Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5264 del 26/02/2020
Cassazione civile sez. VI, 26/02/2020, (ud. 10/10/2019, dep. 26/02/2020), n.5264
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. CASADONTE Anna Maria – rel. Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA DI CORREZIONE ERRORE MATERIALE
sul ricorso 17183-2019 proposto da:
M.F., elettivamente domiciliato in Roma, Via Teulada,
55, presso lo studio dell’avvocato Marconi Francesco, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
B.R., elettivamente domiciliato in Roma, Via S. Caterina Da
Siena 46, presso lo studio dell’avvocato Frisina Pasquale, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato De Belardini Massimo;
– resistente-
avverso l’ordinanza n. 14393/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di Roma, depositata il 27/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/10/2019 dal Consigliere Casadonte Annamaria.
Fatto
RILEVATO
Che:
– con istanza del 28 maggio 2019, il ricorrente, premette che, con ordinanza di questa Corte n. 14393/19 del 27 maggio 2019, era stato dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto dall’odierno intimato B.R. avverso la sentenza n. 3836/2018 della Corte Suprema di Cassazione di Roma, depositata il 16/02/2018, disponendosi altresì la condanna al rimborso delle spese di lite;
– il ricorrente evidenzia tuttavia che nella condanna de qua non sia stata accompagnata anche la liquidazione e distrazione delle spese in favore del procuratore dell’allora controricorrente, sebbene l’istanza di distrazione fosse stata tempestivamente avanzata dall’avv. M.F., quale difensore della resistente.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
– la richiesta è meritevole di accoglimento;
– a tal fine si deve far richiamo a quanto ha statuito la più recente giurisprudenza di legittimità, la quale, a partire da Cass. S.U. n. 16037/2010, ha chiarito che l’omessa distrazione è emendabile mediante la procedura di correzione di errore materiale, escludendo quindi l’assoggettamento agli ordinari rimedi impugnatori (cfr. da ultimo Cass. n. 12437/2017);
– l’omessa pronuncia sulla distrazione è, infatti, ricondotta a una mancanza materiale, più che a un vizio di attività o di giudizio da parte del giudice, proprio perchè la decisione positiva sulla stessa è essenzialmente obbligata da parte sua (a condizione ovviamente che il difensore abbia compiuto la dichiarazione di anticipazione e formulato la correlata richiesta di distrazione);
– nel caso di specie il difensore dell’allora contro ricorrente ha avanzato un’istanza volta a sollecitare alla Corte il potere di emendare anche d’ufficio gli errori materiali, come appunto previsto dalla novellata previsione di cui all’art. 391-bis c.p.c.; -per l’effetto va disposta la correzione della denunziata omissione, disponendosi, la distrazione delle spese di lite, come liquidate in dispositivo, in favore dell’avv. M.;
– nulla a disporre quanto alle spese, trattandosi di procedimento di correzione di errore materiale (cfr. da ultimo Cass. n. 14/2016) ed a cui non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione dell’ordinanza di questa Corte n. 14393/19, prevedendo che dopo le parole del dispositivo “come per legge” aggiungasi le parole “con distrazione a favore dell’avvocato M.F., dichiaratosene antistatario”.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile-2, il 10 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2020