Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5265 del 26/02/2020
Cassazione civile sez. VI, 26/02/2020, (ud. 10/10/2019, dep. 26/02/2020), n.5265
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. CASADONTE Anna Maria – rel. Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA DI CORREZIONE ERRORE MATERIALE
sul ricorso 18333-2019 proposto da:
F.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Barnaba
Tortolini 30, presso lo studio dell’avvocato Ferrara Alessandro, che
lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Ministro Della Giustizia – rappresentato e difeso dall’Avvocatura
Generale Dello Stato in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso, che lo
rappresenta e difende;
– resistente –
avverso l’ordinanza n. 11466/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, depositata il 30/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 10/10/2019 dal Consigliere Casadonte Annamaria.
Fatto
RILEVATO
Che:
– con istanza del 11 giugno 2019, il ricorrente, premette che, con ordinanza di questa Corte n. 11466/2019 del 30 aprile 2019, era stato dichiarato infondato il ricorso proposto dall’odierno intimato Ministero della Giustizia avverso il decreto n. 7944/2016 della Corte d’Appello di Roma, pubblicato il 15/11/2016, disponendosi altresì la condanna al rimborso delle spese di lite;
– il ricorrente evidenzia, tuttavia, che nella condanna de qua non sia stata accompagnata anche la liquidazione e distrazione delle spese in favore del procuratore dell’allora controricorrente, sebbene l’istanza di distrazione fosse stata tempestivamente avanzata dall’avv. F.A., quale difensore della resistente.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
– la richiesta è meritevole di accoglimento;
– a tal fine si deve far richiamo a quanto ha statuito la più recente giurisprudenza di legittimità, la quale, a partire da Cass. S.U. n. 16037/2010, ha chiarito che l’omessa distrazione è emendabile mediante la procedura di correzione di errore materiale, escludendo quindi l’assoggettamento agli ordinari rimedi impugnatori (cfr. da ultimo Cass. n. 12437/2017);
-l’omessa pronuncia sulla distrazione è, infatti, ricondotta a una mancanza materiale, più che a un vizio di attività o di giudizio da parte del giudice, proprio perchè la decisione positiva sulla stessa è essenzialmente obbligata da parte sua (a condizione ovviamente che il difensore abbia compiuto la dichiarazione di anticipazione e formulato la correlata richiesta di distrazione);
– nel caso di specie il difensore dell’allora controricorrente ha avanzato un’istanza volta a sollecitare alla Corte il potere di emendare anche d’ufficio gli errori materiali, come appunto previsto dalla novellata previsione di cui all’art. 391-bis c.p.c.;
– per l’effetto va disposta la correzione della denunziata omissione, disponendosi, la distrazione delle spese di lite, come liquidate in dispositivo, in favore dell’avv. F.;
– nulla a disporre quanto alle spese, trattandosi di procedimento di correzione di errore materiale (cfr. da ultimo Cass. n. 14/2016) ed a cui non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione dell’ordinanza di questa Corte n. 11466/2019, prevedendo che dopo le parole del dispositivo “oltre spese generali ed accessori” aggiungasi le parole “con distrazione a favore dell’avvocato F.A., dichiaratosene antistatario”.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile-2, il 10 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2020