Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5272 del 01/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 01/03/2017, (ud. 16/11/2016, dep.01/03/2017),  n. 5272

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18506-2011 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati LUIGI CALIULO, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, ANTONINO

SGROI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

E.F., A.E.;

– intimati –

Avverso la sentenza n. 337/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 21/03/2011 R.G.N. 906/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2016 dal Consigliere Dott. SERRINO UMBERTO;

udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA MARIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 15.3 – 21.3.2011, la Corte d’appello di Torino ha rigettato l’impugnazione dell’Inps avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Asti che aveva accolto la domanda di E.F. ed A.E., quali soci della estinta società Autogomme di E.F. & C. S.n.c., volta alla condanna dello stesso ente alla restituzione della somma di Euro 12.156,67, corrispondente al 90% dei contributi previdenziali da questi ultimi versati per il periodo 1994 – 1997.

La Corte territoriale, per quanto qui rileva, ha osservato che la normativa applicata per la restituzione dei predetti contributi attribuiva alle imprese alluvionate il diritto a ripetere il 90% dei contributi Inps e dei premi Inail versati e ciò, da un lato, perchè il D.L. n. 300 del 2006, art. 3 – quater, (conv. con L. n. 17 del 2007) aveva espressamente esteso ai versamenti previdenziali ed assicurativi obbligatori i benefici già previsti dalla L. n. 289 del 2002, e, dall’altro, perchè la L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, doveva essere interpretato nel senso che la definizione della posizione contributiva poteva avvenire sia in favore di chi aveva pagato solo il 10% del dovuto, sia in favore di chi aveva già pagato attraverso il rimborso del 90% di quanto versato, pena la violazione dell’art. 3 Cost.. Inoltre, la stessa Corte ha ritenuto che il termine del 31/7/2007 fissato dalla L. n. 17 del 2007 per la presentazione della domanda amministrativa riguardava le sole posizioni debitorie ancora pendenti e suscettibili di regolarizzazione alla predetta data e non già quelle, come nella fattispecie, aventi ad oggetto una richiesta di rimborso di quanto già versato.

Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps con un solo motivo.

Rimangono solo intimati E.F. ed A.E., quali ex – soci della società Autogomme di F.E. & C. S.n.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con un solo motivo, dedotto per violazione e falsa applicazione del D.L. 28 dicembre 2006, art. 3 – quater, comma 1, convertito nella L. 26 febbraio 2007, n. 17, in relazione alla L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 90, l’Inps si duole del mancato accoglimento della preliminare eccezione di decadenza riproposta in secondo grado in relazione al fatto che la domanda amministrativa della controparte, volta alla restituzione dei contributi versati ed inoltrata a mezzo raccomandata in data 24.11.2008, era pervenuta alla sede dell’ente solo in data 27.11.2008, vale a dire ben oltre il termine di legge del 31.7.2007.

Il motivo è fondato.

Invero, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90, nell’estendere l’applicazione delle disposizioni della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994, si riferisce espressamente ai provvedimenti agevolativi concernenti i versamenti di quanto dovuto “a titolo di tributi, contributi e premi”, restando privo di rilievo il mancato rinvio, nel testo della norma, anche alla disposizione di cui al D.L. n. 646 del 1994, art. 7, in quanto il richiamo del D.L. ult. cit., art. 6, commi 2, 3 e 7 – bis, da parte della L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90, è funzionale esclusivamente all’individuazione della categoria dei destinatari del beneficio e non già all’individuazione della tipologia dei tributi a cui riferire l’agevolazione, e – precisando che tale interpretazione trova espressa e letterale conferma nel D.L. n. 300 del 2006, art. 3-quater, (conv. con L. n. 17 del 2007, art. 3 – quater), che ha esplicitamente stabilito l’operatività dell’agevolazione “per i contributi previdenziali, i premi assicurativi e i tributi riguardanti le imprese relativi all’alluvione del Piemonte del 1994” – ha fugato ogni dubbio sulla legittimità costituzionale della norma ult. cit., sulla scorta dell’insegnamento di Corte cost. n. 274 del 2006, in considerazione della piena legittimità in materia civile di leggi retroattive non solo interpretative ma anche innovative con efficacia retroattiva, quando la disposizione trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza (come nel caso in cui l’interpretazione della disciplina richiamata rappresenti una delle possibili letture del dato normativo) e non contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti (Cass. nn. 11133 e 11247 del 2010).

