Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5272 del 04/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 04/03/2011, (ud. 11/11/2010, dep. 04/03/2011), n.5272

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.T. e R.A., rappresentati e difesi dall’avv.

MARTUCCI ZECCA GIUSEPPE e dall’avv. Carlo Maria Fatelli, ed

elettivamente domiciliati in Rema, presso l’avv. Maria Pia Garzillo

in via A. Bertoloni n. 41;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso

la quale è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia n. 108/6/06, depositata il 7 dicembre 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11 novembre 2010 dal Relatore Cons. Antonio Greco.

la Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

” F.T. e R.A., quale coniuge codichiarante, propongono ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 108/6/06, depositata il 7 dicembre 2006, che, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Bari (OMISSIS), ha ritenuto legittimo l’avviso di rettifica ai fini dell’IRPEF e dell’ILOR per l’anno 1996, emesso all’esito di una verifica fiscale svolta nei confronti di due società esercenti l’attività di commercio di prodotti ittici, nel corso della quale erano stati rinvenuti buoni di consegna di prodotti ittici ceduti alle dette società dal F., che conduceva una pescheria, recanti prezzi maggiori di quelli fatturati dal contribuente.

Secondo il giudice d’appello, “l’Ufficio, fondando l’accertamento su elementi extra contabili, ha assolto l’onere di provare i fatti dedotti nell’atto impugnato, in ossequio ai principi del sistema tributario, basato sui controlli incrociati, previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, e utilizzati quale mazzo di controllo sostanziale”. Il contribuente, sul quale gravava il relativo onere, non era stato in grado di contrastare efficacemente, sia con argomentazioni che con documentazioni adeguate, l’operato dell’Ufficio, che aveva proceduto ad una ricostruzione del reddito della ditta in modo ragionato e convincente.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Il ricorso contiene due motivi, che rispondono ai requisiti prescritti dall’art. 366 bis c.p.c..

Con il primo motivo i contribuenti denunciano la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, nella parte in cui prescrive, ai fini della validità dell’accertamento induttivo basato sul procedimento extracontabile, il necessario riscontro di errori ed omissioni talmente gravi e numerosi da rendere del tutto inattendibili le scritture prodotte; con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., censura, la valutazione delle prove offerta dall’ufficio, prove ritenute invece insufficienti in altro giudizio, concernente l’accertamento dei redditi relativi ad altro periodo d’imposta, il 1995, conclusosi con sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, che veniva opposta come giudicato esterno.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che il ritrovamento, da parte della Guardia di Finanza, in. Locali diversi da quelli societari, di una contabilità parallela a quella ufficialmente tenuta dalla società sottoposta a verifica fiscale legittima, di per se, ed a prescindere dalla sussistenza di qualsivoglia altro elemento, il ricorso al cosiddetto accertamento induttivo di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, commi 2 e 3 (Cass. n. 19598 del 2003, n. 7045 del 1999). Ed ha altresì affermato che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la c.d. contabilità in nero, costituita da appunti personali ed informazioni dell’imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, dovendo ricomprendersi tra le scritture contabili disciplinate dall’art. 2709 c.c. e ss., tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d’impresa ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell’imprenditore ed il risultato economico dell’attività svolta, ed incombendo al contribuente l’onere di fornire la prova contraria (Cass. n. 25610 del 2006, n. 11459 del 2001).

In ordine al secondo motivo, si osserva che secondo l’orientamento di questa Corte, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo. Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad ima pluralità di periodi d’imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumano carattere tendenzialmente permanente. In riferimento a tali elementi, il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato appare d’altronde coerente non solo con l’oggetto del giudizio tributario, che attraverso l’impugnazione dell’atto mira all’accertamento nel merito della pretesa tributaria, entro i limiti posti dalle domande di parte, e quindi ad una pronuncia sostitutiva dell’accertamento dell’Amministrazione finanziaria (salvo che il giudizio non si risolva nell’annullamento dell’atto per vizi formali o per vizio di motivazione), ma anche con la considerazione unitaria del tributo dettata dalla sua stessa ciclicità, la quale impone, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di effettività della tutela giurisdizionale, di valorizzare l’efficacia regolamentare del giudicato tributario, quale norma agendi cui devono conformarsi tanto l’Amministrazione finanziaria quanto il contribuente nell’individuazione dei presupposti impositivi relativi ai successivi periodi d’imposta” (Cass., sezioni unite, 16 giugno 2006, n. 13916; Cass. n. 9512 del 2009).

Nel caso di specie, il giudicato esterno opposto, relativo all’accertamento, ai fini delle imposte sui redditi, concernente un diverso periodo d’imposta, non ha riguardo agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente, ma, appunto, a fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo.

in conclusione, si ritiene che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, e art. 380 bis c.p.c., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto manifestamente infondato”;

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte mentre i ricorrenti hanno depositato memoria;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso va rigettato;

che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.300,00, ivi compresi Euro 100,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011

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