Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5266 del 01/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 01/03/2017, (ud. 19/01/2017, dep.01/03/2017),  n. 5266

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1842-2016 proposto da:

V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, via CRESCENZIO

76, presso lo studio dell’avvocato ANGELO DE VINCENTI, rappresentato

e difeso dall’avvocato ARMANDO GIULIANI, giusta procura allegato al

ricorso;

– ricorrente –

contro

ASL N. (OMISSIS) E GESTIONE LIQUIDATORIA USL (OMISSIS);

– intimati –

nonchè da:

REGIONE MARCHE (C.F. (OMISSIS)) in persona del Presidente pro tempore

della Giunta Regionale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA D.

MORICHIN1 41, presso lo studio dell’avvocato MICHELE ROMANO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LAURA SIMONCINI,

giusta procura a margine del ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 799/2014, emessa l’1/7/2014 dalla CORTE

D’APPELLO di ANCONA, depositata il 28/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. DE STEFANO

FRANCO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

V.A. ricorre a questa Corte, sulla base di un unico indifferenziato motivo, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stato rigettato il suo appello contro la sentenza del tribunale di Macerata – sez. dist. di Civitanova Marche, diretta contro la Regione Marche, l’ASL. n. (OMISSIS) e la Gestione Liquidatoria USI, 16 per il risarcimento dei danni, anche non patrimoniali (tra cui quelli biologici ed esistenziali) asseritamente patiti in dipendenza della gestione delle procedure finalizzate all’esercizio del suo diritto di visita al figlio minorenne V.V. quale genitore non affidatario all’esito della sua separazione dalla coniuge B.M.C., anche quali danni riflessi da quelli patiti dal figlio stesso; delle intimate resiste la sola Regione;

è stata formulata proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 – bis, lett. e), comma 1, conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

va adottata una motivazione semplificata;

può tralasciarsi la disamina dell’indifferenziato motivo – tralasciata la questione della conformità della sua redazione alle esigenze di specificità dei motivi di cassazione ed ai principi previsti dall’art. 366 c.p.c., n. 6, – di “omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio” (a prescindere dalla circostanza che con esso parrebbe piuttosto invocarsi una complessiva rivalutazione dell’intero materiale probatorio, invece compiutamente, per quanto in modo legittimo complessivamente, già valutato dai giudici del merito), per la tardività del ricorso;

infatti, a fronte del deposito della sentenza qui gravata in data 28.10.14, il termine annuale per l’impugnazione, previsto dall’art. 327 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis andava a scadere il 28.10.15; ed andava maggiorato del periodo di sospensione feriale di cui alla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1: il quale, a tenore del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 16, comma 1, conv. con mod. in L. 10 novembre 2014, n. 162, è di trentuno giorni, cioè dal 1° al 31 agosto di ogni anno, a far tempo – stando alla disciplina del comma 3 del medesimo art. 16 – proprio dal 2015;

pertanto, il termine ordinario (o “lungo”) per l’impugnazione andava a scadere sabato 28 novembre 2015 e, quindi, il successivo lunedì 30 novembre 2015; ma il procedimento notificatorio del ricorso appare intrapreso in data ben successiva, cioè non prima del giorno 11 dicembre 2015, come risulta dalla stampigliatura dell’ufficio NEP di Ancona n. A/00/8395 alla relata di notifica;

tanto preclude ogni altra questione ed impone, in accoglimento della preliminare eccezione della controricorrente, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del soccombente ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dandosi pure atto – mancando la possibilità di valutazioni discrezionali (Cass. 14/03/2014, n. 5955) della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione;

infine, ricorrendo i presupposti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, comma 2, (codice in materia di protezione dei dati personali), a tutela dei diritti e della dignità delle persone coinvolte ed in ragione dell’oggetto della pronuncia deve essere disposta, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l’omissione delle indicazioni delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza, individuati nel ricorrente e nei suoi congiunti sopra sottolineati.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente e dei suoi congiunti riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2017

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