Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5265 del 06/03/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 5265 Anno 2018
Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA
Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO

sul ricorso 5028/2014 proposto da:
Cavalieri D’Oro Carlo, Bellotti Beatrice, elettivamente domiciliati in
Roma, piazza Euclide n. 47, presso lo studio dell’avvocato La Porta
Carlo Ferruccio, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
Dall’Ara Gian Pietro, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrenti contro

Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a., in persona dei Commissari
Straordinari pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via

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Data pubblicazione: 06/03/2018

Augusto Riboty n. 28, presso lo studio dell’avvocato Pavoni
Domenico, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
Belvederi Luigi, giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente avverso la sentenza n. 1058/2013 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/10/2017 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA.

FATTO E DIRITTO
1.- Carlo Cavalieri D’Oro e Beatrice Bellotti ricorrono per cassazione
nei confronti della Cassa di Risparmio di Ferrara, svolgendo otto
motivi avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bologna
in data 5 luglio 2013, in via di conferma di quella resa nel primo
grado di giudizio dal Tribunale di Ferrara, n. 942/2008.
Con detta pronuncia, la Corte territoriale ha respinto IA, domandit di
nullità, nonché quella subordinata di annullamento per errore, di
taluni ordini di acquisto di titoli emessi dallo Stato argentino e di
titoli Parmalat, che erano state formulate dagli attuali ricorrenti sulla
base dell’assunto che la Cassa di Risparmio aveva violato, in
relazione alle relative operazioni, gli obblighi impostile dalla
normativa di legge e di regolamento Consob. La Corte territoriale ha
altresì respinto la domanda risarcitoria che i ricorrenti avevano
presentato, in via di ulteriore subordine, per i danni loro occorsi in
ragione di tali assunte violazioni.

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BOLOGNA, depositata il 05/07/2013;

Nei confronti del ricorso resiste la Cassa di Risparmio di Ferrara, che
ha depositato apposito controricorso. Nel contesto di questo atto la
resistente ha sollevato, tra l’altro, un’eccezione preliminare di
inammissibilità del ricorso, «in quanto mancante di procura speciale
per il giudizio di Cassazione».

cod. proc. civ.
2.- I motivi di ricorso denunziano i vizi che qui di seguito vengono
richiamati.
Il primo motivo (p. 15) assume: «violazione dell’art. 1418 comma 1
cod. civ. in relazione agli artt. 21 ss. d. Igs. n. 58/1998 nel
combinato disposto con gi artt. 26 ss. Reg. Consob delibera n. 11745
dell’1.7.1998 e successive (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.)».
Il secondo motivo (p. 16) assume: «violazione dell’art. 1427 cod.
civ. nel combinato disposto con gli artt. 1428 e 1429 cod. civ.,
nonché dell’art. 112 anche per l’ampia prospettazione che sul punto
era stata effettuata dal giudice d’appello (art. 360 n. 3 e n. 4).
Il terzo motivo (p. 17) assume: «violazione degli artt. 246 cod. proc.
civ. e 112 cod. proc. civ. (artt. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ.)».
Il quarto motivo (p. 22) assume: «violazione degli artt. 21 ss. d. Igs.
n. 58/1998 nel combinato disposto con gli artt. 26 ss. Reg. Consob
delibera n. 11522/98 e successive (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.)».
Il quinto motivo (p. 32) assume: «violazione degli artt. 21 ss. d.. Igs.
n. 58/1998 nel combinato disposto con l’ art. 27 Reg. cit., nonché
dell’art. 112 cod. proc. civ. (artt. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ.)».

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I ricorrenti hanno anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis

Il sesto motivo (p. 34) assume: «violazione degli artt. 21 e 23 d.lgs.
n. 58/1998 nel combinato disposto con gli artt. 28 p.to 2 e 37 ss.
Reg. cit. (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.)».
Il settimo motivo (p. 36) assume: «violazione dell’art. 103 cod. proc.
civ., nonché degli artt. 1387, 1388 e 1392 cod. civ. anche in

Bellotti (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.)».
L’ottavo motivo (p. 43) assume: «violazione degli artt. 61 ss. in
relazione all’art. 112 cod. proc. civ. (art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc.
civ.).
3.- Va esaminata, prima di tutto, l’eccezione preliminare formulata
dalla resistente Cassa, che è intesa a rilevare l’inammissibilità del
ricorso per difetto di procura speciale.
In proposito la resistente sottolinea che la procura rilasciata ai
difensori dai ricorrenti, e che si trova «congiunta al ricorso», è «priva
di data» ed è priva, altresì, di «qualsiasi riferimento … ad alcun
specifico giudizio per cui detta procura verrebbe rilasciata».
L’eccezione non può essere accolta.
Secondo l’orientamento di questa Corte, non rileva al riguardo
l’eventuale difetto di datazione della procura apposta a margine o in
calce al ricorso, la presenza di una data non costituendo un requisito
previsto a pena di nullità (cfr. Cass. 30 novembre 2016, n. 24422).
D’altra parte, il «mandato apposto in calce o a margine del ricorso
per cassazione è, per sua natura, speciale, senza che occorra per la
sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso od alla
sentenza contro la quale si rivolge, poiché il carattere di specialità è
deducibile dal fatto che la procura al difensore forma materialmente
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relazione all’art. 103 cod. proc. civ. rispetto alla posizione di Beatrice

corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa si riferisce»
(Cass., 22 gennaio 2015, n. 1205).
4.- Il primo motivo di ricorso censura, in particolare, il rilievo della
sentenza impugnata, per cui «la violazione delle norme di
comportamento dei contraenti, ove non sia altrimenti stabilito dalla

negoziale, quanto meno nel senso che non è idonea a provocarne la
nullità».
Secondo i ricorrenti, tale assunto trascura la circostanza che le
norme contenute nel testo unico dei servizi di investimento «sono
strumentali al perseguimento di interessi di natura pubblicistica»; le
stesse enunciano, cioè, «principi di carattere imperativo».
5.- Il motivo è infondato.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la violazione
degli obblighi comportamentali imposti agli intermediari dalle norme
del detto testo unico, che pure sono senz’altro imperative, comunque
non comporta la nullità dei contratti conclusi tra le parti (cfr., in via
segnata, le sentenze n. 26724 e n. 26725 rese dalla Sezioni Unite in
data 19 dicembre 2007).
6.- Il secondo motivo di ricorso contesta il passo in cui la sentenza
impugnata ha rilevato che l’azione di annullamento promossa dagli
attuali ricorrenti è stata caratterizzata, in sostanza, dalla «mancanza
di qualsiasi utile allegazione di fatto».
Ad avviso dei ricorrenti, tale rilievo non può essere considerato vero:
«l’omessa informativa con le modalità prescritte dal disposto
legislativo e regolamentare sulle caratteristiche dell’operazione
finanziaria riguardanti la rischiosità e l’adeguatezza … è idonea a
configurare un’ipotesi di errore rilevante» e riconoscibile.
5

legge, genera responsabilità …, ma non incide sulla genesi dell’atto

7.- Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
Lo stesso non considera che la sentenza della Corte bolognese ha
svolto – a conforto della soluzione adottata – due ulteriori e separati
rilievi: il non essere «mai intervenuta la richiesta allegazione, volta …
a smentire che l’identità o la qualità dell’oggetto del contratto

essenziale)»; il fatto, altresì, che «la maggiore o minore convenienza
dell’operazione di acquisto dei titoli … non assume rilievo ai fini
dell’annullabilità . del rapporto negoziale inter partes».
Il primo rilievo appare da solo idoneo a sorreggere la decisione
assunta dalla sentenza qui impugnata. Non diversamente vale per il
secondo.
8.- Il terzo motivo di ricorso rileva che, nell’ambito del giudizio di
appello, gli attuali ricorrenti avevano puntualmente dedotto
l’incapacità a testimoniare e l’inattendibilità di taluni soggetti e
assume che la sentenza della Corte ha mancato di pronunciarsi sulla
relativa questione.
9.- Il motivo è inammissibile.
In effetti, i ricorrenti non dimostrano – e neppure allegano, per la
verità – la tempestiva promozione di un’eccezione ex art. 246 cod.
proc. civ.
Come ha rilevato la pronuncia di Cass., 23 novembre 2016, n. 23896
«qualora, in sede di ricorso per cassazione, venga dedotta l’omessa
motivazione del giudice d’appello sull’eccezione di nullità della prova
testimoniale (nella specie, per incapacità

ex art. 246 c.p.c.), il

ricorrente ha l’onere, anche in virtù dell’art. 366, comma 1, n. 6,
cod. proc. civ., di indicare che detta eccezione è stata sollevata
tempestivamente ai sensi dell’art. 157, comma 2, cod. proc. civ.
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differisse da quello pattuito, ai fini dell’art. 1429 cod. civ. (errore

subito dopo l’assunzione della prova e, se disattesa, riproposta in
sede di precisazione delle conclusioni e in appello ex art. 346 cod.
proc. civ., dovendo, in mancanza, ritenersi irrituale la relativa
eccezione e pertanto sanata la nullità, avendo la stessa carattere
relativo».

