Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5272 del 28/02/2017

Cassazione civile, sez. trib., 28/02/2017, (ud. 17/01/2017, dep.28/02/2017),  n. 5172

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 7168/13 proposto da:

L.A., elettivamente domiciliato in Roma, presso lo Studio

dell’Avv. Antonio Iorio, Corso Emanuele II n. 287, rappresentato e

difeso dall’Avv. Giuseppe Falcone;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 110/04/12 della Commissione Tributaria

Regionale della Calabria, depositata il 23 luglio 2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17

gennaio 2017 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l’Avv. Francesco Falcone, per delega dell’Avv. Giuseppe

Falcone, per il controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Il collegio Delib. di adottare la motivazione semplificata.

2. Con l’impugnata sentenza n. 110/04/12 depositata il 23 luglio 2012 la Commissione Tributaria Regionale della Calabria dichiarava inammissibile – e comunque infondato – l’appello proposto da L.A. avverso la decisione n. 243/11/10 della commissione tributaria provinciale di Cosenza che aveva respinto il ricorso promosso dal contribuente contro tre avvisi di rettifica IVA 1989, 1990, 1991.

3. In particolare la CTR – con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell’appello – affermava che taluni motivi dello stesso erano “nuovi non proposti in prima istanza” e che le eccezioni riproposte in secondo grado erano invece formulate senza “specifiche censure alla motivazione della sentenza impugnata”. La CTR affermava peraltro nel merito che “comunque le ragioni dedotte in appello erano tutte infondate, non provate”.

4. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre complessi motivi, mentre l’Agenzia delle Entrate non presentava difese.

5. Con il secondo preliminare motivo di ricorso il contribuente censurava la sentenza deducendo in rubrica “Omessa e/o insufficiente e/o fittizia ed apparente motivazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) sui fatti importanti dell’appello, e cioè sulla omessa pronuncia in ordine alle censure che l’appellante ha prospettato in relazione al regime Iva applicabile nel caso concreto ed in relazione al regime sanzionatorio conseguente, sulla ritenuta novità di motivi d’appello neanche indicati dalla CTR e sulla omessa indicazione da parte della CTR delle ragioni per cui le censure dell’appellante sono tutte infondate”.

6. In disparte l’irrilevante riferimento all’art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5, fatto in esponente – (Cass. sez. 3, n. 19882 del 2013; Cass. sez. 2, n. 1370 del 2013) – il contribuente esattamente denuncia l’assoluta mancanza di materiale motivazione della impugnata sentenza che in modo del tutto generico afferma l’inammissibilità e comunque l’infondatezza dei motivi nemmeno precisando quali fossero gli uni o gli altri.

7. Assorbiti gli altri motivi.

8. Alla cassazione della sentenza deve seguire il giudizio di rinvio per gli ulteriori accertamenti.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria che in altra composizione dovrà decidere la controversia e regolare le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

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