Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5271 del 06/03/2018


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 5271 Anno 2018
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore: FERRO MASSIMO

Data pubblicazione: 06/03/2018

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
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esters1

6ìs. m. ferro

ITALFONDIARIO s.p.a. (già incorporante Castello gestione crediti
s.r.I.), mandataria di Mediocredito italiano s.p.a. (già Banca Intesa
Mediocredito s.p.a.) e di Intesa Sanpaolo s.p.a., in persona del
procuratore Francesco Primavera, come da procura notaio L.Amato
12.7.2012, rep. 35807, rappr. e dif. dagli avv. Benedetto e Guido Gargani,
elett. dom. presso e nello studio degli stessi in Roma, via Leonida Bissolati
n. 76, come da procura a margine dell’atto
Co n tro

G.R. IMMOBILI s.r.I., in persona del I.r.p.t., rappr. e dif. dall’avv. Massimo
Pagliari, elett. dom. in Roma, presso lo studio dello stesso, in via Giovanni
Pierluigi da Palestrina n.19, come da procura a margine dell’atto
-controricorrenteLIQUIDAZIONE DEI BENI CEDUTI DELLA CASAMERCATO S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE, IN CONCORDATO PREVENTIVO, in persona dei
liquidatori p.t.
CASAMERCATO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore
per la cassazione del decreto del Trib. Roma 27.11.2012, 29596, in R.G.
52027/12;
viste la memoria di Italfondiario;
udite le conclusioni del P.G., nella persona del sost. proc. gen. Dr. M Vitiello,
che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
uditi gli avvocati Compagnoni e Pagliari;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore dott. Massimo
Ferro.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1.

ITALFONDIARIO s.p.a. (già incorporante Castello gestione crediti

s.r.I.), mandataria di Mediocredito italiano s.p.a. (già Banca Intesa
Mediocredito s.p.a.) e di Intesa Sanpaolo s.p.a. impugna il decreto del Trib.
Roma 27.11.2012, 29596, in R.G. 52027/12, con cui veniva rigettato il suo
reclamo avverso il decreto 27.9.2012 del giudice delegato del concordato
preventivo con cessione dei beni Casamercato s.r.l. in liquidazione;
2.

ha ritenuto il tribunale in premessa che: a) la legittimazione

impugnatoria, avendo per oggetto la richiesta sospensione delle operazioni
di vendita, competeva al creditore ipotecario (Mediocredito) non anche a
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esten5lt m.ferro

– ricorrente-

Intesa Sanpaolo (creditore solo chirografario), abilitato alle contestazioni per
il solo tramite indiretto del comitato dei creditori; b) proprio il comitato dei
creditori, modificando il programma di liquidazione e dopo sei incanti deserti,
aveva rilevato opportuno disporre nuove modalità di vendita, così ponendo
alla base della gara le proposte di acquisto pervenute da G.R. Immobili; c)
la conseguente nuova ordinanza di vendita aveva perciò nel predetto

rilevanza esterna, impugnabile ex art. 36 I.f. e nel concreto non oggetto di
contestazione alcuna né in via autonoma né unitamente alla citata ordinanza;
3.

Italfondiario propone ricorso su tre motivi, cui resiste con

controricorso GR Immobili;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
4.

con il primo motivo si deduce la violazione degli artt.36 e 108 I.f.,

avendo il Collegio mal inteso la ratio della generalizzata sospensiva della
vendita in sé, autonomamente disciplinata dall’art.108 I.f. e a prescindere
dalla avvenuta o meno impugnazione del programma di liquidazione o del
suo mutamento autorizzato;
5.

il secondo motivo introduce la violazione dell’art.112 c.p.c.,

avendo il tribunale sostituito una motivazione del tutto diversa e per terza
via rispetto a quella del giudice delegato, dopo che infatti questi aveva
pronunciato la inammissibilità del reclamo in quanto anticipato rispetto alla
fissazione del prezzo di aggiudicazione ed invece il collegio eccepito il difetto
di impugnazione, in qualsiasi sede, dell’atto presupposto, cioè il programma
di liquidazione;
6.

con il terzo motivo il decreto è censurato per violazione

dell’art.100 c.p.c., per la parte in cui è stata negata la legittimazione del
creditore chirografario, certamente inciso dalla vendita, data la natura
espansiva dei crediti muniti di causa di prelazione, nella fattispecie non
avendo il debitore fatto ricorso alla asseverazione di capienza del
professionista titolato:

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estenso

-.ferro

programma di liquidazione il vero antecedente logico-giuridico, atto a

7.

il primo motivo, da trattarsi in via pregiudiziale e con portata

assorbente, è fondato; con esso si contesta – nella sostanza – la ritenuta
ammissibilità, negata dal tribunale, dell’impugnazione avverso l’esercizio,
anche negativo, del potere di sospensiva della vendita ove prescindente da
un’impugnativa, anteriore o contestuale, del programma di liquidazione, che
appunto reggerebbe la finale decisione riassunta nell’ordinanza di vendita ma

cessione di beni e disciplinata ai sensi dell’art.182 I.f., ratione temporis
vigente, va dunque verificato se il richiamo di tale disposizione alle norme
sulla vendita fallimentare involga o meno la piena esplicazione del potere
sospensivo invocato avanti al giudice delegato e se, per l’ipotesi, una qualche
specialità acceleratoria ne influenzi l’interpretazione, alla luce del criterio di
compatibilità cui il richiamo espressamente ha riguardo;
8.