normativa del testo unico e del Reg. Consob pone in capo agli
intermediari in funzione di tutela dell’«interesse dei clienti».
In proposito i ricorrenti rilevano che la sentenza impugnata, in luogo
di esaminare i comportamenti tenuti dalla Cassa, ha senz’altro
ritenuto che la condotta di questa non sarebbe stata in ogni caso
rilevante (quanto alla «contestata ottemperanza della banca
intermediaria alle regole dettate per la materia specifica» – così
assume in specie la decisione – è da escludere «il rilievo
determinante che tali eventuali violazioni potessero comunque avere
assunto nel nostro caso»; «occorre qui concludere per la irrilevanza
causale della condotta di Carife»).
«Dalla decisione impugnata» – proseguono i ricorrenti – «non
risultano, sotto nessun profilo, plausibili ragioni che possano in
qualche modo giustificare … le violazioni contestate … o comunque
farne rilevare l’infondatezza». «L’assunto principale della sentenza
d’appello», del resto, «non trova plausibile giustificazione rispetto ai
principi giuridici della materia che assegnano all’intermediario oneri
comportamentali ben precisi».
«La specifica regolamentazione normativa non prevede affatto
l’esonero, sotto nessun profilo, dell’intermediario dall’osservanza
degli adempimenti prescritti». «Dalla motivazione impugnata»
concludono gli stessi – «si deduce agevolmente che l’intermediario …
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«r:

10.- Il quarto motivo di ricorso fa riferimento agli obblighi che la

non ha affatto dimostrato di avere adempiuto né ai propri doveri di
carattere generale (art. 21 e 23 TUF), né a quelli più specifici
riguardanti le singole “attività di investimento” (art. 21 ss. TUF nel
combinato disposto con gli artt. 26 Reg. Consob)»; e così, in via
ancora più marcata, con riguardo alle prescrizioni relative alle

impugnata trascura proprio di prendere in considerazione.
11.- Il motivo è fondato, secondo i termini e nei limiti che si vengono
a illustrare.
Chiamata a verificare l’effettivo rispetto da parte dell’intermediario
della normativa da legge e regolamento posta in funzione di tutela
dell’investitore, la sentenza ha imperniato la propria decisione
sull’assunto «della presumibile “insensibilità” ad ogni richiamo diretto
ed “allerta informativa” in senso opposto», gli investitori in
questione «comunque agendo senza curarsi delle prospettive di
“rischio” e trascurando i consigli».
Una simile impostazione non risulta rispettosa del sistema normativo
delineato dal TUF e Reg. Consob.
La misurazione ex ante dell’ipotetico impatto che l’assolvimento dei
doveri dell’intermediario potrà avere sul successivo (e conseguente)
atteggiamento dell’investitore, in effetti, non risulta essere causa di
esonero dalla doverosità dei comportamenti prescritti. La
proposizione della Corte territoriale viene, anzi, a scontrarsi
frontalmente con la ratio dell’art. 21 TUF e degli artt. 26 ss. Reg.,
che è quella – secondo quanto pacificamente si ritiene – di aiutare e
orientare l’investitore verso il compimento di scelte di investimento
che siano consapevoli ed opportune.

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operazioni inadeguate, di cui all’art. 29 Reg., che la sentenza

Così, tra le altre, la norma dell’art. 28 Reg. dispone che gli
intermediari comunque «non possono effettuare operazioni … se non
dopo avere fornito all’investitore informazioni adeguate sulla natura,
sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione», senza
indicare alcun tipo di riserva o di limitazione al riguardo. Sì che

della Corte territoriale, secondo cui la norma dell’art. 28 «non
collega gli obblighi in esame a ogni singola prestazione dei servizi da
parte del soggetto intermediario».
Ancor più contrastante con la lettura normativa effettuata dalla Corte
territoriale si manifesta, d’altro canto, la disposizione dell’art. 29,
comma 1, Reg. cit., per cui gli intermediari «si astengono
dall’effettuare con o per conto degli investitori operazioni non

adeguate». E questo

si deve propriamente constatare

nche nel

caso in cui consti, in proposito, una forte e reiterata insistenza da
parte dell’investitore: nel contesto normativo tracciato dall’art. 29,
infatti, l’astensione dell’intermediario si pone come modalità
alternativa di assolvimento degli obblighi prescritti dalla legge
rispetto a quella data dalla somministrazione, da parte dello stesso,
di informazioni intese a far comprendere all’investitore i rischi
specifici dell’operazione e la ragioni per cui questa si manifesta «non
adeguata» per il suo profilo soggettivo.
12.- I motivi di ricorso quinto, sesto, settimo e ottavo risultano
assorbiti dall’accoglimento del quarto motivo di ricorso.
13.- In conclusione, respinti il primo, il secondo e il terzo motivo di
ricorso, va accolto il quarto motivo di ricorso, con connesso
assorbimento dei restanti.’ Con riferimento ai relativi aspetti va
cassata la sentenza impugnata e la controversia rinviata alla Corte di
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neppure risulta corretta l’ulteriore affermazione svolta dalla sentenza

Appello di Bologna che, in diversa composizione, deciderà anche
sulle spese del giudizio di legittimità.

La Corte respinge il primo, il secondo, il terzo motivo di ricorso;
accoglie il quarto motivo di ricorso, con assorbimento dei motivi
quinto, sesto, settimo e ottavo. Cassa la sentenza impugnata per
quanto di ragione e rinvia la controversia alla Corte di Appello che, in
diversa composizione, giudicherà anche sulla liquidazione delle spese
del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione

P.Q.M.

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