Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5265 del 04/03/2011

Cassazione civile sez. II, 04/03/2011, (ud. 25/01/2011, dep. 04/03/2011), n.5265

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vicenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15287/2005 proposto da:

G.V.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio dell’avvocato MONTOLEONE

NATASCIA, rappresentata e difesa dall’avvocato MESSINA Francesco;

– ricorrente –

contro

COMUNE CALATAFIMI SEGESTA (OMISSIS), in persona del Sindaco p.t.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIACOMO BONI 15, presso lo

studio dell’avvocato SAMBATARO ELENA, rappresentato e difeso

dall’avvocato LENTINI Giovanni;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1091/2004 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 13/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

25/01/2011 dal Consigliere Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO;

udito l’Avvocato Giuffrida Caterina con delega depositata in udienza

dell’Avv. Francesco Messina difensore del ricorrente che si riporta

agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso e condanna alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 12/4/2001 il tribunale di Trapani rigettava l’opposizione proposta dal Comune di Calatafini Segesta avverso il decreto ingiuntivo con il quale era stato intimato al detto Comune di pagare L. 127.991.924 all’architetto G.V.M. a titolo di compenso professionale per la progettazione di un palazzetto dello sport.

Il tribunale disattendeva la preliminare eccezione di incompetenza del giudice ordinario, sollevata dall’opponente, rilevando che la clausola compromissoria convenuta nel contratto doveva ritenersi “tamquam non esset” perchè, pur essendo vessatoria, non era stata specificamente approvata per iscritto a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c..

Il Comune di Calatafini Segesta proponeva appello sostenendo che il tribunale aveva errato nel ritenere vessatoria la clausola contenuta nel disciplinare sottoscritto dalle parti che non poteva essere definito un contratto per adesione.

Con sentenza 13/10/2004 la corte di appello di Palermo, in riforma dell’impugnata decisione, dichiarava improponibile davanti al giudice ordinario la domanda proposta dall’architetto G.V.M. volta ad ottenere la liquidazione del compenso dovuto per l’espletamento dell’incarico conferito con il disciplinare sottoscritto il 30/10/1991 essendo la controversia oggetto di arbitrato irrituale. Osservava la corte di appello: che la convenzione in esame non poteva essere definita “per adesione” non essendo stata predisposta da un contraente “più debole” ed apparendo scaturita dalla libera volontà di entrambe le parti; che peraltro, secondo costante giurisprudenza, solo la clausola compromissoria istitutiva di un arbitrato rituale era soggetta all’obbligo di specifica approvazione scritta ex artt. 1341 e 1342 c.c.: che tale non poteva essere considerata la clausola in questione; che nella specie le parti avevano inteso demandare agli arbitri non una funzione sostitutiva di quella del giudice, bensì la soluzione di possibili controversie mediante un negozio di accertamento; che la mera modalità di nomina di arbitri secondo i criteri previsti dal codice di rito, in assenza di qualsiasi altro elemento denotante la volontà delle parti di pervenire ad un lodo suscettibile di esecutività e di comporre la vertenza attraverso la pronuncia di un collegio arbitrale, non poteva ritenersi dato sufficiente per affermare che i contraenti, con la clausola di cui all’art. 20 del disciplinare, avessero inteso istituire un arbitrato rituale sicchè nel dubbio doveva optarsi per l’arbitrato irrituale: che quindi, in accoglimento dell’appello, doveva dichiararsi improponibile la domanda avanzata dalla G. dinanzi al giudice ordinario, con conseguente dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo opposto dal Comune di Calatafini Segesta.

La cassazione della sentenza della corte di appello di Palermo è stata chiesta da G.V.M. con ricorso affidato a sei motivi. Ha resistito con controricorso il Comune di Calatafini Segesta.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso G.V.M. denuncia violazione di norme di diritto e vizi di motivazione deducendo che la corte di appello non ha tornito alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare che il contratto stipulato tra essa ricorrente ed il Comune di Calatafini Segesta era stato formato in esito a trattative negoziali e non attraverso l’accettazione di uno schema già predisposto. Al riguardo l’onere della prova incombeva sul detto Comune che non ha assolto a tale onere. La motivazione posta a sostegno della sentenza impugnata è pertanto contestabile e censurabile. Infatti la convenzione in questione presenta i caratteri propri del contratto per adesione. Caratteristica di tale contratto è la predisposizione del suo contenuto da parte del Comune essendosi essa G. limitata prestarvi adesione. La corte di appello non ha valutato che il contratto in questione era stato redatto su modello prestampato predisposto dal Comune e usualmente utilizzato per il conferimento di incarichi di progettazione a professionisti esterni all’amministrazione. La clausola compromissoria prevista dall’art. 20 del disciplinare rientra quindi nell’ipotesi normativa di cui all’art. 1341 c.c., con conseguente nullità per la mancanza della necessaria approvazione per iscritto.

Il motivo è inammissibile per carenza di interesse.

