Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5271 del 25/02/2021

Cassazione civile sez. I, 25/02/2021, (ud. 27/11/2020, dep. 25/02/2021), n.5271

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10529/2019 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in Roma Via Emilio Faà Di

Bruno, 15, presso lo studio dell’avvocato Di Tullio Marta, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 8069/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/11/2020 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 17.12.2018, ha rigettato l’appello proposto da M.M., cittadino del (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma del 27.12.2016 che ha rigettato la domanda volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

La Corte di merito ha negato, in primo luogo, al ricorrente lo status di rifugiato per essere la vicenda narrata estranea alla fattispecie disciplinata dalla Convenzione di Ginevra, rientrando, piuttosto, nell’ambito del diritto comune, con implicazione di diritto civile e penale (costui aveva riferito di essersi dovuto allontanare dal paese d’origine in quanto, a seguito di un contrasto con un uomo influente del suo villaggio in relazione alla proprietà di un terreno, poi sfociato in un’aggressione ai suoi danni in cui quest’ultimo riportò delle ferite, fu denunciato dal suo aggressore che si dichiarò vittima e fu spiccato nei suoi confronti un mandato di arresto).

Inoltre, con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. b) Legge cit., il giudice di merito ha evidenziato l’inverosimiglianza del racconto del richiedente.

E’ stata altresì rigettata la richiesta di protezione umanitaria in ragione della ritenuta insussistenza di una condizione di vulnerabilità personale del ricorrente.

Ha proposto ricorso per cassazione M.M. affidandolo a tre motivi. Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, art. 16 dir. Procedure 2013/32 UE e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

Lamenta il ricorrente che la Corte d’Appello ha erroneamente ritenuto la sua vicenda di natura privatistica in relazione al fatto che lo stesso ricorrente non è stato posto in essere nelle condizioni di chiarire le contraddizioni rilevate dal giudice di prime grado, non essendogli state poste, in quella sede, domande di approfondimento e/o richieste di chiarimenti o precisazioni. In sostanza, il giudice di primo grado è venuto meno al dovere di cooperazione, dal momento che avrebbe dovuto acquisire d’ufficio informazioni attinenti la situazione descritta dal ricorrente.

D’altra parte, il ricorrente aveva fornito documentazione attestante il suo inserimento lavorativo nonchè la denuncia prodotta nei suoi confronti.

2. Il motivo presenta profili di infondatezza ed inammissibilità.

Va osservato che questa Corte, nella recente sentenza n. 21584/2020, depositata il 7 ottobre 2020, all’esito di una pubblica udienza, ha evidenziato che il dovere di cooperazione istruttoria deve correlarsi al principio dispositivo (Cass. 27336/2018; Cass. n. 3016/2019; Cass. n. 19197/2015), con la conseguenza che è onere del cittadino straniero indicare i chiarimenti e/o le eventuali precisazioni che intende fornire al giudice in relazione alle valutazioni svolte dalla Commissione territoriale nel decreto di rigetto della sua domanda di protezione.

In ogni caso, la doglianza del ricorrente è generica, non avendo neppure indicato in via sommaria quali sono i chiarimenti o precisazioni che il giudice avrebbe dovuto richiedergli in sede di interrogatorio libero.

Si appalesano, invece, inammissibili le doglianze svolte dal ricorrente con riferimento alla documentazione dallo stesso depositata in giudizio (denuncia e documenti sul rapporto di lavoro), non essendosi confrontato il richiedente con le precise argomentazioni svolte dalla Corte di merito sul punto.

In particolare, è stato evidenziato dal giudice d’appello che non constava, ai fini dell’integrazione sociale, che il contratto di lavoro a tempo determinato, scaduto l’11 agosto 2018, fosse stato rinnovato, mentre la traduzione della denuncia depositata dal ricorrente (in relazione alla quale difettavano comunque adeguati riscontri sulla sua autenticità) si limitava ad indicare la presenza di un mandato d’arresto senza fornire maggiori dettagli ai fini di un completo inquadramento della vicenda.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5, 7 e art. 14, lett. b).

Lamenta il ricorrente che la Corte d’Appello, nell’esercizio dei suoi poteri istruttori officiosi, avrebbe dovuto acquisire informazioni in ordine alla idoneità delle autorità bengalesi ad offrire protezione a fronte dell’aggressione dallo stesso subita.

4. Il motivo è infondato.

Il ricorrente ha lamentato che il giudice di merito sarebbe venuto meno all’obbligo di cooperazione istruttoria, non considerando che questa Corte ha più volte statuito che qualora le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione pur offrendosi di fornire quei chiarimenti resisi necessari in relazione alle valutazioni svolte dalla Commissione territoriale nel decreto di rigetto rsecutoria nel Paese di origine – analogo discorso vale per il pericolo di “danno grave” – salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass. 27 giugno 2018, n. 16925; e v. ancora, fra le altre, Cass. 31 maggio 2018, n. 13858 e n. 14006; Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340).

5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Lamenta il ricorrente che la Corte d’Appello ha errato nell’omettere l’esame della domanda di protezione umanitaria per non avere ravvisato la sussistenza delle condizioni di riconoscimento delle protezioni maggiori (in particolare, in relazione alla valutazione di non credibilità del suo racconto). La Corte avrebbe dovuto verificare l’esistenza dei presupposti specifici della protezione umanitaria, considerando il collegamento tra la sua situazione soggettiva e la condizione generale del paese in rapporto alle minacce di natura non privatistica dallo stesso ricevute.

6. Il motivo è inammissibile.

Va osservato che il ricorrente non ha colto la ratio decidendi della statuizione della Corte di merito di rigetto della protezione umanitaria.

In proposito, il giudice di merito non ha affatto rigettato tale domanda sul rilievo che non ricorrevano le condizioni per la concessione delle protezioni internazionali (status rifugiato e sussidiaria), avendo ritenuto l’insussistenza dei presupposti specifici richiesti per la concessione della protezione umanitaria, quale la condizione di vulnerabilità.

Infine, coerentemente la Corte di merito non ha considerato le minacce di natura privatistica illustrate nel motivo, in considerazione della valutazione di non credibilità del richiedente.

Il rigetto non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali non essendosi il Ministero costituito in giudizio.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA