Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5270 del 17/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 17/02/2022, (ud. 18/01/2022, dep. 17/02/2022), n.5270

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11106-2021 proposto da:

M.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANTONELLA BIANCO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 540/2020 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 22/10/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI

MARCO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1 Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Cagliari, attinta dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 e art. 702-quater c.p.c., ha confermato il diniego pronunciato in primo grado della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria e se ne chiede la cassazione sul rilievo della violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251 e del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, per aver il decidente denegato il riconoscimento delle misure reclamate senza esercitare i poteri istruttori d’ufficio conferitigli dalla legge ed in violazione del principio di attenuazione dell’onere probatorio.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c. ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. L’unico motivo del proposto ricorso è inammissibile essendo inteso a censurare il giudizio di non credibilità che il decidente, in ossequio al principio della procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi sulla base degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, ha maturato in ordine alle vicende narrate dal richiedente, dando segnatamente atto che, a fronte degli argomenti in tal senso preclusivi sviluppati dal primo giudice, “non risultano efficacemente confutate dall’appellante le rilevanti incoerenze e l’illogicità della narrazione” ivi evidenziate, di talché la formulata doglianza, lungi dall’evocare un plausibile errore di diritto, si mostra unicamente rivolta a patrocinare una revisione del giudizio di merito, in spregio al fatto ostativo, più volte ricordato da questa Corte, che l’apprezzamento in punto di credibilità è rappresentativo di un giudizio di merito che si sottrae, ove – come appunto qui – sia congruamente ed adeguatamente sorretto dalle ragione del decidete, al chiesto sindacato di legittimità (Cass., Sez. I, 5/02/2019, n. 3340).

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

4. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile il 18 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2022

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