Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 527 del 10/01/2013
Civile Ord. Sez. 1 Num. 527 Anno 2013
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
ORDINANZA
sul ricorso 2158-2006 proposto da:
TRENTINFUNGO S.R.L.
C.F. 01351230220 (LAVARONE),
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI CASAL
BOCCONE 110, presso l’avvocato VALLETTA GIUSEPPE,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
PASQUARIELLO FRANCO, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
TRENTINFUNGO S.R.L.(VICENZA), PROCURATORE GENERALE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA;
Data pubblicazione: 10/01/2013
– intimati –
sul ricorso 6602-2006 proposto da:
TRENTINEUNGO S.R.L. – C.E. 02468570284 (VICENZA), in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 366,
presso l’avvocato D’ALESSANDRO MARIA CRISTINA, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
CAPPELLARO PAOLO, giusta procura in calce al
controricorso e ricorso incidentale;
-controricorrente e
ricorrente incidentale –
contro
TRENTINFUNGO S.R.L.(LAVORONE), PROCURATORE GENERALE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 5/2005 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 20/05/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/12/2012 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPE MARIA BERRUTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per
l’estinzione per intervenuta rinuncia.
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La Corte,
ritenuto che la Srl Trentinfungo di Lavarone, titolare del
giudizio davanti al tribunale di Venezia la Trentinfungo di
Vicenza lamentando che questa aveva violato la sua
privativa sul predetto segno utilizzando il nome
“Trentinfungo” anche come ditta;
rilevato che Trentinfungo di Vicenza si costituiva e
resisteva;
rilevato che il Tribunale rigettava tutte le domande e che
avverso la sentenza del primo giudice proponeva appello
Trentinfungo di Lavarone al quale resisteva Trentinfungo di
Vicenza;
rilevato che la Corte d’appello di Venezia con sentenza del
3 febbraio 2005 rigettava l’appello;
rilevato che avverso la sentenza della Corte di merito
proponeva ricorso per cassazione Trentinfungo. s.r.l. di
Lavarone, notificato il 12 gennaio 2006, con atto
articolato su tre motivi;
Giuseppe Maria Berruti est.
pag. I
marchio nel quale appare la parola “Trentifungo”,citava in
rilevato che Trentinfungo S.r.l. di Vicenza resisteva al
ricorso è proponeva a sua volta ricorso incidentale
articolato su di un motivo;
delle due predette parti hanno depositato nella cancelleria
della Corte un atto con il quale la ricorrente principale
rinuncia al suo ricorso, e la controricorrente, ricorrente
incidentale, rinuncia al proprio controricorso ( ma deve
intendersi anche al ricorso incidentale attesa la pattuita
reciproca compensazione delle spese );
letto l’articolo 390 del codice di procedura civile e
l’articolo 391 del codice di procedura civile nel testo
applicabile ratione temporis e ritenuto di dover dichiarare
estinto il processo per Cassazione e di non dover
pronunciare sulle spese;
pqm
dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Il Presidente estensore
rilevato che in data 17 luglio 2012 i costituiti difensori