Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5269 del 06/03/2018


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Cassazione civile, sez. I, 06/03/2018, (ud. 28/11/2017, dep.06/03/2018),  n. 5269

Fatto

 

1. RTA REALIZZAZIONI TURISTICHE ALBERGHIERE s.p.a. in a.str. ex L. n. 95 del 1979 (RTA), ricorre per cassazione contro la sentenza App. Catania 26.3.2012, n. 544, R.G. 1427/2006, che ha rigettato il suo appello (e quello incidentale di BANCA NAZIONALE DEL LAVORO s.p.a.) (BNL) avverso la sentenza Trib. Catania 18.6.2005, n. 1934/2005 che aveva escluso la declaratoria di inefficacia dell’atto costitutivo di garanzia ipotecaria già iscritta in favore della banca, oggetto di domanda riconvenzionale della procedura e dunque con credito riconosciuto come assistito dalla causa di prelazione, così modificandone l’ammissione al passivo della a.str., in accoglimento della opposizione spiegata dalla banca; i commissari avevano infatti ammesso il credito per 40,804 miliardi Lire circa in chirografo anzichè in ipotecario e nel complesso condizionatamente all’escussione delle fidejussioni prestate, il tribunale aveva confermato l’importo per la prelazione e corretto l’ammissione complessiva di 45,160 miliardi Lire circa, espunta la condizione;

2. la corte ha ritenuto che nessuna impugnazione era stata proposta dall’appellante procedura avverso la statuizione di rigetto della domanda riconvenzionale di revocatoria fallimentare, esercitata dai commissari ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 3, dovendosi dunque il giudizio circoscrivere al capo della sentenza contenente il rigetto della domanda di revocatoria ordinaria, ravvisata quale non generica ma al contempo priva di fondamento; per la corte, vi era stata tempestiva deduzione dei fattori costitutivi dell’azione, potendosi da essi inferire la tempestiva allegazione dei fatti integranti ogni singolo elemento, e così ricomponendosi l’errata distinzione – introdotta dal tribunale – tra elementi strutturali (eventus damni e consilium fraudis) ed elementi di fatto, i secondi asseritamente mai dedotti;

3. quanto alla iscrizione d’ipoteca volontaria 1.3.1995, collegata alla convenzione interbancaria 9.2.1995 con la quale un pool di istituti, e fra essi BNL, consolidavano in favore di tutte le società del “Gruppo Costanzo” le preesistenti esposizioni, contestualmente concedendo nuove aperture di credito, i presupposti dell’azione, così esercitata, non potevano tuttavia dirsi integrati nella mera collocazione temporale dell’operazione nel biennio rispetto alla dichiarazione dello stato d’insolvenza; la domanda riconvenzionale appariva infatti generica, non avendo la procedura introdotto “alcun elemento in ordine alla composizione dello stato passivo”, così da integrare i requisiti di cui all’art. 2901 c.c., cioè la consistenza debitoria, la preesistenza dei crediti rispetto all’atto pregiudizievole e il mutamento quali-quantitativo del patrimonio del debitore;

4. l’appello incidentale di BNL, in punto di spese, era respinto per genericità;

5. in cinque motivi, la procedura censura la sentenza, per: 1) violazione dell’art. 2901 c.c., L. Fall., artt. 66 – 67, oltre che artt. 2697 e 2727 c.c., art. 115 c.p.c., non avendo considerato, ai fini probatori, il Piano Pasfin e la Convenzione interbancaria, da cui si sarebbero ricavati la natura pregiudizievole dell’atto e la sua gratuità, trattandosi di prestazione di garanzia per debiti preesistenti non scaduti, posto che RTA gravava di consistenti pesi reali l’intero patrimonio, oltre ad altre garanzie, senza che le linee di credito nuove fossero sostanzialmente tali; 2) vizio di motivazione quanto alla non compresa valenza di consolidamento del passivo procurata dalla convenzione con il pool di banche e la conseguente ipoteca; 3) violazione dell’art. 2901 c.c., L. Fall., art. 66, oltre che art. 112 c.p.c. e art. 2697 c.c., non avendo la corte considerato che il giudizio comparativo – fra elementi del patrimonio impegnato e del passivo inciso dall’atto pregiudizievole – preteso ma non rinvenuto nella difesa della procedura, non appariva necessario, alla luce della natura globale dell’atto dispositivo, assorbente ogni pregiudizio, dunque dovendosi ritenere sussistente in re ipsa l’eventus damni, essendo stato il patrimonio immobiliare residuo ridotto a zero o quasi e i commissari agendo, per effetto della declaratoria d’insolvenza, a tutela di tutti i creditori, sulla base di consistenza del passivo da presumere; 4) vizio di motivazione, quanto alla non apprezzata valenza di patto e ipoteca per integrare la prova del pregiudizio, stante la specificità di essi; 5) violazione della L. n. 95 del 1979, artt. 1 e s. per come richiamanti le disposizioni sull’onere della prova, ove la corte ha statuito che la mancata allegazione dello stato passivo indurrebbe ad escludere la sussistenza di creditori, trattandosi di impresa messa in amministrazione straordinaria;

6. in due motivi, la banca impugna in via incidentale la sentenza in quanto avrebbe: 1) omesso di pronunciarsi sulla censura attinente al mancato rispetto, da parte della procedura, delle preclusioni che ex art. 83 c.p.c. avrebbero dovuto imporre la deduzione entro la corrispondente udienza dei fatti integrativi della domanda, così precisata;

2) erroneamente trascurato che la genericità della domanda non era stata rimediata tempestivamente dalla procedura ed entro i termini perentori dettati per fissare il thema decidendum.

