Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5267 del 04/03/2010

Cassazione civile sez. I, 04/03/2010, (ud. 26/11/2009, dep. 04/03/2010), n.5267

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27257/2007 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

C.A.;

– intimato –

avverso il decreto R.G.A.D. 56807/05 della CORTE D’APPELLO di ROMA

del 23.10.06, depositato il 17/04/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO BIDONE.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MARCO PIVETTI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: “Il Ministero della giustizia chiede, per due motivi, la cassazione del decreto, emesso il 17 aprile 2006, con cui la Corte d’appello di Perugia lo ha condannato a corrispondere a C.A. la somma di Euro 3.000,00 a titolo di equa riparazione per la eccessiva durata di un processo svoltosi davanti al Tribunale di Benevento dal 22 maggio 1995 al 30 aprile 2000 e innanzi alla corte distrettuale dal 26 luglio 2001 al 12 giugno 2004.

Non si difende l’intimato.

Osserva:

Denunziando violazione degli artt. 132 e 161 c.p.c. e art. 119 disp. att. c.p.c., il dicastero ricorrente deduce la nullità del decreto impugnato, avente valore di sentenza sia pure in forma semplificata, in quanto sottoscritto dal solo presidente del collegio.

Il motivo è manifestamente infondato.

In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, il provvedimento con cui, a norma della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, comma 6, la corte di appello pronuncia sul ricorso è emesso nella forma del decreto (immediatamente esecutivo ed impugnabile per cassazione) e pertanto, sebbene abbia forma collegiale e natura decisoria, esso deve essere sottoscritto, secondo quanto disposto dall’art. 135 cod. proc. civ., comma 4, dal solo presidente del collegio, senza che sia necessaria la firma del relatore (Cass. n. 2969/2006).

Con il secondo motivo denunzia letteralmente omesso esame di un fatto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Si duole che la corte romana non ha esaminato l’eccezione di prescrizione del diritto all’equa riparazione sollevata da essa amministrazione con riferimento ai danni patiti per il protrarsi eccessivo del primo grado del giudizio.

Il motivo è manifestamente inammissibile.

L’omessa pronuncia avverso specifiche eccezioni fatte valere dalla parte, integrando una violazione dell’art. 112 c.p.c., costituisce una violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4, e non come violazione o falsa applicazione di norme di diritto, nè tanto meno come vizio della motivazione (Cass. nn. 1755/2006, 1701/2006, 14003/2004, 11034/2003, 9707/2003).

Ove si condividano i superiori rilievi, sussistono i presupposti per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 375 c.p.c.”.

2.- Il Collegio reputa di dovere fare proprie le conclusioni contenute nella relazione, condividendo le argomentazioni che le fondano e che conducono al rigetto del ricorso, peraltro osservando che il secondo motivo è inammissibile anche per violazione dell’art. 366 bis c.p.c..

Nulla per le spese non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2010

 

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