Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5266 del 04/03/2011

Cassazione civile sez. II, 04/03/2011, (ud. 25/01/2011, dep. 04/03/2011), n.5266

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.R. (OMISSIS), F.O.R.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.

PISANELLI 4, presso lo studio dell’avvocato GIGLI GIUSEPPE, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIULIANO ARTURO;

– ricorrente –

e contro

F.L. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

;

– intimati –

avverso la sentenza n. 175/2004 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 06/05/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/01/2011 dal Consigliere Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo e l’assorbimento del quinto motivo del ricorso; infondatezza

per inammissibilità degli altri motivi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.R.O. e F.R. convenivano in giudizio i fratelli + ALTRI OMESSI definire una serie di questioni quali eredi del padre F. S. (deceduto il (OMISSIS)) il quale con testamento pubblico:

aveva nominato erede universale il figlio L. con onere per lo stesso di liquidare in denaro la quota di riserva spettante agli altri cinque figli; aveva prelegato allo stesso una casa; aveva dispensato dalla collazione tutti i figli ad eccezione del figlio Ro.. Aggiungevano gli attori che il fratello L. aveva provveduto ad intavolare a proprio nome lutti i beni immobili retro lasciati dal padre senza provvedere a liquidare ai fratelli le quote di legittima. Rilevavano infine che il fratello Ro. era debitore dei fratello R. di L. 30.600.000 da maggiorarsi degli interessi, come riconosciuto dalla sentenza del tribunale di Trento n. 9/86. Gli attori chiedevano quindi che: fosse determinata in natura la quota di loro spettanza con riduzione delle volontà testamentarie del padre lesive della legittima: si procedesse all’individuazione della massa con condanna del fratello L. al rilascio degli immobili loro assegnati ed alla resa del conto;

F.R. subentrasse ex art. 524 c.c. nella posizione del fratello Ro. il quale non aveva ancora accettato l’eredità e ciò al fine di conseguire la soddisfazione del credito vantato nei confronti dello stesso.

I convenuti, ad eccezione di Fe.Ro., si costituivano.

Re. e F.S. si limitavano a dichiararsi d’accordo per la divisione e l’attribuzione della propria quota in natura.

F.L. deduceva di essere creditore verso la massa di varie somme impiegate per il miglioramento degli immobili retro lasciati dal padre e per spese sostenute nell’interesse comune degli eredi e sosteneva inoltre che egli era comunque titolato per continuare nella detenzione di tutti gli immobili dei quali era affittuario con la conseguenza che, in relazione alla richiesta di rendiconto, era tenuto solo al pagamento dei canoni di affitto.

Nel corso del giudizio emergeva che Fe.Ro. era deceduto nel (OMISSIS) per cui gli attori riassumevano la causa nei confronti degli eredi + ALTRI OMESSI contumaci.

I processo veniva poi sospeso per la risoluzione della controversia relativa all’esistenza del contratto di affittanza agraria invocata da F.L.. Detta controversia veniva definita con sentenza della corte di appello di Trento con la quale veniva accertata l’esistenza del contratto in questione con scadenza maturata il 10/11/1989.

Gli attori riassumevano la causa e veniva quindi disposta c.t.u. per determinare il valore degli immobili. L’adito tribunale di Trento, con sentenza 6/6/2002. statuiva che: gli attori erano eredi di F.S. e avevano diritto a percepire la quota di loro spettanza in natura secondo il progetto divisionale a firma del c.t.u. a seguito di sorteggio delle quote eguali; F.L. era tenuto a versare, a ciascun attore, a titolo di resa di conto L. 14.648.000 con interessi dall’11/11/1989 al saldo; F.L. era creditore verso la massa di L. 24.852.130 oltre interessi;

F.R. era autorizzato ad accettare l’eredità spettante a Fe.Ro.; F.L. era tenuto a rimborsare agli attori un terzo delle spese di lite; le spese di c.t.u. dovevano gravare sulle parti pro quota.

Avverso la detta sentenza gli attori proponevano appello al quale resistevano i convenuti costituiti in primo grado.

