Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5270 del 04/03/2011

Cassazione civile sez. II, 04/03/2011, (ud. 10/02/2011, dep. 04/03/2011), n.5270

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

srl ROYALCARTA (p. IVA (OMISSIS)) in persona dell’amministratore

unico e legale rappresentante sig. B.G.; rappresentata

e difesa, anche in via disgiuntiva tra loro, dagli avv.ti Mei Paolo

del Foro di Lucca e Panariti Paolo del Foro di Roma ed elettivamente

domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, via Celimontana n.

38;

– ricorrente –

contro

srl Società GUIDI CAR (p. IVA (OMISSIS)) in persona

dell’amministratore unico G.M.; rappresentata e difesa

dall’avv. Pittalunga Gianrico e dall’avv. Giovanni Del Seppia ed

elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, viale

Mazzini n. 13;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1071/04

dep.ta il 05/07/04;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del

10/02/2011 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

Udita l’avv. Paolo Panariti, per la ricorrente che ha insistito per

l’accoglimento del ricorso;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Royalcarta acquistò un autocarro usato dalla Guidi Car e scoprì che il mezzo aveva al telaio difetti che ne avrebbero impedito la omologazione; citò innanzi al Tribunale di Lucca la venditrice per essere rimborsata delle spese per le riparazioni e per ottenere il risarcimento dei danni. La sentenza del Tribunale di Lucca che accolse la domanda viene appellata dalla Royalcarta, che lamentò l’esiguità del risarcimento riconosciutole, e in via incidentale dalla Guidi Car che ribadì che non era tenuta in forza di alcuna garanzia per i vizi prospettati. La Corte di Appello di Firenze accolse – in misura minima – l’appello della Royalcarta e regolò le spese.

In merito all’appello incidentale della Guidi Car la Corte d’Appello condivise l’assunto del Tribunale, secondo il quale non poteva dirsi efficace l’esclusione dalla garanzia per difetti del mezzo – diversi da quelli afferenti al motore, per i quali vi era espressa assunzione di garanzia – contenuta nel contratto di vendita, in quanto la venditrice avrebbe dovuto conoscere, usando dell’ordinaria diligenza, del difetto del mezzo; attraverso l’analisi delle deposizioni la Corte territoriale rilevò che non sarebbe stata raggiunta la prova della conoscenza, da parte della Royalcarta, del vizio medesimo (anche perchè neppure il legale rappresentante della Guidi Car lo avrebbe conosciuto).

Quanto all’appello principale la Corte distrettuale ritenne corretto che in merito alla quantificazione delle spese necessarie per il ripristino il Tribunale avesse fatto riferimento alle conclusioni dell’ATP (che comunque prendevano in esame dei costi già sostenuti per le riparazioni stesse), rilevando che, se pure i difetti, come riferito dall’ATP, erano di lieve entità, tuttavia gli stessi sarebbero stati di ostacolo per il rilascio del certificato di collaudo e quindi le riparazioni erano necessarie; esaminò poi analiticamente i costi delle singole riparazioni e li ridusse specifica motivazione – non riconoscendone alcuni e riducendone altri al costo indicato dal perito in sede di ATP-; per quanto infine riguardava il c.d. fermo tecnico, disconobbe la computabilità degli esborsi per trasporti fatti con mezzi di terzi non essendovi la possibilità di rapportare il costo relativo alla necessità di affidamento ad altri autotrasportatori, non conoscendosi l’organizzazione di impresa della Royalcarta e non potendosi ritenere che tutti i suddetti esborsi fossero ricollegabili al fermo in questione. Pertanto riconobbe tale voce risarcitoria solo nei limiti temporali di 30 giorni e solo per l’importo di Euro 516,46, in via equitativa.

Contro tale decisione ha proposto ricorso la Royalcarta sulla base di due motivi illustrati da memoria; la Guidi Car si è a sua volta costituita con controricorso depositando altresì memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – La ricorrente, con il primo motivo, lamenta la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto – art. 360 c.p.c., n. 3; art. 696 c.p.c.” dolendosi del fatto che, avendo il Tribunale prima e la Corte – confermandone la sentenza – poi, utilizzato le conclusioni della relazione di ATP in merito alla congruità delle spese, si sarebbe violato lo scopo e non rispettata la finalità di tale procedimento, trasformandolo in anticipazione del giudizio di merito.

1/a – Il motivo non è fondato in quanto la Corte distrettuale, richiamandolo, ha dato esatta applicazione all’indirizzo di legittimità in forza del quale , in virtù del principio del libero convincimento del giudice ed alla luce dei principi costituzionali che garantiscono la tutela in giudizio del proprio diritto e la ragionevole durata del processo, come è consentito al giudice, in sede di accertamento tecnico preventivo, demandare al consulente indagini anche concernenti cause ed entità del danno lamentato, così lecitamente il giudice del successivo giudizio di merito può porre a base della propria decisione quegli stessi accertamenti, una volta che la relazione di ATP sia stata ritualmente acquisita agli atti (cfr Cass. 19.563/2009; Cass. 5658/2010) – circostanza questa non contestata.

2 – Con il secondo motivo la Royalcarta assume che la decisione della Corte distrettuale sarebbe viziata da “insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia – art. 360 c.p.c., n. 5” a cagione della omessa valutazione delle produzioni documentali finalizzate a provare l’effettiva entità delle spese sostenute per l’emenda del difetto riscontrato nel mezzo acquistato dalla Guidi Car, attenendosi, al contrario, solo alle indicazioni – di massima e prescindenti dalla concreta fattispecie- contenute nell’elaborato del ATP. 2/a – Il motivo va respinto sia perchè è diretto a far formulare un nuovo giudizio di fatto sulle emergenze di causa, non consentito in questa sede, una volta che si sia verificata l’esistenza di una adeguata motivazione sul punto da parte della Corte distrettuale, sia soprattutto perchè non corrisponde alla realtà processuale che la Corte d’Appello non abbia motivato le proprie scelte valutative delle prove prodotte : vedi foll. 3/5 della gravata decisione.

2/b – Quanto al dedotto vizio di insufficienza della motivazione sul danno da fermo tecnico valgano le medesime considerazioni, atteso che la Corte distrettuale ha, contrariamente all’assunto della ricorrente, preso in esame e valutato i singoli mezzi di prova prodotti dalla allora parte appellante – segnatamente ai foll. 4/5 – e con congrua motivazione, ne ha negato la univoca valenza probatoria.

2/c – Nessuna censura, al contrario, è stata svolta alla concreta determinazione equitativa del danno.

3 – Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo quanto indicato in dispositivo.

PQM

LA CORTE Respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 10 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011

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