Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5271 del 17/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 17/02/2022, (ud. 14/12/2021, dep. 17/02/2022), n.5271
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4177-2021 proposto da:
P.F., L.F., elettivamente domiciliati in
Roma, Via Tagliamento 76, presso lo studio dell’avvocato Giuseppe
Naccarato, rappresentati e difesi dagli avvocati Serafino Trento e
Leonardo Trento;
– ricorrenti –
e contro
C.F.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2235/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,
depositata il 20/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/12/2021 dal Consigliere Dott. GIANNACCARI ROSSANA.
Fatto
RILEVATO
che:
– il giudizio trae origine dall’azione di reintegra del possesso proposta da C.F. nei confronti P.F. e L.F.;
– il ricorrente dedusse di aver esercitato il passaggio attraverso le particelle nn. 214 e 217 di proprietà P.F. e L.F., i quali tuttavia in data 17.1.2000 avevano arato la strada per far sparire le tracce del passaggio ed ostruito gli imbocchi della strada al confine con pali di legno e filo spinato;
– il Tribunale accolse la domanda di reintegra nel possesso nei confronti di P.F. mentre la rigettò nei confronti della L..
– con sentenza del 20.11.2019, la Corte d’appello di Catanzaro rigettò l’appello proposto da P.F. e L.F.;
– per la cassazione della sentenza di appello hanno proposto ricorso P.F. e L.F. sulla base di due motivi;
– non ha svolto attività difensiva C.F.;
– in prossimità dell’udienza, i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa;
– il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso.
Diritto
RITENUTO
che:
– il ricorso proposto da L.F. è inammissibile per carenza di interesse, in quanto la domanda nei suoi confronti era stata rigettata sicché ella difetta l’interesse ad impugnare; con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, oltre al vizio di motivazione apparente, per avere la corte di merito omesso di valutare correttamente le deposizioni dei testi di parte resistente nella fase del merito possessorio, mentre avrebbe attribuito maggior rilievo alle dichiarazioni assunte nella fase interdittale, che avrebbero valore meramente indiziario;
– con il secondo motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio per non avere la Corte di merito valutato le risultanze della consulenza svolta in altro giudizio relativo ad una procedura esecutiva, da cui sarebbe emersa l’assenza della servitù di passaggio dal fondo dei resistenti;
– i motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono inammissibili;
– in primo luogo, non sussiste il vizio di nullità della motivazione, che, ai sensi dell’art. 132, n. 4 c.p.c., è configurabile quando le argomentazioni sono svolte in modo talmente contraddittorio e con passaggi logici talmente incongrui da non permettere di cogliere la ratio decidendi, ossia di riconoscere le ragioni del decisum (cfr. Cassazione civile sez. un., 07/04/2014, n. 8053);
– nel caso di specie, la motivazione consente di cogliere l’iter logico della decisione, fondata sulla valutazione di maggiore attendibilità dei testimoni e degli informatori di parte ricorrente, che avevano riferito dell’esercizio del passaggio con mezzi meccanici da parte del C., corroborata dai rilievi aerofotogrammetrici e dalla prova documentale (pag.6 della sentenza impugnata)
– non coglie, pertanto, nel segno la deduzione secondo cui la Corte d’appello avrebbe fondato il proprio convincimento solo sulle dichiarazioni rese dagli informatori nella fase interdittale;
– il ricorso sollecita, attraverso lo schermo della violazione di legge, segnatamente degli artt. 115 e 116 c.p.c., il riesame del merito della causa ed una nuova valutazione delle prove, che invece è demandata al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità;
– va rammentato che il giudice di merito, proprio nell’ambito dell’apprezzamento delle prove, può attribuire maggior rilievo probatorio ad una prova piuttosto che ad un’altra, rientrando il giudizio di valutazione delle prove nell’ambito del suo prudente apprezzamento;
– né è configurabile l’omesso esame di un documento decisivo per il giudizio, costituito dalla relazione depositata dal CTU nella procedura esecutiva, in quanto non decisivo ai fini del giudizio possessorio;
– il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento. (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 19150 del 28/09/2016).
– la memoria illustrativa è reiterativa dei motivi di ricorso;
– risultando tutte le censure inammissibili, il ricorso va dichiarato inammissibile;
– nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 14 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2022