Con sentenza 6/5/2004 la corte di appello di Trento in parziale riforma della decisione impugnata: dichiarava la fondatezza della domanda di riduzione proposta dagli attori – appellanti; condannava F.L. a corrispondere a titolo di resa di conto anche L. 14.648.000 oltre interessi dall’11/11/1989 al saldo, di spettanza di Fe.Ro.; condannava F.L. a versare agli attori – appellanti la metà delle spese liquidate dal primo giudice;

rigettava nel resto l’appello proposto. La corte di appello osservava: che andava riformata la statuizione del tribunale di formale rigetto della domanda di riduzione proposta dagli attori – appellanti posto che in concreto il primo giudice, accogliendo la richiesta degli attori di attribuzione delle rispettive quote in natura, aveva in sostanza provveduto a ridurre le disposizioni testamentarie del dante causa delle parti; che la decisione di differimento del sorteggio delle quote in attesa del passaggio in giudicato della sentenza era corretta tenuto conto che la definitività del progetto divisionale – predisposto dal c.t.u. e recepito dal tribunale – era subordinata alla risoluzione delle questioni insorte tra le parti e che avevano comportato l’istruzione della vertenza senza emanazione dell’ordinanza non impugnabile di cui all’art. 789 c.p.c.; che era invece fondato il motivo di impugnazione relativo alla mancata estensione della condanna del convenuto F.L. al pagamento a titolo di resa di conto anche della quota di spettanza di Fe.Ro.; che infine doveva essere disattesa la pretesa degli appellanti di rivalutazione degli importi dovuti a titolo di resa di conto, trattandosi di credito di valuta maggiorato degli interessi; che andava respinta la censura relativa alla quantificazione del credito verso la massa di F.L. per esborsi sostenuti nell’interesse comune; che infatti tutti gli importi conteggiati dal tribunale erano stati provati; che le spese dei giudizi di primo e di secondo grado andavano per la metà compensate tra le parti con condanna di F.L. al pagamento della residua metà.

La cassazione della sentenza della corte di appello di Trento è stata chiesta da F.R.O. e da F.R. con ricorso affidato a cinque motivi. Gli intimati + ALTRI OMESSI non hanno svolto attività difensiva in sede di legittimità.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso F.R.O. e F. R. denunciano violazione degli artt. 789 e 112 c.p.c. deducendo che la sospensione delle operazioni di sorteggio e di assegnazione dei lotti ha come presupposto logico la contestazione del progetto divisionale. Nella specie il progetto divisionale è stato accettato da tutti e dichiarato esecutivo dalla sentenza di primo grado mentre le altre questioni dibattute dalle parti non hanno alcuna influenza sul progetto. Da un punto di vista pratico non è possibile individuare le operazioni di effettuazione del sorteggio e non si è disposto in alcun modo a salvaguardare dette operazioni. Peraltro per effettuare il sorteggio è necessario l’accordo di tutti per la nomina del notaio.

Il motivo è fondato posto che la stessa corte di appello nella sentenza impugnata ha evidenziato che il giudice di primo grado aveva precisato che il progetto divisionale approntato dal c.t.u. era stato accettato da tutte le parti e che gli attori avevano diritto a percepire la quota di loro spettanza in natura secondo il progetto divisionale “a seguito di sorteggio delle quote uguali”. Con la sentenza (“definitiva”) del tribunale era stato infatti dichiarato esecutivo “essendo state decise le questioni preliminari” – il progetto divisionale con il quale era stata prevista l’assegnazione dei beni in natura.

Al riguardo va rilevato che nel giudizio di divisione il risultato finale -ossia la trasformazione dei diritti pro quota dei singoli partecipanti in altrettanti diritti individuali di proprietà esclusiva su determinate porzioni concrete di beni comuni – si attua attraverso le tre fasi fondamentali della “assificazione”, della formazione delle quote e della attribuzione. Tale sequenza ha carattere progressivo per cui non possono i condividenti – una volta individuati i beni ricompresi nell’asse – chiederne direttamente l’attribuzione senza che il giudice abbia previamente disposto il progetto di formazione delle quote ed abbia precisato le modalità della divisione dando disposizioni in merito all’estrazione a sorte dei lotti.

Questa ulteriore attività non è stata svolta dal tribunale per cui la corte di appello avrebbe dovuto accogliere la richiesta di espletamento di tale attività espressamente avanzata con l’atto di gravame – con il quale i ricorrenti avevano tonsurato la sentenza definitiva di primo grado deducendo che il tribunale avrebbe dovuto rimettere la causa sul ruolo per provvedere al sorteggio delle quote e non avrebbe dovuto differire tale operazione al passaggio in giudicato della pronuncia – atteso che avverso il progetto divisionale (dichiarato esecutivo) non erano state sollevate dalle parti contestazioni e dovendosi risolvere tutte le altre questioni dibattute dai dividenti con sentenza idonea a definire il giudizio di divisione nel suo complesso.