Ha, inoltre, chiarito questa Corte che la definizione automatica della posizione previdenziale può avvenire, per chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento del solo 10% del dovuto e, per chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90% di quanto versato, dovendo ritenersi, nel silenzio del legislatore circa la posizione di coloro che all’entrata in vigore della normativa recante il beneficio avessero già ottemperato al pagamento dell’obbligazione contributiva, che un’interpretazione che escludesse costoro dalla possibilità di richiedere la restituzione di quanto versato in eccesso si porrebbe in contrasto con la costante giurisprudenza della Corte costituzionale circa l’irragionevolezza di disposizioni legislative che sopprimano o riducano la prestazione dovuta per obbligazioni pubbliche già perfezionatesi, prevedendo al contempo l’irripetibilità delle somme già versate in esecuzione del rapporto obbligatorio siccome conformato in precedenza (Cass. n. 11247 del 2010, cit.).

Così ricostruita la portata oggettiva e soggettiva del beneficio in questione, deve escludersi che – come ritenuto dalla Corte territoriale – l’imposizione del termine del 31.7.2007 sia collegata soltanto ad un’ipotesi di versamento non effettuato, per modo che l’impresa che abbia effettuato il versamento possa invece ripeterlo (nella fattispecie la richiesta era stata inoltrata nel mese di novembre del 2008).

Infatti, il termine del 31.7.2007, risultante per la presentazione delle domande di regolarizzazione L. n. 350 del 2003, ex art. 4, comma 90, a seguito della proroga dell’originario termine del 31.7.2004 da parte del D.L. n. 300 del 2006, art. 3 – quater, comma 1, (conv. con L. n. 17 del 2007), si applica anche alle imprese che abbiano già versato i contributi previdenziali, dovendosi ritenere irragionevole una distinzione tra coloro che non abbiano corrisposto i contributi e coloro che, invece, abbiano già effettuato il pagamento, in quanto la locuzione “regolarizzare la posizione”, di cui all’art. 4, comma 90, cit., include tanto l’ipotesi in cui la definizione della posizione previdenziale intervenga mediante il pagamento del 10% del dovuto, quanto quella in cui avvenga mediante il rimborso del 90% del versato (Cass. n. 12603 del 2016).

Va, altresì, precisato che il termine in questione, benchè non espressamente qualificato dal legislatore come perentorio, costituisce un termine di decadenza: invero, non trattandosi di un termine di natura processuale, per il quale vige la regola di cui all’art. 152 c.p.c., spetta all’interprete di individuarne la portata ordinatoria o perentoria in relazione allo scopo che esso persegue, cioè agli interessi che intende tutelare. Nè vi è dubbio che la natura pubblica dell’interesse alla certezza delle determinazioni concernenti l’erogazione di spese gravanti sui bilanci degli enti previdenziali, che a sua volta è correlato ai vincoli di carattere sovranazionale cui il bilancio pubblico è assoggettato in forza dei Trattati europei e dei criteri politico-economici e tecnici adottati dagli organi dell’Unione europea per controllarne l’osservanza (come sottolineato da Corte cost. n. 425 del 2004), depone univocamente in tal senso, non vertendosi in ipotesi di ristoro per un pregiudizio ascrivibile ad un fatto obiettivo e incolpevole da cui la collettività abbia tratto vantaggio e dovendo pertanto il principio solidaristico di cui agli artt. 2 e 3 Cost., trovare adeguato bilanciamento rispetto ad altri interessi e beni di pari rilievo costituzionale (cfr. in tal senso Corte cost. n. 118 del 1996).

Per contro, l’acclarata struttura unitaria del beneficio della regolarizzazione L. n. 350 del 2003, ex art. 4, comma 90, esclude che possano trovare in specie applicazione le disposizioni concernenti la prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo di cui all’art. 2033 c.c., giacchè in mancanza di (tempestiva) domanda di rimborso non può logicamente configurarsi alcun pagamento indebito, essendo la domanda amministrativa condizione necessaria per lo stesso sorgere del diritto al beneficio (cfr. in tal senso Cass. n. 732 del 2007 e, più recentemente, Cass. n. 5318 del 2016).

Pertanto, dato il carattere dirimente della rilevata decadenza, ne consegue che l’impugnata sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito col rigetto dell’originaria domanda.

La novità e straordinaria complessità della disciplina consentono di ravvisare nella fattispecie gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese dell’intero processo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2017

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