Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 527 del 15/01/2020

Cassazione civile sez. III, 15/01/2020, (ud. 10/10/2019, dep. 15/01/2020), n.527

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 17147/2018 proposto da:

D.B.U., elettivamente domiciliato in Roma alla via A.

Baiamonti, n. 10 presso lo studio dell’AVVOCATO MASSIMILIANO CASADEI

che lo rappresenta e difende unitamente all’AVVOCATO CARLO ANGELINI;

– ricorrente –

contro

D.V.V., M.F., elettivamente domiciliati in

Roma al Lungotevere della Vittoria n. 5 presso lo studio

dell’AVVOCATO GIOVANNI ARIETA che li rappresenta e difende

unitamente all’AVVOCATO STEFANIA CAROTTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 01750/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 28/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/10/2019 da Cristiano Valle.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Ancona, con sentenza n. 01750 del 28/11/2017, ha, per quanto ancora rileva in questa sede, confermato la sentenza del Tribunale Fermo di rigetto delle le domande proposte da D.B.U. nei confronti di D.V.V. e M.F..

Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre con due motivi D.B.U..

D.V.V. e M.F. resistono con controricorso.

I controricorrenti, hanno, altresì, depositato memoria.

Il P.G. non ha depositato conclusioni.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I due motivi del ricorso di D.B.U. censurano la sentenza della Corte territoriale il primo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in relazione all’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia da parte del giudice d’appello sulla domanda di responsabilità contrattuale proposta nei confronti di D.V.V. e M.F.; il secondo per violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 in relazione all’art. 132 c.p.c. ed agli artt. 1331,1337 e 2043 c.c., affermando che la sentenza d’appello non ha preso in considerazione la responsabilità precontrattuale dei convenuti D.V. e M..

Il ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato.

La sentenza della Corte di Appello di Ancona, in questa sede impugnata, ha rilevato che D.B.U. prima di adire con domanda risarcitoria in relazione alla scrittura privata del 06/05/2004, successivamente integrata, il Tribunale di Fermo, sezione distaccata di Sant’Elpidio a Mare, convenendo in giudizio il D.V. ed il M., aveva proposto azione, nei confronti degli stessi D.V. e M., dinanzi al Tribunale di Lucera, sezione distaccata di San Severo. Il processo iniziato per primo era, quindi, pervenuto alla conclusione con sentenza di rigetto della domanda proposta dal D.B.. La sentenza del Tribunale di Foggia era passata in giudicato.

La statuizione della Corte di Appello qui impugnata rileva, correttamente, la formazione del giudicato e la conseguente preclusione da giudicato esterno sulla domanda successivamente proposta, in quanto i fatti posti a fondamento della domanda incardinata dinanzi al Tribunale di Foggia erano gli stessi di quelli posti a base, dallo stesso attore D.B., dell’azione incardinata presso il Tribunale di Fermo.

Il ricorso è inammissibile in quanto non deduce nulla sulla sussistenza del giudicato su domanda da inadempimento contrattuale rigettata dal Tribunale di Foggia a seguito del processo al quale lo stesso ricorrente aveva dato inizio, pur se qualificandola come ipotesi di responsabilità precontrattuale.

La Corte di appello ha rilevato che il giudice adito successivamente, ossia il Tribunale di Fermo, avrebbe dovuto dichiarare la litispendenza rispetto alla lite incardinata presso il Tribunale di Foggia e non avendo il giudice successivamente adito a tanto provveduto (sulla litispendenza in generale e sui suoi possibili esiti si veda Sez. U, n. 27846 del 12/12/2013 Rv. 628456 – 01: “A norma dell’art. 39 c.p.c., comma 1, qualora una stessa causa venga proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito è tenuto a dichiarare la litispendenza, anche se la controversia iniziata in precedenza sia stata già decisa in primo grado e penda ormai davanti al giudice dell’impugnazione, senza che sia possibile la sospensione del processo instaurato per secondo, ai sensi dell’art. 295 c.p.c. o dell’art. 337 c.p.c., comma 2, a ciò ostando l’identità delle domande formulate nei due diversi giudizi”), ed essendo pervenuto a sentenza il processo per primo incardinato, senza che la sentenza conclusiva fosse stata impugnata, sui presupposti fattuali della detta domanda si era formato giudicato.

La domanda è stata riproposta dal D.B., come afferente a responsabilità precontrattuale ma prospettando a fondamento di essa gli stessi presupposti di fatto, al Tribunale di Fermo; questi, pur non rilevando la litispendenza, l’ha rigettata ritenendo che oramai potesse dibattersi solo di responsabilità contrattuale.

Sul punto il secondo motivo di ricorso è infondato, in quanto afferma violazione di legge che non risulta sussistente, in quanto la formazione del giudicato, a seguito della mancata impugnazione della sentenza del Tribunale di Foggia, è stata del tutto logicamente affermata, con conseguente preclusione all’esame nel merito delle prospettazioni del D.B. e relative alla ritenuta responsabilità precontrattuale del D.V. e del M..

L’affermazione della Corte territoriale è coerente con la risalente giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 01781 del 17/06/1974 Rv. 369967 – 01 e più di recente Cass. n. 30607 del 27/11/2018 Rv. 651854 – 01): “Non costituisce domanda nuova, inammissibile in appello ai sensi dell’art. 345 c.p.c., la pretesa giudiziale fondata sugli stessi presupposti dedotti in primo grado, se il giudice abbia dato ad essi una diversa qualificazione giuridica e se si invochi l’applicazione di una specifica norma, non richiamata in primo grado, lasciando inalterati l’oggetto sostanziale dell’azione e i termini della controversia”.

Il ricorso è, pertanto, rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA ed IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2020

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