A tanto dovrà quindi provvedere il giudice de rinvio: in tal senso va accolto il motivo di ricorso in esame.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 112 c.p.c. rilevando che con il terzo motivo di appello avevano lamentato l’omessa pronuncia del tribunale sia sulla resa di conto per il futuro fino al rilascio, sia sull’azione surrogatoria di R. per la quota di resa di conto a favore di Ro.. Sulla prima questione la corte di appello ha omesso di pronunciare.

Il motivo è manifestamente fondato.

Dalla consentita lettura degli atti processuali – e, in particolare, dell’atto di appello come predisposto dai ricorrenti avverso la sentenza di primo grado – emerge con evidenza la sussistenza della denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c. per non aver la corte territoriale esaminato la parte del terzo motivo di gravame con la quale era stata denunciata la “mancata estensione della condanna alla resa di conto anche a futuro, fino al rilascio, con la ulteriore rivalutazione”.

La sentenza impugnata va pertanto cassata: il giudice del rinvio provvederà a rimediare al rilevato errore in procedendo.

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione del giudicato interno (art. 2909 c.c.) a proposito della rivalutazione della resa di conto che la corte di appello ha negato senza avvedersi che era stata riconosciuta in primo grado con decisione non appellata dalla controparte. Trattandosi di resa di conto relativa a frutti naturali, il possessore risponde ex art. 1148 c.c. anche della rivalutazione.

Peraltro F.L. si trova nella condizione di possessore di mala fede.

L’accoglimento del secondo motivo di ricorso comporta l’assorbimento di quello in esame con riferimento alla questione della rivalutazione per la parte relativa “alla resa di conto anche per il futuro, fino al rilascio, con la ulteriore rivalutazione”. Di tale questione – come sopra rilevato – si dovrà occupare il giudice del rinvio.

Va solo aggiunto che i ricorrenti, con il motivo in esame, non hanno formulato alcuna censura alla parte della sentenza impugnata relativa alla conferma del capo della decisione di primo grado concernente la somma posta a carico di F.L. a titolo di resa di conto, somma comprensiva della svalutazione monetaria riconosciuta dal tribunale con pronuncia che sul punto – come rilevato dai ricorrenti – aveva formato giudicato interno perchè “non appellata da controparte”: Da ciò discende che l’affermazione della corte di appello in ordine alla natura di credito di valuta degli importi dovuti a titolo di resa di conto non ha alcuna influenza sulla quantificazione come operata dal tribunale per la resa di conto sino alla data della sentenza di primo grado. Rimane la questione della rivalutazione per la resa di conto per il futuro della quale di dovrà occupare il giudice del rinvio.

Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano vizi di motivazione a proposito del rimborso di spese in favore di F.L. deducendo che la corte di merito non ha preso in considerazione le censure al riguardo mosse con l’atto di appello.

La censura non è meritevole di accoglimento sia perchè la corte di appello ha puntualmente esaminato la critica mossa alla sentenza di primo grado sul punto relativo alla quantificazione del credito verso la massa riconosciuto a F.L. – ritenendo “debitamente” provati gli importi a tale titolo conteggiati dal tribunale – sia perchè i ricorrenti in sostanza denunciano una omessa pronuncia che integra una violazione dell’art. 112 c.p.c. e quindi una violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4 (nullità della sentenza e del procedimento) e non come violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e a maggior ragione, come vizio motivazione a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (attenendo quest’ultimo esclusivamente all’accertamento e alla valutazione di fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia).

La denuncia con il ricorso per cassazione – di un “error in indicando” per vizi della motivazione presuppone infatti che il giudice abbia preso in esame la questione prospettatagli e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto e consente alla parte di chiedere, e al giudice di legittimità di effettuare, una verifica in ordine alla sufficienza e alla logicità della motivazione, sulla base del solo esame della sentenza impugnata. Tale censura non può pertanto, riguardare l’omessa pronuncia del giudice di secondo grado in ordine a uno dei motivi dedotti nell’atto di appello, la quale postula la denuncia di un error in procedendo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 in riferimento al quale il giudice di legittimità può esaminare anche gli atti del giudizio di merito, essendo giudice anche del fatto inteso in senso processuale.

Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 92 c.p.c. sostenendo che è illegittima ed ingiusta la parziale compensazione delle spese.

Il motivo è assorbito dovendo le questioni relative alle spese del giudizio di primo e di secondo grado essere decise dal giudice di rinvio.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo ed il quinto, rigetta il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della corte di appello di Trento.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011

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