alla prima questione va data risposta affermativa, poiché

all’epoca delle determinazioni liquidatorie assunte nel concordato preventivo
in esame, già trovava applicazione – per la parte qui di interesse – il precetto
dell’art.182 I.f. ove statuiva che si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in
quanto compatibili e a propria volta il testo dell’art.108 co.1 I.f. disponeva
che il giudice delegato, su istanza del fallito, del comitato dei creditori o di
altri interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, puo’
sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano
gravi e giustificati motivi ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti
entro dieci giorni dal deposito di cui al quarto comma dell’articolo 107,
impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti
notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di
mercato;

dall’evidente enunciazione duale degli eventi idonei ad

interrompere la vendita si evince che in tanto essi possono
organizzativamente darsi in quanto le operazioni di vendita come il relativo
perfezionamento siano assoggettabili ad un controllo giudiziale autonomo,
conferito al giudice delegato e sollecitabile senza alcuna apparente
distinzione in punto di vendita, cessioni o trasferimenti attuati dalla domanda
di concordato sino alla sua attuazione; né l’ampia latitudine dell’oggetto

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estensor-e. m.ferro

ne sarebbe distinto; nella vicenda, attinente ad un concordato preventivo con

provvedimentale del controllo permette di intercettare una qualche
consumazione del diritto d’impugnazione a fronte di una progressività del
procedimento formativo degli atti di liquidazione, già in virtù dell’utilizzo
esteso della nozione di ‘operazioni di vendita’ e tenuto conto, ad ogni modo,
della inidoneità del programma di liquidazione, in sé considerato, ad incidere
in modo diretto sui diritti soggettivi dei creditori;
l’applicazione del potere sospensivo giudiziale, dunque e a

prescindere dalla portata della prescritta autorizzazione del comitato dei
creditori, costituisce un controlimite della liquidazione che deve svolgersi
positivamente, al di là del merito della pronuncia, ove consti una istanza di
uno dei soggetti legittimati e di cui al primo comma dell’art.108 I.f.;
10.

alla seconda questione va data risposta negativa, poiché anche a

voler investigare la clausola di compatibilità di cui all’art.182 co.4 primo
periodo I.f., il rinvio alla citata disposizione comune delle vendite fallimentari
non presenta per il concordato liquidatorio alcun elemento di estraneità; vi è
anzi agevole riconoscere nel suo svolgimento una piana rappresentazione
dell’iter che conduce dalla fissazione delle modalità di vendita (sollecitanti
l’interesse all’acquisto) alla individuazione dell’offerente in grado di rivestire,
con la qualità di aggiudicatario, la natura di soggetto titolato al definitivo
acquisto; nella vicenda, l’impugnazione prodronnica rispetto allo svolgimento
delle operazioni attuative della ordinanza di vendita avrebbe pertanto dovuto
imporre al tribunale l’esame nel merito della doglianza, senza escluderne come invece avvenuto – la stessa proponibilità in difetto di reclamo avverso
il programma di liquidazione, ciò realizzando la violazione diretta dell’art.108
I.f.,
11.

va così data continuità all’indirizzo per cui

«la legittimazione

all’impugnazione spetta … in considerazione del diritto degli interessati alla
realizzazione del migliore risultato possibile nella liquidazione dell’attivo»

(Cass. 8278/2002), un principio recepito da Cass. s.u. 19506/2008 che ebbe
a riconoscere in via definitiva la ricorribilità per cassazione del
«provvedimento con cui il tribunale accolga (o rigetti) il reclamo proposto
contro un decreto emesso dal giudice delegato in tema di vendita dei beni

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estensore

erro

9.

del debitore, nella fase esecutiva di un concordato preventivo per cessione
dei beni omologato dal medesimo tribunale dovendosi estendere – sulla base
di un’interpretazione sistematica dell’ordinamento, imposta dalla necessità
di rispettare il principio di uguaglianza – il regime di ricorribilità applicabile, a
norma degli artt. 617 e 618 cod.proc.civ., per i provvedimenti del giudice
dell’esecuzione non altrimenti impugnabili. Infatti, i suddetti provvedimenti

assolvendo ad una funzione corrispondente a quella dei provvedimenti di
analogo tenore emessi nell’ambito della liquidazione fallimentare.»;

nel

fallimento, a sua volta, è stato ribadito che «al giudice delegato è attribuito,
ai sensi dell’art. 108 I.fall. (anche nel testo nove/lato dal d.lgs. n. 5 del 2006,
applicabile “ratione temporis”), il potere discrezionale di disporre la
sospensione della vendita anche ad aggiudicazione avvenuta, qualora
sussista una notevole sproporzione tra il prezzo offerto e quello giusto, senza
peraltro che la legge indichi un rigoroso criterio quantitativo cui correlare la
conseguente determinazione affidata al prudente apprezzamento del
giudice» (Cass. 669/2017);
12.

il ricorso va dunque accolto con riguardo al primo motivo,

assorbiti i restanti, con cassazione e rinvio al Tribunale di Roma, anche per
la liquidazione delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso quanto al primo motivo, assorbiti i restanti,
cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Roma, in diversa
composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente
procedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2018.

il Presidente

del giudice delegato rientrano nel novero degli atti di giurisdizione esecutiva,

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