Considerato che:

7. i primi quattro motivi del ricorso principale, da trattare in via congiunta per connessione, sono fondati, con assorbimento del quinto; secondo la sentenza, è appartenuta al giudizio una domanda revocatoria svolta in via riconvenzionale, formulata dalla procedura – ai fini qui di interesse – ai sensi dell’art. 2901 c.c., quale azione sopravvissuta rispetto all’iniziale aggiunta prospettazione di domanda altresì L. Fall., art. 67, comma 1, n. 3, ratione temporis applicabile; per la revocatoria ordinaria, dunque, la corte d’appello correttamente ha ritenuto sufficiente e tempestivo il richiamo iniziale – da parte della difesa della procedura – agli elementi costitutivi ovvero principali dell’istituto coltivato, idoneamente esposti quali fattori integranti la revocabilità dell’atto costitutivo d’ipoteca per debiti almeno in parte preesistenti e non scaduti, avuto riguardo alla originaria insinuazione al passivo, come inizialmente decisa dall’organo concorsuale e oggetto di esplicita conservazione perseguita da detti commissari, così impugnanti la sentenza del tribunale al solo fine di escludere la prelazione per la revocabilità del relativo titolo (Cass. 26504/2013);

8. l’erroneità della pronuncia si correla invece alla sua seconda ratio decidendi assunta sul presupposto astratto di una necessaria enunciazione tripartita, che sarebbe mancata nell’iniziativa della procedura, degli elementi della descritta azione, e cioè la entità del credito concorsuale, l’anteriorità delle passività rispetto all’atto pregiudizievole e il peggioramento patrimoniale che ne sarebbe seguito; orbene, proprio la incidenza complessiva sul patrimonio della debitrice dell’ipoteca volontaria, iscritta quale riflesso di una convenzione interbancaria che conduceva a consolidare il passivo di un gruppo di società, costituendo circostanza in sè non contestata (al pari della sua revoca un anno dopo) ed invero tenuto conto di una qualità prelatizia alfine invocata per 40 miliardi Lire su 45 di passivo totale, già integrava un elemento, unitamente alla natura duplice del ruolo dei commissari esercenti l’azione (riunenti la veste di debitore e creditori), sorreggente un diverso principio, del tutto non considerato dalla corte; può invero ripetersi, con Cass. 19234/2009, che “nell’azione revocatoria ordinaria il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore consiste nella insufficienza dei beni del debitore ad offrire la garanzia patrimoniale, essendo irrilevante una mera diminuzione di detta garanzia; è invece rilevante ogni aggravamento della già esistente insufficienza dei beni del debitore ad assicurare la garanzia patrimoniale.” (così anche Cass. 16986/2007);

9. l’eventus damni – unico elemento dell’azione analizzato da parte dei giudici d’appello – appare invero idoneamente espresso nel richiamo integrale alla vicenda d’iscrizione della garanzia reale e della sua deduzione entro una più ampia intesa, con un pool di banche, della RTA e di altre società del “gruppo Costanzo”, secondo ingenti proporzioni di impegno (estese ad altri atti di garanzia personale e non), e dunque di peggioramento della composizione qualitativa e materiale del patrimonio della debitrice, che la corte non ha esaminato, sovrapponendo a tale riscontro un principio comparativo la cui razionalità appariva all’evidenza posposta rispetto al confronto peggiorativo per l’intero patrimonio, che andava verificato, alla luce della natura dell’operazione di garanzia impugnata; va poi ribadito, alla stregua di principio comune ai motivi esaminati, che “l’esistenza di una pluralità di debiti garantiti da un medesimo ed unico pegno non osta alla revocabilità di detto pegno, ove ne ricorrano le condizioni anche con riferimento ad uno solo dei debiti garantiti, perchè la garanzia opera per intero con riguardo a ciascun debito. La revocabilità dell’atto di costituzione del pegno non può, d’altronde, che investire tale atto nella sua interezza, per ciò stesso privando la banca del diritto di trattenere l’oggetto del pegno e di soddisfare su di esso le proprie ragioni creditorie, destinate invece a trovare collocazione nell’ambito del passivo chirografario della procedura concorsuale. La revoca non si riferisce al credito garantito dal pegno, bensì all’atto costitutivo della garanzia: ragion per cui essa necessariamente implica l’obbligo della banca di restituire l’intero pegno (o il suo equivalente monetario) indipendentemente dall’importo del debito (anche) a garanzia del quale detto pegno era sorto.”; (Sez. 1^, 1745/2008) si tratta di considerazioni – riprese anche in Cass. 27830/2017 – che, così come sviluppate da questa Corte avuto riguardo al petitum restitutorio, ben possono replicarsi allorchè l’organo concorsuale persegua il diverso risultato del ripristino della par condicio creditorum – nel caso disconoscendo la causa prelatizia che l’altera nello stato passivo – che è comunque il fine proprio dell’istituto revocatorio, ordinario oltre che fallimentare, essendo comune per tale parte la causa petendi, ed indipendentemente dal suo esercizio se in forma di azione o eccezione;

10. tale premessa conduce così al rigetto anche dei due motivi del ricorso incidentale, conseguendone la cassazione della sentenza, per accoglimento dei primi quattro motivi del ricorso principale, assorbito il quinto e con rinvio, anche per le spese.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso principale quanto ai primi quattro motivi, dichiara assorbito il quinto, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2018

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