Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5272 del 26/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/02/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 26/02/2020), n.5272

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2952-2019 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ENNIO CERIO;

– ricorrente –

Contro

MINISTERO DEI EINTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI SALERNO, SEZIONE DISTACCATA DI

COMPOBASSO;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 2567/2017 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO,

depositato il 07/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

TRICONII.

Fatto

RITENUTO

CHE:

Il Tribunale di Campobasso, con il decreto depositato il 7/12/2018, in epigrafe indicato, ha rigettato la domanda di riconoscimento della protezione internazionale presentata da M.A., proveniente dal Bangladesh. Questi ha proposto ricorso per cassazione il 7/1/2019 con tre mezzi; il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la trattazione camerale ex art. 380 bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, lamentando che l’esame delle domande del richiedente non era avvenuto previa acquisizione e considerazione di informazioni precise ed aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine del richiedente, nell’assolvimento dell’obbligo di cooperazione istruttoria posto in capo alle autorità decidenti.

Si sostiene che le contraddizioni soggettive del narrato non escludono il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Si lamenta, quindi, che le informazioni relative alla condizione generale del Bangladesh raccolte dal giudice del merito appaiano generiche.

1.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, e della Circolare n. 3716 del 30/7/2015 della Commissione Nazionale per il Diritto di asilo, e si sostiene che il Tribunale, una volta esclusa la riconoscibilità dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, avrebbe dovuto verificare se le circostanze dedotte dal richiedente, ai fini della concessione delle due misure maggiori, giustificassero il riconoscimento della protezione umanitaria. Si sostiene, all’uopo che il livello generale di insicurezza del Paese di provenienza ben può determinare una temporanea impossibilità di rimpatrio, non dovendosi ritenere il beneficio limitato ai soli casi considerati dal Tribunale di Campobasso, che ne ha escluso la riconoscibilità sulla considerazione che il richiedente era in età adulta, non soffriva di patologie ed era privo di legami specifici e personali con l’Italia.

1.3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 5 del T.U. immigrazione e l’omesso esame della documentazione relativa all’attività lavorativa a tempo indeterminato prodotta dal richiedente.

2. I motivi, da trattarsi congiuntamente per connessione, sono inammissibili.

Va osservato che il ricorso non risponde ai requisiti richiesti dall’art. 366 c.p.c., giacchè le doglianze, prospettate in maniera del tutto assertiva ed astratta non si confrontano affatto con la motivazione e l’iter logico/giuridico seguito nella statuizione impugnata.

Invero, il Tribunale ha ricordato il racconto del ricorrente che aveva riferito alla Commissione di avere lasciato il Bangladesh per motivi di carattere esclusivamente economico ed aveva affermato di non avere alcun timore a fare ritorno nel suo Paese di origine, paventando solo alcune difficoltà legate al fatto di non avere alcun familiare cui ricongiungersi ed un posto in cui vivere dignitosamente – e non si è pronunciato per la non credibilità, ma ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato in relazione alla ragioni prospettate, senza che sul punto il ricorrente abbia formulato alcuna puntuale contestazione od offerto spiegazioni.

Il giudice di merito ha inoltre rimarcato che il Bangladesh, la cui situazione risulta difficile perchè attraversata da forti tensioni, non registra la presenza di gruppi terroristici armati, come evinto dalla consultazione del sito della Farnesina e dall’ultimo rapporto di Amnesty International, di cui dà conto.

I motivi, quantunque prospettino una violazione di legge, non si confrontano affatto con la statuizione impugnata, ma si limitano ad invocare in modo generico l’applicazione delle norme ed a riprodurre precedenti giurisprudenziali senza illustrare -con riferimento alla concreta fattispecie – in cosa sia consistita la violazione attribuita al giudicante di merito (Cass. n. 5001 del 02/03/2018; Cass. n. 24298 del 29/11/2016).

In realtà gli stessi appaiono intesi a promuovere una rivisitazione dell’apprezzamento di fatto operato dal decidente di merito, nell’auspicio che una nuova interpretazione dei dati salienti della vicenda possa condurre ad un esito conclusivo del giudizio più favorevole di quello fatto segnare dal Tribunale, senza nemmeno puntualmente contestare quanto accertato in fatto dal giudice del merito.

Il decreto impugnato ha comunque accertato, – dando conto delle fonti consultate, contrariamente a quanto assume il ricorrente che, peraltro, manca di indicare altre fonti e di precisare quando ed in che termini siano state sottoposte al giudice del merito, – l’insussistenza di condizioni di insicurezza nella zona di provenienza del richiedente, idonee ad integrare le fattispecie legali per il riconoscimento della protezione internazionale, con riguardo sia al pericolo di atti persecutori nei suoi confronti, sia alla violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, sia implicitamente al rischio di subire la violazione dei diritti fondamentali. Si tratta, anche in tal caso, di un apprezzamento di fatto, con il quale è stata esclusa la sussistenza delle condizioni sostanziali per il riconoscimento della protezione richiesta, che impropriamente il ricorrente vorrebbe sovvertire.

Quanto alla richiesta di protezione umanitaria, in disparte dagli effetti del D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n. 132 del 10 dicembre 2018, art. 1, comma 1, risulta dirimente il difetto di qualsivoglia allegazione individualizzante in punto di vulnerabilità, senza che la insussistenza dei presupposti accertata dal Tribunale trovi una adeguata e puntuale replica nell’illustrazione del motivo di ricorso.

Segnatamente va sottolineato che la denuncia di omesso esame di produzione documentale concernente l’attività lavorativa non coglie nel segno perchè il Tribunale la ha valutale ritenendola, per l’appunto non decisiva, in assenza di altri elementi di rilievo attinenti alla personale vulnerabilità.

Resta da aggiungere che la riscontrata non individualizzazione dei motivi umanitari e di ragioni di vulnerabilità non può esser surrogata dalla situazione generale del Paese, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti.

3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese per assenza di attività difensive della controparte.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2020

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