Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5267 del 26/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/02/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 26/02/2020), n.5267

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1473-2018 proposto da:

CREDIT SUISSE (ITALY) SPA, in persona del procuratore speciale pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO

FONTANE, 20 presso lo studio dell’avvocato GRIPPO EMANUELE, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati AURICCHIO ANTONIO,

BELLEGGIA STEFANO, VECCHI DANIELE;

– ricorrente –

contro

B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE, 14, presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI EMANUELA, che

lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SANSONE ARIANNA,

PALADINI MAURO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2362/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 30/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. TRICOMI

LAURA.

Fatto

RITENUTO

Che:

Federico Bettoni aveva convenuto Credit Suisse Italy SPA dinanzi al Tribunale di Milano con due atti di citazione, afferenti a contratti di borsa per l’acquisto dei titoli “IT Holding Fin 8,75 15 NV 12 ” e “BEI 7 60T08 Isk” e delle obbligazioni “BIRS 8,5 18DIC 08 Zar”. Per quanto interessa aveva allegato la inesistenza/nullità del contratto di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini in strumenti finanziari (il cd. contratto quadro), chiedendo dichiararsi la nullità degli ordini di borsa aventi ad oggetto i titoli anzidetti.

Il Tribunale, riuniti i giudizi, aveva respinto tutte le domande, anche riconvenzionali.

L’appello principale proposto da B. è stato accolto dalla Corte di appello di Milano, assorbiti i motivi di impugnazione proposti in via incidentale ed incidentale condizionata dalla banca, con declaratoria di nullità del contratto quadro di negoziazione e conseguenti obblighi restitutori reciproci a carico di entrambe le parti.

La Corte territoriale ha ritenuto che non era stata data prova dalla banca dell’esistenza del contratto quadro, poichè l’unico documento sottoscritto dal cliente, denominato “Modulo di apertura del contratto di negoziazione” era una dichiarazione unilaterale, priva di clausole negoziali, e dallo stesso non risultava nemmeno la firma contestuale dell’intermediario finanziario.

In particolare riteneva la Corte meneghina che, nonostante il B., sottoscrivendo detto “Modulo”, avesse dichiarato “ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. di approvare le norme riportate sul retro e nell’Allegato 1”, ciò non poteva ritenersi sufficiente, giacchè nel retro non era riportato il contenuto delle clausole cd. vessatorie, ma solo la loro rubrica e l’Allegato 1, contente le “Condizioni generali di contratto”, non era stato da lui sottoscritto e neppure allegato fisicamente al “Modulo”.

La banca propone ricorso per cassazione con due mezzi corredato da memoria; B. replica con controricorso e memoria.

Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la trattazione camerale ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo la banca lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1341,1342,1362,1321,1322 e 1326 c.c., nonchè del Reg. CONSOB n. 16190 del 2007, art. 37, comma 2.

Sostiene che dalla redazione e sottoscrizione del contratto a cura dell’investitore si evinceva inequivocabilmente la piena accettazione delle Condizioni generali di contratto contenute nell’Allegato 1 e delle Condizioni Particolari riportate sul retro del modulo, che costituivano parte integrante del contratto sottoscritto e che non era retraibile da alcuna disposizione normativa che le Condizioni Generali dovessero essere fisicamente inserite nel contratto e non richiamate per relationem.

2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 23 TUF, laddove la Corte territoriale ha considerato che la sottoscrizione del contratto da parte del solo cliente non fosse sufficiente a dare validità ad substantiam ex art. 23 TUF al contratto finanziario medesimo.

3. I motivi, da trattarsi congiuntamente perchè connessi, sono fondati e vanno accolti.

Di recente, infatti, la Corte a Sezioni Unite ha affermato che “In tema d’intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell’investitore assunta dalla norma, sicchè tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo, e non anche quella dell’intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.” (Cass. Sez. U. n. 898 del 16/01/2018), principio a cui la Corte territoriale dovrà attenersi in sede di rinvio, non avendovi dato applicazione.

Inoltre, in merito al contenuto del contratto retraibile per relationem da altri e distinti documenti, va ribadito che “Il richiamo delle previsioni contenute in un distinto documento (nella specie, una convenzione – tipo predisposta dal Ministro competente, contenente una clausola compromissoria) effettuato dalle parti contraenti, sulla premessa della piena conoscenza di tale documento, assegna alle predette previsioni per il tramite di relatio perfecta il valore di clausole liberamente concordate.” (Cass. n. 17646 del 11/12/2002), senza necessità di una specifica approvazione per iscritto ai sensi dell’art. 1341 c.c. (Cass. n. 18041 del 19/10/2012; Cass. n. 7403 del 14/04/2016). Principi che trovano applicazione anche in tema di intermediazione finanziaria, ove “… il requisito della forma scritta del contratto quadro imposta dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23 è adempiuto anche quando le parti richiamino per iscritto elementi contenuti in un diverso atto, cui espressamente e specificamente si riportano.” (Cass. n. 8751 del 10/04/2018) e che dovranno costituire il criterio informatore di valutazione degli atti sottoposti all’esame del giudice del gravame.

4. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Milano in diversa composizione per il riesame alla luce dei principi espressi e per la statuizione sulle spese anche del presente grado.

P.Q.M.

– Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2020

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