Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5266 del 26/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/02/2020, (ud. 22/11/2019, dep. 26/02/2020), n.5266

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12051-2019 proposto da:

G.C., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell’avvocato FRISANI PIETRO,

che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il

06/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GRASSO

GIUSEPPE.

Fatto

RITENUTO

che la Corte d’appello di Perugia, con il decreto di cui in epigrafe, condannò il Ministero dell’Economia a pagare in favore di G.C., + ALTRI OMESSI, a titolo d’equo indennizzo per la non ragionevole durata di un processo civile, la somma di Euro 5.292,00, per ciascuno di loro, nonchè le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 675,00, oltre accessori;

che avverso il predetto decreto gli anzidetti istanti propongono ricorso esponendo, con l’unitaria censura posta a corredo dello strumento, che la Corte di merito aveva violato o falsamente applicato gli artt. 91, c.p.c. e 2233 c.c., nonchè il D.M. n. 55 del 2014, per avere liquidate il rimborso spese al disotto del minimo legale, senza, inoltre, tener conto dell’aumento per il numero delle parti assistite;

che l’Amministrazione è rimasta intimata;

considerato che questa Corte ha già condivisamente avuto modo di precisare che in tema di spese processuali, il giudice è tenuto a effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014 il quale non prevale sul d. m. n. 140 del 2012 per ragioni di mera successione temporale, bensì nel rispetto del principio di specialità, in quanto il D.M. n. 140 del 2012 è rivolto a regolare la materia dei compensi tra professionista e cliente mentre il D.M. n. 55 del 2014 detta i criteri che il giudice deve applicare nel regolare le spese di causa (Sez. 2, n. 1018, 17/1/2018, Rv. 647642).

Diritto

CONSIDERATO

che la liquidazione effettuata dalla Corte locale in complessive Euro 675,00 per la fase di opposizione si pone al di sotto dei limiti imposti dal D.M. n. 55, tenuto conto del valore della causa (da Euro da 5.200,01 a 26.000,00) e pur applicata la riduzione massima, in ragione della speciale semplicità dell’affare (art. 4, cit.);

considerato che a motivo dell’esposto il provvedimento gravato deve essere cassato con rinvio, rimettendosi al Giudice del rinvio anche il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Perugia, altra composizione.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2020

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