Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5269 del 26/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/02/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 26/02/2020), n.5269

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25840-2018 proposto da:

SPOT RADIO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANAPO 29, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO GIZZI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL (N. 333/2015 TRIB. ROMA), in persona del

Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIROLAMO D1/ CARPI, 6, presso lo studio dell’avvocato PAOLO

D’AGOSTINI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA 11210661002, AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE

13756881002;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 14248/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZION1

di ROMA, depositata il 27/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/01/2020 dal Consigliere Relatore Don. LAURA

TRICOMI.

Fatto

RITENUTO

CHE:

Il Tribunale di Roma con sentenza del 27/3/2015 aveva dichiarato il fallimento della (OMISSIS) SRL, accogliendo il ricorso proposto da Equitalia Sud SPA, unico creditore istante.

Il reclamo proposto dalla (OMISSIS) avverso la sentenza di fallimento veniva respinto dalla Corte di appello di Roma e così il ricorso per cassazione, rigettato con l’ordinanza n. 14248/2018 di questa Corte.

Avverso la suddetta ordinanza (OMISSIS) SRL propone ricorso per revocazione, in un unico motivo, nei confronti del Fallimento di (OMISSIS) SRL, che ha replicato con controricorso, e di Equitalia Sud SPA, che non ha svolto attività difensive.

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui agli artt. 380 bis e 391 bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, che questa Corte sarebbe incorsa in errore di fatto revocatorio per “Contrastante rappresentazione emergente dai documenti di causa in relazione all’accesso al beneficio della rateizzazione ai sensi del D.L. n. 66 del 2014, art. 11 bis, convertito con modificazioni nella L. n. 11 del 2015. Sussistenza ex lege dei requisiti per l’accesso al detto beneficio. Conseguente assenza dei presupposti per la declaratoria di fallimento”.

In particolare la ricorrente sostiene che la Corte di legittimità sarebbe incorsa in un errore di fatto “laddove ha ritenuto di non acquisire agli atti del presente giudizio la documentazione depositata dalla difesa della ricorrente” (fol. 10 del ricorso) perchè non relativa a profili di nullità della sentenza impugnata ovvero all’ammissibilità del ricorso o del controricorso (fol.13 del ricorso).

La censura si collega alla tesi – vanamente sostenuta dalla ricorrente nel pregresso giudizio- della insussistenza dei presupposti di fallibilità, tesi sostenuta deducendo la ricorrenza della sua facoltà ad accedere alla rateizzazione dei debiti tributari – oggetto anche di contestazione – azionati da Equitalia Sud SPA per chiedere il fallimento.

Insistendo sul punto, nel corso del giudizio di legittimità conclusosi con l’ordinanza oggetto di revocazione, la ricorrente aveva depositato in allegato alla memoria ex art. 378 c.p.c., un documento datato 6 maggio 2016 consistente nella comunicazione di rigetto da parte di Equitalia dell’istanza di rateizzazione di cui al D.L. n. 66 del 2014, art. 11 bis, motivata in ragione dell’intervenuto fallimento, documento che, a suo dire, avrebbe potuto dimostrare – a contrario – la fondatezza della tesi in merito al possibile accesso alla rateizzazione nel caso in cui il fallimento non fosse stato dichiarato.

Secondo la ricorrente il documento era idoneo a provare quale dichiarazione confessoria della controparte – la sussistenza in capo alla (OMISSIS) SRL dei requisiti per accedere alla rateizzazione che avrebbe potuto evitare il fallimento e, per tale motivo, atteneva a profili di nullità della pronuncia gravata ed avrebbe dovuto essere ammesso e correttamente valutato dalla Corte di legittimità.

1.2. In merito a tali documenti la Corte di legittimità così si è pronunciata, nell’ordinanza impugnata, “I documenti prodotti in allegato alla memoria ex art. 378 c.p.c., non possono trovare ingresso, non essendo relativi a profili di nullità della sentenza impugnata ovvero all’ammissibilità del ricorso o del controricorso (art. 372 c.p.c.). Quanto al tema sottostante, è da osservare che dalla sentenza risulta che la società non aveva replicato alla specifica obiezione di Equitalia circa il fatto che il credito in esame non era stato oggetto di una precedente rateizzazione: donde l’istituto al quale ancora la ricorrente allude di riflesso al D.L. n. 66 del 2014, non poteva ritenersi operante per difetto di prova (e finanche di allegazione) del presupposto;” (fol.7 dell’ord. imp.).

2.1. Il ricorso è inammissibile.

2.2. Giova ricordare che nelle sentenze della Corte di cassazione, l’errore revocatorio è configurabile nelle ipotesi in cui la Corte sia incorsa in un errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati (Cass. n. 22868 del 12/12/2012) e che la revocazione per l’errore di fatto presuppone sempre l’esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti di causa (Cass. n. 26890 del 22/10/2019; Cass. n. 16003 del 21/7/2011). Non costituiscono invece vizi revocatori delle sentenze della S.C., ex art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4, nè l’errore di diritto sostanziale o processuale, nè l’errore di giudizio o di valutazione (Cass. S.U. 30994 del 27/12/2017; Cass. S.U. 8984 dell’11/4/2018).

2.3. Nel caso di specie, dall’esame della sentenza impugnata si evince la novità della produzione documentale in sede di legittimità e dei fatti che sarebbero desumibili dalla stessa – giacchè la ricorrente stessa riconosce di averla prodotta con la memoria ex art. 372 c.p.c.-, ma la produzione documentale non è stata ignorata dalla Corte di legittimità che, motivatamente, ne ha escluso l’ammissibilità correttamente applicando il principio secondo il quale “Nel giudizio per cassazione è ammissibile la produzione di documenti non prodotti in precedenza solo ove attengano alla nullità della sentenza impugnata o all’ammissibilità processuale del ricorso o del controricorso, ovvero al maturare di un successivo giudicato, mentre non è consentita la produzione di documenti nuovi relativi alla fondatezza nel merito della pretesa, per far valere i quali, se rinvenuti dopo la scadenza dei termini, la parte che ne assuma la decisività può esperire esclusivamente il rimedio della revocazione straordinaria ex art. 395 c.p.c.., n. 3” (Cass. n. 18464 del 12/07/2018).

A ciò va aggiunto che la Corte non ha nemmeno percepito erroneamente il fatto afferente al tema della rateizzazione, giacchè ha espressamente chiarito l’estraneità della questione e, quindi, la irrilevanza del documento sopravvenuto, rispetto al thema decidendum et probandum residuato nel giudizio di appello: ciò si evince dalla statuizione ove è accertato che l’istituto della rateizzazione dei contestati debiti tributari “al quale ancora la ricorrente allude di riflesso al D.L. n. 66 del 2014, non poteva ritenersi operante per difetto di prova (e finanche di allegazione) del presupposto” perchè “dalla sentenza (di appello) risulta che la società non aveva replicato alla specifica obiezione di Equitalia circa il fatto che il credito in esame non era stato oggetto di una precedente rateizzazione” (fol. 7 dell’ord. Imp.), statuizione dalla quale si evince la sussistenza di un giudicato implicito sulla mancata presentazione di una precedente richiesta di rateizzazione (anteriore al fallimento) che la ricorrente non censura e sulla quale non si sofferma affatto nel ricorso.

Ne consegue che la fattispecie è del tutto estranea al campo di applicazione della revocazione.

3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo a favore del Fallimento costituito; non si provvede sulle spese in favore di Equitalia Sud SPA in assenza di attività difensiva.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in favore del Fallimento controricorrente in Euro 4.000,00=, oltre Euro 100,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2020

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