Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5269 del 04/03/2010

Cassazione civile sez. I, 04/03/2010, (ud. 26/11/2009, dep. 04/03/2010), n.5269

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27875/2007 proposto da:

F.S., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE

PINTURICCHIO 21, presso lo studio dell’avvocato ABBATE Ferdinando

Emilio, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto N. R.G. 54796/05 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

6/06/06, depositato il 19/09/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

udito l’Avvocato Rossana Tebaidi, (delega avvocato Ferdinando Emilio

Abbate), difensore del ricorrente che si riporta ai motivi scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. MARCO PIVETTI che conferma

la relazione scritta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: ” F.S. chiede, per quattro motivi, la cassazione del decreto, emesso il 19 settembre 2008, con cui la Corte d’appello di Roma gli ha liquidato la somma di Euro 3.450,00 a titolo di equa riparazione del danno non patrimoniale patito in conseguenza della durata ritenuta irragionevole in misura di 46 mesi di un giudizio, avente a oggetto il pagamento di maggiorazioni della pensione, svoltosi davanti al T.a.r. del Lazio e, in appello, al Consiglio di Stato.

Non si difende la Presidenza del Consiglio.

Osserva:

Con il primo motivo, denunziando violazione di plurime norme interne e pattizie nonchè vizi motivazionali, il ricorrente critica la determinazione della ragionevole durata del giudizio presupposto, benchè rientrante tra le controversie di lavoro, le quali, secondo quanto ripetutamente affermato dalla Corte EDU, richiedono una diligenza particolare con conseguente, consistente riduzione del termine ragionevole del processo.

Con il secondo, poi, censura la misura dell’indennizzo, liquidato in misura irragionevolmente inferiore ai criteri dettati, anche in casi analoghi, dalla Corte di Strasburgo.

Con il terzo, imputa alla corte capitolina di avere liquidato gli interessi con decorrenza dalla data del decreto anzichè dalla domanda.

Con il quarto, contesta la liquidazione delle spese di lite, a suo dire operata in violazione dei minimi tariffari.

Il primo motivo appare manifestamente infondato, avendo la corte rispettato gli standard cronologici indicati dalla stessa corte sovranazionale (tre anni per il giudizio di primo grado e due per il giudizio di appello).

Palese, viceversa, è la censurata (con il secondo mezzo) contraddizione ravvisabile nella trama argomentativa del decreto che, dopo aver rimarcato la importanza dei diritti sostanziali coinvolti e la misura della partecipazione emotiva indotta nella parte dalla materia della causa, ha proceduto a quantificare l’indennizzo in misura inferiore (Euro 900,00 per ogni anno di ritardo) ai parametri adottati dalla giurisprudenza sovranazionale cui questa Corte si è uniformata.

Fondato è anche il terzo motivo, avendo la corte romana fatto decorrere gli interessi legali dalla data del decreto anzichè della domanda (Cass. n. 2382/2003, 1405/2004).

Ne risulta assorbito il motivo (il quarto) riguardante le spese.

In conclusione, ove si condividano i testè formulati rilievi, il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, ricorrendo i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c.”.

2. – Il Collegio reputa di dovere fare proprie le conclusioni contenute nella relazione, condividendo le argomentazioni che le fondano e che conducono all’accoglimento del ricorso, limitatamente al motivo relativo alla decorrenza degli interessi legali, con assorbimento delle censure relative alle spese.

Invero, relativamente alla misura dell’equa riparazione per il danno non patrimoniale, va osservato che, secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo, qualora non emergano elementi concreti in grado di farne apprezzare la peculiare rilevanza, l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa, alla luce di quelle operate dal giudice nazionale nel caso di lesione di diritti diversi da quello in esame, impone di stabilirla, di regola, nell’importo non inferiore ad Euro 750,00, per anno di ritardo, in virtù degli argomenti svolti nella sentenza di questa Corte n. 16086 del 2009, i cui principi vanno qui confermati, con la precisazione che tale parametro va osservato in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, dovendo aversi riguardo, per quelli successivi, al parametro di Euro 1.000,00, per anno di ritardo, dato che l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno. Talchè la motivazione del decreto impugnato appare adeguata a sorreggere la liquidazione di un indennizzo superiore al limite minimo (Euro 750,00) fissato dalla giurisprudenza CEDU. Ravvisandosi le condizioni per la decisione della causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., l’impugnato provvedimento deve essere cassato limitatamente alla decorrenza degli interessi i quali vanno attribuiti a far tempo dalla domanda.

Le spese del giudizio di merito vanno poste a carico della parte soccombente e vanno liquidate come in dispositivo, secondo le tariffe vigenti ed i conseguenti criteri di computo costantemente adottati da questa Corte per cause similari. Il limitato accoglimento del ricorso, per converso, giustifica la parziale compensazione delle spese del giudizio di legittimità nella misura di 1/2 da porre carico dell’Amministrazione per la parte rimanente.

Spese distratte.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente gli interessi legali sulla somma liquidata dalla domanda e le spese del giudizio:

che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 378,00 per diritti e Euro 445,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore dell’avv. Abbate antistatario;

che compensa in misura di 1/2 per il giudizio di legittimità, gravando l’Amministrazione del residuo 1/2 e che determina per l’intero in Euro 665,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore dell’avv. Abbate antistatario.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2010

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