Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5267 del 04/03/2011

Cassazione civile sez. II, 04/03/2011, (ud. 27/01/2011, dep. 04/03/2011), n.5267

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.R. (OMISSIS), S.S.

(OMISSIS), CA.AL. (OMISSIS),

S.A. (OMISSIS), S.M.

(OMISSIS), S.M.A. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio

dell’avvocato BERTOLONE BIAGIO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CURRAO GIUSEPPE;

– ricorrenti –

contro

C.G. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 213/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 24/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/01/2011 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato GIUSEPPE CURRAO difensore dei ricorrenti che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

a.= C.G. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Catania, sezione distaccata di Adrano, tutti gli eredi di S.A. ( S., An., R., M. A., M., Ca.Al.), il quale assumendo di essere proprietario – del fondo sito in territorio di (OMISSIS) – contrada (OMISSIS), lamentava che i proprietari del fondo limitrofo, tutti eredi di S.A. nell’eseguire l’estirpazione di un vecchio agrumeto ivi impiantato, avrebbero modificato i confini dei due fondi, incamerando una porzione del fondo di proprieta’ del C.. Chiedeva che il Tribunale accertasse l’esatto confine tr i fondi delle parti e condannasse i benvenuti al rilascio in suo favore del terreno da essi illegittimamente occupato. Si costituivano gli odierni ricorrenti e contestavano la domanda attrice. Il Tribunale di Catania, con sentenza dell’1 giugno 2001 rigettava la domanda proposta da C.G..

b) Avverso tale sentenza proponeva appello, davanti alla Corte di Appello di Catania C.G., chiedeva la riforma della sentenza impugnata, l’accoglimento delle domande dallo stesso proposte in primo grado. Gli appellati nonostante la regolarita’ della citazione rimanevano contumaci, la Corte di Appello di Catania con sentenza n. 213 del 24 febbraio 2005 accoglieva l’appello e, in riforma della sentenza del Tribunale di Catania, dichiarava che il confine tra i due fondi delle parti era quello individuato dal CTU nella relazione depositata il 2 ottobre 2009 e nei rilievi planimetrici ad essa allegati. La Corte di Appello di Catania: a) escludeva, la sussistenza della prova che i convenuti avessero posseduto il terreno nei suoi attuali confini da oltre vent’anni; b) evidenziava che dalla relazione del CTU risultava che lo sviluppo del confine tra i due fondi non era del tutto materializzato. Mancava, in altre parole, una demarcazione visibile tra i due fondi estesa per tutta la linea di confine con la conseguenza che sussisteva quella incertezza (obiettiva) del presupposta dall’azione di cui all’art. 950 c.c.; c) evidenziava la necessita’ di accertare in ogni caso il confine tra i fondi delle parti in quanto, essendo il regolamento di confini una “vendicatio duplex incertae partis”, il giudice e’ svincolato dall’osservanza del principio “actore non probante reus absolvitur” e deve procedere alla determinazione del confine in base agli elementi ritenuti piu’ attendibili idonei alla formazione del suo convincimento; d) rilevava che, non avendo le parti prodotto in giudizio i relativi titoli di acquisto, la mancanza o l’insufficienza di indicazioni sul confine rilevabili dai titoli giustificava il ricorso ad altri mezzi di prova ivi comprese le risultanze catastali;

e) Posto che le disposizioni testimoniali non avevano fornito indicazioni precise ed univoche circa la linea di confine tra i due fondi, alla Corte non rimaneva che attenersi alle conclusioni del CTU il quale sulla base di attente misurazioni e facendo ricorso ai metodi scientifici comunemente riconosciuti ha individuato il confine sulle base delle mappe catastali pervenendo ad accertare uno sconfinamento dei convenuti sul fondo dell’attore.

c)= Per la cassazione di tale sentenza ricorrono gli eredi di S.A.: S., An., R., M. A., M. e Ca.Al. con un motivo consegnato all’atto di ricorso notificato il 30 giugno 2005. Non risulta costituito C.G..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= In via preliminare, questa Corte rileva che gli eredi di S.A., con memoria difensiva lamentano – come da rubrica – Carenza di legittimazione attivabi in capo all’originario attore C.G.. Gli stessi allegavano dei documenti. Tuttavia, tale eccezione, essendo stata proposta in Cassazione per la prima volta con memoria difensiva, e’ inammissibile e inammissibile e’ la stessa produzione dei documenti.

1.1.= Nel giudizio di Cassazione, con la memoria di cui all’art. 378 cod. proc. civ., le parti possono soltanto illustrare e chiarire i motivi d’impugnazione tempestivamente proposti e confutare con argomenti contrapposti le tesi avversarie, mentre non possono introdurre nuove censure che non siano state svolte con il ricorso o con il controricorso, ne’ sollevare nuove questioni che non siano rilevatali di ufficio (Cass. n. 3969 del 03/10/1989).

1.2.= D’altra parte, e’ appena il caso di evidenziare che la questione sollevata non e’ rilevabile di ufficio. La legittimazione ad causam, attiva o passiva, non puo’ essere confusa con la questione circa la titolarita’, attiva o passiva, del rapporto sostanziale che forma oggetto della controversia, e che e’ una questione di merito, e, cioe’ la esistenza dell’azione non puo’ confondersi con la’esistenza concreta del diritto dedotto in giudizio.