Occorre al riguardo osservare che, come sopra riportato nella parte narrativa che precede, la corte di appello ha ritenuto infondata la tesi della G. – accolta dal giudice di primo grado – circa l’asserita nullità della clausola compromissoria contenuta nell’art. 20 del disciplinare sottoscritto dalle parti. La corte di merito è pervenuta a detta conclusione per le seguenti due distinte ed autonome ragioni ciascuna idonea da sola a reggere sul punto la decisione impugnata: a) perchè la convenzione in questione – scaturita dalla libera volontà di entrambe le parti – non era stata predisposta dal committente Comune e non era stata sottoscritta dalla G. come contraente più debole per cui non poteva essere definita “per adesionem”; b) perchè con la clausola di cui all’art. 20 del disciplinare le parti avevano inteso istituire un arbitrato irrituale per cui non era necessaria l’approvazione per iscritto di detta clausola.

Contro l’argomentazione sub b) la ricorrente non ha formulato alcune censura – al fine della dedotta necessità della approvazione per iscritto della clausola in esame – per cui soccorre il noto principio secondo cui se una sentenza (o un capo di essa) è sorretta da una molteplicità di ragioni giuridiche tra loro indipendenti, tutte debbono essere investite dal ricorso. In mancanza, poichè anche una sola di esse è idonea a giustificare la decisione, l’impugnazione relativa alle altre deve ritenersi inammissibile posto che anche la sua eventuale fondatezza non varrebbe a scalfire la pronuncia di cui si chiede l’annullamento.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce che, ove ritenuta valida la clausola compromissoria pur in mancanza di approvazione specifica, l’eccezione di arbitrato irrituale può essere sollevata dalla parte interessata la quale ben può rinunciare ad avvalersene anche tacitamente ponendo in essere comportamenti incompatibili con la volontà di avvalersi del compromesso. Lo strumento dell’arbitrato è infatti alternativo e non esclusivo alla devoluzione della controversia alla giurisdizione ordinaria. Quindi adire l’autorità giudiziaria prima della devoluzione della controversia agli arbitri assume il valore di atto unilaterale di uno dei contraenti di rinuncia alla competenza arbitrale.

Il motivo è manifestamente infondato posto che, come questa Corte ha avuto modo di precisare in una fattispecie simile a quella in esame, l’improponibilità della domanda, in conseguenza di compromesso per arbitrato irrituale, è rilevabile solo in presenza di eccezione della parte convenuta. Detto compromesso, pertanto, non esclude la possibilità di introdurre la domanda con ricorso per decreto ingiuntivo, nè osta all’adozione di tale provvedimento, ferma però restando la facoltà dell’intimato di chiedere ed ottenere la dichiarazione di quella improponibilità dal giudice dell’opposizione (sentenza 9/7/1989 n. 1989).

L’improponibilità della domanda inerente ad un rapporto contrattuale, per effetto di una clausola che demandi ad arbitri irrituali la definizione della relativa controversia, resta infatti esclusa solo qualora sia ravvisabile una rinuncia di entrambe le parti (e non di una sola di esse) ad avvalersi della clausola medesima, come ne caso in cui la suddetta improponibilità non sia stata eccepita davanti ai giudici del merito. Nella fattispecie in esame, invece, l’eccezione di proponibilità della domanda è stata tempestivamente e ritualmente sollevata dal Comune resistente con l’atto di opposizione al decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dalla ricorrente.

Va infine rilevata l’inammissibilità, sotto un duplice profilo, dei motivi di ricorso n. 3, 4. 5 e 6 che la G. – come dalla stessa espressamente precisato – ha sviluppato per “completezza argomentativa” ed aventi ad oggetto tutte le censure mosse dal Comune avverso la sentenza di primo grado e non esaminate dalla corte di appello avendo questa accolto il preliminare motivo di gravame relativo all’eccepita improponibilità della domanda per l’esistenza di una clausola compromissoria istitutiva di un arbitrato irrituale.

E’ evidente, da un lato, che la ricorrente non ha alcun interesse a dolersi di tale omessa pronuncia spettando eventualmente solo al Comune il potere di denunciare il mancato esame delle censure mosse alla pronuncia di primo grado.

D’altro lato è appena il caso di rilevare che, come è noto, in tema di giudizio di cassazione, sono inammissibili le censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito, ma sono relative a questioni sulle quali il giudice di appello (come appunto nella specie) non si è pronunciato, ritenendolo (implicitamente o espressamente) assorbite avendo attinto la ratio decidendi da altre questioni di carattere preliminare e decisivo, atteso che in relazione a tali questioni manca la soccombenza che costituisce il presupposto dell’impugnazione; pertanto, esse possono solo essere riproposte nel giudizio di rinvio in caso di cassazione con rinvio della sentenza impugnata.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Per la sussistenza di giusti motivi – in considerazione, tra l’altro, della natura della controversia e delle questione trattate, nonchè del contrasto tra le pronunzie rese nei gradi di merito – le spese del giudizio di cassazione vanno interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA