Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5270 del 25/02/2021

Cassazione civile sez. I, 25/02/2021, (ud. 27/11/2020, dep. 25/02/2021), n.5270

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9726/2019 proposto da:

M.B., difeso dall’avv. Lia Minacapilli, domiciliato presso la

cancelleria della I sezione civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei

Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 590/2018 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 22/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/11/2020 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Caltanissetta, con sentenza del 22.9.2018, ha rigettato l’appello proposto da M.B., cittadino del (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di Caltanissetta del 27.03.2017 che ha rigettato la domanda volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

La Corte di merito ha negato, in primo luogo, al ricorrente lo status di rifugiato non essendo sue dichiarazioni state ritenute credibili (costui aveva riferito di essersi dovuto allontanare dal paese d’origine per il timore di essere ucciso per essere stato allenato, quale sportivo, da una persona di religione “qadiani”, religione che crede Maometto non sia l’unico profeta).

Inoltre, con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) Legge cit., il giudice di merito ha evidenziato l’insussistenza di una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato nella regione del Punjab in Pakistan.

E’ stata altresì rigettata la richiesta di protezione umanitaria in ragione della ritenuta insussistenza di una condizione di vulnerabilità personale del ricorrente.

Ha proposto ricorso per cassazione M.B. affidandolo a tre motivi. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5.

Lamenta il ricorrente che la Corte d’Appello ha violato il principio dell’onere della prova attenuato, non avendo preso in considerazione la triste realtà sociale che permea la regione di provenienza, nonostante questa fosse ben documentata nelle fonti ufficiali e nei report del Pakistan.

2. Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente non ha colto la ratio decidendi della statuizione con cui è stata rigettata la domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, avendo la Corte territoriale ritenuto non credibile il racconto del richiedente per avere costui omesso del tutto di fornire elementi utili alla verifica dei fatti narrati alla Commissione Territoriale. In sostanza, è stata evidenziata dal giudice di merito la genericità del narrato del richiedente.

Con questa motivazione il ricorrente non si è minimamente confrontato, essendosi costui lamentato dell’omessa considerazione delle informazioni relative alla situazione socio-politica del paese d’origine, non indicando nel motivo alcun elemento riguardante la sua vicenda personale.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Contesta il ricorrente la valutazione con cui la Corte di merito ha ritenuto l’insussistenza di una situazione di violenza generalizzata in Punjab, ritenendo che tale regione sia caratterizzata da elevati livelli di violenza tali da concretare il rischio per la sua incolumità personale.

4. Il motivo è inammissibile.

Va preliminarmente osservato che, anche recentemente, questa Corte ha statuito che, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, deve essere interpretata, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), nel senso che il grado di violenza indiscriminata deve avere raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 13858 del 31/05/2018).

Nel caso di specie, il giudice di merito ha accertato, alla luce di fonti internazionali qualificate, l’insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato nella regione del Punjab in Pakistan ed il relativo accertamento costituisce apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità, se a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. del 12/12/2018 n. 32064).

Ne consegue che le censure del ricorrente sul punto si configurino come di merito, e, come tali inammissibili in sede di legittimità, essendo finalizzate a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito.

5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 32.

Lamenta il ricorrente che la Corte d’Appello non ha considerato, nella valutazione della condizione di vulnerabilità, sia la situazione di instabilità in Pakistan, sia che, in caso di rimpatrio, lo stesso non potrebbe godere dei diritti fondamentali in ragione della minaccia concreta alla propria incolumità derivante dai fatti occorsigli.

6. Il motivo è inammissibile.

Va preliminarmente osservato che questa Corte ha già affermato che pur dovendosi partire, nella valutazione di vulnerabilità, dalla situazione oggettiva di paese d’origine, questa deve essere necessariamente correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza. Infatti, ove si prescindesse dalla vicenda personale del richiedente, si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti, e ciò in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (in questi termini sez. 1 n. 4455 del 23/02/2018).

Orbene, nel caso di specie, il ricorrente ha correlato la dedotta condizione di vulnerabilità alla situazione generale della regione del Punjab, senza fornire, elementi individualizzanti legati alla sua situazione personale, se non con esclusivo riferimento alla vicenda narrata alla Commissione, che è stata coerentemente ritenuta inattendibile dal giudice d’appello.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite, essendo le difese del ministero avulse dal caso concreto e quindi non correlate ai motivi svolti dal ricorrente.

PQM

Rigetta il ricorso.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

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