Il giudice, mentre puo’ rilevare di ufficio, in ogni stato del processo, il difetto della legittimazione, attiva o passiva, ad causam, intesa nel senso precisato, non puo’, invece, esaminare d’ufficio la questione di merito relativa alla titolarita’, attiva o passiva, del rapporto sostanziale controverso (ex multis sent. n. 14468 del 30/05/2008).

2= Con il primo ed unico motivo gli eredi di S.A. lamentano – come da rubrica – Violazione dell’art. 950 cod. civ. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c..

Insufficienza e/o mancanza di motivazione circa un punto decisivo della sentenza. Violazione dei criteri generali di ermeneutica (art. 12 preleggi, artt. 1362, 1363 e 1367 c.c.) in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. La Corte di Appello di Catania, secondo il ricorrente, a) avrebbe omesso, non tanto di valutare, ma, addirittura, di prendere in considerazione le risultanze della ispezione dei luoghi pur effettuata dal giudice di primo grado.

Dall’eseguita ispezione avrebbe rilevato che un confine era esistente tra i due fondi per cui e’ causa e che tale confine risultava materializzato, a prescindere dalle risultanze catastali, sia dalla diversita’ di coltivazioni sia dalla presenza di macchie di ficodindia, che dalla differenza di livello del piano di campagna.

b) avrebbe errato nell’interpretare la deposizione del teste St.Gi. interpretando l’espressione usata dal teste “di recente non mi sono recato sui luoghi” nel senso che il teste avesse detto di non essersi recato sui luoghi da quando il fondo era stato acquistato dal S. cioe’, dal 1981.

Il corretto significato attribuibile all’avverbio “di recente” avrebbe, invece, consentito di apprezzare quanto il teste ha indicato in ordine ai confini esistenti sin da quando il fondo e’ stato acquistato dal S. (cioe’ dal 1981).

c) avrebbe errato nel non aver dato rilievo alla deposizione del teste S.G., perche’ a dire del Giudice di appello il teste era di dubbia attendibilita’ per essere parente dei convenuti (zio).

d) avrebbe errato nell’interpretare e nel ricostruire il vero significato della deposizione resa dal teste Ch.Gi..

2.2t= La censura non coglie nel segno ed essa non puo’ essere accolta, per quanto si sostanzia, principalmente in critiche che attengono al valore e al significato attribuito dalla Corte di Appello di Catania alle deposizioni testimoniali, e, dunque, ad una valutazione di merito.

1.3.= l’art. 116 c.p.c. intitolato”valutazione delle prove”, afferma che il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo, come afferma la norma, che la legge disponga altrimenti. Il giudice civile, dunque, e’ libero di apprezzare gli esiti delle prove salvo, come afferma la norma, che la legge disponga altrimenti. Bisogna dire che i casi in cui la legge dispone altrimenti sono tanti, per cui anche l’art. 116 e’ una norma che da una parte detta un principio generale, ma contiene anche una deroga che finisce quasi con l’essere una deroga prevalente perche’ i campi in cui il giudice civile ha libera valutazione della prova sostanzialmente si risolvono quasi solo nella prova testimoniale: la prova documentale ha un suo valore probatorio, anche quando non e’ atto pubblico o scrittura privata, la confessione ed il giuramento hanno un valore di prova legale a sua volta, come ha avuto modo di precisare questa Corte in altra occasione, il giudice di merito e’ libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritiene piu’ attendibili e idonee alla formazione dello stesso e di disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata, essendo sufficiente al fine della congruita’ della motivazione, che da questa risulti che il convincimento si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi processualmente acquisiti, considerati nel loro complesso, pur senza un’esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati e non accolti, anche se allegati, purche’ risulti coerente il valore preminente attribuito, a quelli utilizzati (Cass. n. 9954/2005). Di qui l’ulteriore precisazione che con il ricorso per cassazione non e’ possibile chiedere al giudice di legittimita’ una diversa valutazione delle prove, rispetto a quella ritenuta dal giudice di merito ma, soltanto, indicare i vizi logici, le contraddizioni e le lacune della motivazione che non consentono di ricostruire l’iter logico che sorregge la decisione (Cass. n. 322/2003).

2.3.= Questi principi consentono di apprezzare la decisione della Corte di appello laddove valuta le prove acquisite. Nella specie le valutazioni delle risultanze probatorie operate dal giudice di appello sono congruamente motivate e l’iter logico – argomentativo che sorregge la decisione e’ chiaramente individuabile, non presentando alcun profilo di illogicita’ o contraddizione. Per contro, le censure mosse dal ricorrente si risolvono sostanzialmente nella prospettazione di un diverso apprezzamento delle stesse prove e delle stesse circostanze di fatto gia’ valutate dal giudice di merito in senso contrario alle aspettative del medesimo ricorrente e si traducono nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio, inammissibile in sede di legittimita’.

In definitiva, il ricorso va rigettato. Non occorre provvedere ad alcuna statuizione in ordine alle spese del giudizio non avendo la parte intimata svolta alcuna attivita’ difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione seconda civile, il 27 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011

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