Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5271 del 01/03/2017

Cassazione civile, sez. lav., 01/03/2017, (ud. 15/11/2016, dep.01/03/2017),  n. 5271

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4991-2015 proposto da:

M.I. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA NAZARIO SAURO 16, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA REHO,

rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO PISTILLI, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, MAURO RICCI, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7246/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/10/2014 R.G.N. 5185/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/11/2016 dal Consigliere Dott. D’ANTONIO ENRICA;

udito l’Avvocato PISTILLI MASSIMO;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO GIANFRANCO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale, ha rigettato la domanda di M.I., titolare dal luglio 2008 della pensione non reversibile per ciechi assoluti oltre che dell’indennità di accompagnamento,volta a far accertare il suo diritto alla suddetta pensione che l’Inps aveva sospeso dal 2011 per l’insussistenza del requisito reddituale, nonchè l’inesistenza dell’indebito ritenuto dall’Inps per gli importi riscossi in precedenza. Secondo la Corte territoriale, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, la corretta interpretazione del D.L. n 207 del 2008, art. 35, comma 8, conv in L. n. 14 del 2009, nel testo introdotto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, comma 6, lett. a) e b), conv. in L. n. 122 del 2010, imponeva di valutare il reddito percepito nello stesso anno di riferimento e non già il reddito dell’anno solare precedente.

Avverso la sentenza ricorre la M. con un motivo ulteriormente illustrato con memoria ex art- 378 c.p.c.. Resiste l’Inps.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente denuncia violazione del D.L. n 207 del 2008 conv. in L. n. 14 del 2009, art. 35.

Rileva che la norma citata conteneva una previsione generale secondo cui il reddito di riferimento era quello dell’anno solare precedente. Secondo la ricorrente la norma era integrata con la previsione della rilevanza del reddito dell’anno in corso nell’ipotesi in cui il richiedente percepiva altri emolumenti previdenziali o assistenziali per i quali correva l’obbligo della comunicazione al casellario.

In sostanza secondo il ricorrente per i redditi per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al casellario centrale dei pensionati deve tenersi conto del reddito conseguito nello stesso anno; per i redditi diversi deve tenersi conto del reddito percepito nell’anno precedente. Diversamente, secondo la ricorrente, la norma integrativa diverrebbe la regola atteso che non esistevano prestazioni per cui non correva l’obbligo di comunicazione al casellario.

Il motivo è infondato.

Il D.L. n. 207 del 2008, art. 35, conv. in L. n. 14 del 2009 stabilisce che “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell’anno solare precedente il 1 luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell’anno successivo. Il successivo comma prevede, inoltre, che “In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell’anno in corso, dichiarato in via presuntiva”.

Tale norma risulta modificata dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, comma 6, lett. a) e b), conv. in L. n. 122 del 2010 il quale stabilisce: “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell’anno solare precedente”. La norma ha inoltre aggiunto che “Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1338, art. 13, comma 6, lett. a) e b) e successive modificazioni e integrazioni”.

La Corte territoriale ha affermato che dal tenore letterale emergeva la regola generale secondo cui quando si trattava di procedere alla liquidazione o ricostituzione delle prestazioni previdenziali assistenziale collegate al reddito, rilevava il reddito conseguito nell’anno solare precedente e che però era stata introdotta un’eccezione con riferimento alle prestazioni assistenziali collegate al reddito per le quali sussisteva l’obbligo di comunicazione al casellario centrale dei pensionati: in tal caso assumeva rilievo il reddito percepito nello stesso anno.

Secondo la Corte, ricordato che l’art. 13 citato prevedeva l’istituzione presso l’Inps del “Casellario dell’Assistenza” per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale” ha ritenuto che, essendo la prestazione in contestazione pacificamente di natura assistenziale e dunque rientrante nel campo di applicazione della norma, doveva farsi riferimento al reddito dell’anno di riferimento.

L’interpretazione offerta dalla Corte non risulta censurabile in quanto basata sulla lettera della norma dalla quale non è in alcun modo desumibile, invece, la distinzione proposta dalla ricorrente tra redditi per prestazioni, per i quali il reddito di riferimento è quello dell’anno in corso,e redditi diversi, per i quali varrebbe la regola generale del reddito dell’anno precedente. Di tale distinzione non vi è traccia nella norma e, dunque l’interpretazione offerta da parte ricorrente non trova adeguato supporto in alcuna norma.

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato e, tenuto conto del diverso esito dei giudizi di merito, sussistono giusti motivi per compensare le spese di causa.

Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2017

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