. restava quindi postergato; e siffatto
accertamento in fatto, di nuovo, non è suscettibile di sindacato in
questa sede, mentre radicalmente inammissibile si mostra la
documentazione allegata dalla ricorrente nella memoria ex art. 378
c.p.c., tesa a dimostrare il diverso rango del ridetto credito.

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apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”

Va soggiunto che secondo l’orientamento di questa Corte, cui si
intende dare continuità, gli atti di frode vanno intesi, sul piano
oggettivo, come le condotte volte ad occultare situazioni di fatto
idonee ad influire sul giudizio dei creditori, aventi valenza
potenzialmente decettiva per l’idoneità a pregiudicare il consenso
informato degli stessi sulle reali prospettive di soddisfacimento in
caso di liquidazione, inizialmente ignorate dagli organi della

sussistenza o anche solo nella loro completezza ed integrale
rilevanza, a fronte di una precedente rappresentazione del tutto
inadeguata, purché siano caratterizzati, sul piano soggettivo, dalla
consapevole volontarietà della condotta, di cui, invece, non è
necessaria la dolosa preordinazione (Cass. 29/07/2014, n. 17191).
Nella vicenda sottoposta all’esame della Corte, allora,
costituisce atto di frode ai creditori, rilevante ai sensi dell’art. 173
I.fall., la scelta operata dalla società, in prossimità del deposito di
una richiesta di ingresso in una procedura concorsuale, di
considerare come reciprocamente compensati i crediti e i debiti
esistenti tra la socia finanziatrice e la società finanziata, nonostante
la natura postergata ex art. 2467 c.c. – con conseguente facoltà di
soddisfacimento solo dopo i restanti creditori chirografari – di quelli
vantati dalla prima.
4. Con l’ottavo motivo denuncia la ricorrente violazione degli
artt. 111, comma terzo, e 167 I.fall., nonché vizio di motivazione,
ex art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., visto che il giudice di
merito ha omesso di motivare sulle contestazioni sollevate in
ordine alla natura di straordinaria amministrazione di taluni atti
posti in essere dalla società proponente.
Con il nono motivo assume violazione degli artt. 161, 162 e
173 I.fall., poiché la corte d’appello ha giudicato che il tribunale
potesse ritenere non più idonea la relazione del professionista
attestatore, alla luce delle osservazioni formulate dai commissari

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procedura e dai creditori e successivamente accertate nella loro

giudiziali, nonostante avesse in precedenza ammesso la società alla
procedura di concordato e, quindi, valutato positivamente siffatta
idoneità.
4.1. Entrambi i motivi risultano inammissibili per difetto di
interesse, poiché il provvedimento di revoca dell’ammissione al
concordato preventivo della Magic s.p.a. si è fondato su una
pluralità di addebiti, alcuni dei quali, in forza del rigetto dei motivi

5. Le spese seguono la soccombenza, essendo di gran lunga
prevalente quella della ricorrente principale, tra le parti che hanno
spiegato difese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e il controricorso.
Condanna

la

ricorrente

al

pagamento,

in

favore

del

controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida
in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella
misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed
agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 10

naio 2018.

che precedono, non più suscettibili di sindacato innanzi al giudice.

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