Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5272 del 06/03/2018


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 5272 Anno 2018
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore: FICHERA GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 07710/2013 R.G. proposto da
De Leo Pasqualino (C.F. DLEPQL61D04E3740), rappresentato e
difeso dall’avv. Giuseppe Zanghì, elettivamente domiciliato presso
la Corte Suprema di Cassazione.
– ricorrente contro
Sicilia Regionale Marittima SIREMAR s.p.a., in amministrazione
straordinaria (C.F.), in persona del commissario straordinario pro
tempore.
– intimata avverso
il decreto del Tribunale di Roma, depositato il 25 gennaio 2013, nel
procedimento iscritto al n. 34248/2011.
Sentita la relazione svolta all’udienza del 10 gennaio 2018 dal
Consigliere Giuseppe Fichera.

Data pubblicazione: 06/03/2018

Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Mauro
Vitiello, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Roma, con decreto depositato il 25 gennaio
2013, respinse l’opposizione allo stato passivo della Sicilia
Regionale Marittima SIREMAR s.p.a., in amministrazione
straordinaria, (di seguito

breviter

SIREMAR), promossa da

lavoro straordinario prestati alle dipendenze della società poi
ammessa alla procedura concorsuale.
Ritenne il giudice di merito che i crediti dell’opponente,
derivanti dal contratto di arruolamento in mare fossero tutti
prescritti, essendo decorso oltre un biennio dall’ultimo sbarco dalle
navi della SIREMAR, prima del deposito della domanda di
insinuazione al passivo da parte del marinaio.
Avverso il detto provvedimento del tribunale, Pasqualino De Leo
ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico mezzo.
Non ha spiegato difese SIREMAR.
Fissata su proposta del consigliere relatore adunanza in camera
di consiglio ex art. 380-bis c.p.c., il Collegio ha quindi ritenuto di
rinviare la trattazione del ricorso in udienza pubblica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo Pasqualino De Leo deduce violazione degli
artt. 326 e 376 cod.nav., nonché vizio di motivazione, ex art. 360,
comma primo, n. 5, c.p.c., avendo il tribunale ritenuto
erroneamente che il rapporto di lavoro come arruolato in mare
fosse cessato nel marzo del 2008, data del suo ultimo sbarco dalle
navi della società poi ammessa all’amministrazione straordinaria,
mentre il medesimo sarebbe risultato imbarcato almeno fino al
febbraio del 2010.
2. Il motivo è fondato.

2 di 3

Pasqualino De Leo in relazione ai crediti vantati per i periodi di

Il Tribunale di Roma ha affermato che il rapporto di lavoro tra
la SIREMAR e il Pasqualino sarebbe cessato nel marzo del 2008,
accogliendo così l’eccezione di prescrizione biennale dei crediti da
lavoro vantati dal medesimo.
Il giudice di merito, tuttavia, ha omesso di prendere in esame
la documentazione, pure versata in atti dall’opponente (in
particolare il c.d. “estratto di matricola mercantile”), dal quale

l’eccezione di prescrizione e, quindi, decisivo per l’odierno giudizio,
costituito dall’imbarco sulle navi della SIREMAR del lavoratore
arruolato – sempre sbarcato nei porti per periodi continuativi non
superiori a sessanta giorni ai sensi dell’art. 326 cod.nav. -, almeno
fino al febbraio del 2010.
3. Accolto l’unico motivo del ricorso, in definitiva, il decreto
impugnato deve essere cassato con rinvio al Tribunale di Roma, in
diversa composizione, per un nuovo esame dell’opposizione allo
stato passivo e per statuire anche sulle spese del giudizio di
legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo
accolto e rinvia al Tribunale di Roma, in diversa composizione, cui
demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Ro a, il 10 •-nnaio 2018.
Il Consigli e esten

sarebbe emerso il fatto storico, idoneo a consentire di respingere

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