Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5264 del 06/03/2018


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 5264 Anno 2018
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA
Data pubblicazione: 06/03/2018

SENTENZA

sul ricorso 12275/2013 proposto da:

..
Equitalia Sud S.p.a., già Equitalia E.T.R., in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour,
presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata
e difesa dall’avvocato Greco Giovanni, giusta procura a margine del
ricorso;
-ricorrente –

contro

Siderlame S.r.l. in Liquidazione, in persona del Curatore speciale
dott. Massimo Mangiameli, e Addabbo Patrizia, già socia della
suddetta società, domiciliate in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentate e difese
dall’avvocato Ostilio Giuseppe Adeo, giusta procura a margine del
contro ricorso;
-controricorrenti contro
Curatela del Fallimento Siderlame s.r.l. in Liquidazione;
– intimata avverso la sentenza n. 18/2013 della CORTE D’APPELLO di LECCE,
depositata il 08/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/12/2017 dal cons. DI VIRGILIO ROSA MARIA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale VITIELLO
MAURO che ha concluso per il rigetto;
udito, per le controricorrenti, l’Avvocato S. Pizzicaria, con delega, che
si riporta.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 28/3-8/4/2013,

ha

accolto il reclamo proposto dalla Siderlame s.r.l. in liquidazione e da
Patrizia Addabbo, ed ha quindi revocato la sentenza dichiarativa di
fallimento della società, ritenendo fondata la doglianza relativa alla
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provenienza del ricorso per fallimento da parte del dipendente
delegato di Equitalia, privo del potere di difendersi personalmente,
non sanato né sanabile il difetto di procura ex art.182 cod.proc.civ.,
e che la procura speciale, sulla cui base era comparso all’udienza di
comparizione l’avv.Russo Frattasi per Equitalia, aveva conferito poteri
inquadrabili nell’art.2204, comma 2, cod.civ. e

non includeva il

potere di costituirsi per la società, ma di costituire la società e di
promuovere nell’interesse della stessa qualsiasi azione o resistere.
Ricorre Equitalia con ricorso affidato a tre motivi.
Si difende la sola società con controricorso, illustrato con la memoria
ex art.378 cod.proc.civ.
Il Collegio ha disposto la redazione della pronuncia nella forma della
motivazione semplificata.
RAGIONI DELLA DECISIONE

Col primo motivo, la ricorrente denuncia il vizio di violazione e falsa
applicazione degli artt. 329 cod.proc.civ. e 18 legge fall, e vizio di
nullità ex art.360 n.4 cod.proc.civ., atteso che la Corte del merito ha
premesso che non era stata censurata la statuizione del Tribunale sul
difetto di jus postulandi in capo al dipendente, mentre avrebbe
dovuto porsi prima la questione della necessità o meno della difesa
tecnica nella fase prefallimentare e poi verificare se la partecipazione
di un avvocato all’udienza ex art.15 legge fall. potesse avere sanato il
vizio di assistenza tecnica ex art.182 cod.proc.civ.; né la parte aveva
reso acquiescenza alla statuizione del Tribunale sulla necessità della
difesa tecnica nella fase prefallimentare.
Col secondo motivo, Equitalia si duole della violazione e falsa
applicazione degli artt.6, 15 legge fall., 87 d.P.R. 602/1973, comma
l,

41 d.lgs 112/99 e 82 cod.proc.civ.; sostiene che nella fase

prefallimentare non occorre la difesa tecnica e nel caso, trattandosi di
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fallimento «fiscale» spetta al concessionario del servizio riscossione
tributi di proporre la relativa istanza, senza patrocinio di avvocato, in
virtù della disciplina fiscale.
Col terzo, si duole della violazione e falsa applicazione dell’ art.182
cod.proc.civ., e sostiene che la procura in atti conferisce all’avvocato
il potere di costituirsi in giudizio per la società.
Alla stregua della ragione più liquida della decisione, il ricorso va
agevolmente definito con la valutazione del terzo motivo, da ritenersi
fondato.
Va rilevato, in primo luogo, che al procedimento prefallimentare è
certamente applicabile il comma 2 dell’art. 182 cod. proc. civ.,
costituente

norma

non

eccezionale

e suscettibile,

pertanto,

di

interpretazione estensiva ed applicazione analogica (in tal senso, le
pronunce Cass.

nn.

24485/2016 e 24068/2013,

che lo hanno

utilizzato in un giudizio di opposizione allo stato passivo; Cass. n.
13711/2014, che ne ha fatto uso in un giudizio ex lege n. 89 del
2001). Nella specie, peraltro, di quella norma va applicato il testo
novellato dall’art. 46 della l. n. 69 del 2009, – a tenore del quale
«Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di
autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura
al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la
costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o
l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per
il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa.
L’osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e
processuali della domanda si producono sin dal momento della prima
notificazione» – atteso che, ai sensi dell’art. 58, comma l, di tale
legge esso trovava applicazione ai giudizi instaurati successivamente
all’entrata in vigore di quest’ultima, avvenuta il 4 luglio 2009, e
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considerato che il riferimento del legislatore all’instaurazione doveva
intendersi all’introduzione del giudizio in primo grado (nella specie il
ricorso introduttivo del procedimento prefallimentare risale all’ottobre
2012). Ciò non diversamente da come sempre si sono interpretate
formule simili usate da altre disposizioni transitorie in occasione di
altre leggi di riforma del processo civile, valorizzandosi la genericità

del riferimento al giudizio come espressiva di intentio legis di non
volersi riferire all’introduzione del grado.
E, come ritenuto dalle Sez.U. nella pronuncia del 22/12/2011, n.
28337, a norma dell’art. 182 cod. proc. civ., nel testo modificato
dall’art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il giudice è tenuto ove

rilevi

un

difetto

di

rappresentanza,

di

assistenza

o

di

autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura
al difensore – a provvedere alla sanatoria di tale vizio, dovendosi
equiparare

la

nullità

della

procura

“ad

litem”

al

difetto

di

rappresentanza processuale.
Ora, nella specie, risulta comparso all’udienza del 6/11/2012 l’avv.
Vittorio Russo Frattasi per Equitalia, depositando procura speciale,
che,

esaminata

direttamente

da

questa

Corte,

trattandosi

di

questione di carattere processuale, risulta conferire a detto avvocato
il potere di «rappresentare e costituire la società in giudizio dinanzi a
qualsiasi autorità giudiziaria ordinaria in primo e secondo grado.
Promuovere qualsiasi azione giudiziaria e resistervi in ogni sede, stato
e

grado

nonché

compiere

ogni

atto

occorrente

la

tutela,

la

conservazione e l’acquisizione dei diritti della Società.»
La formula adottata nella procura in oggetto ed in particolare il
riferimento al potere di «costituire» la società (ovvero costituirsi per
la società) dà conto del conferimento dello jus postulandi di talchè si

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è nel caso determinata la sanatoria del vizio processuale ex tunc, e
quindi a far data dalla presentazione del ricorso per fallimento.
Conclusivamente, accolto il terzo motivo, assorbiti i primi due mezzi,
va cassata la pronuncia impugnata con rinvio alla Corte d’appello di
Lecce in diversa composizione, alla quale si rimette anche la decisione
sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M .
La Corte accoglie il terzo motivo, assorbiti gli altri, cassa la pronuncia
impugnata

e

rinvia

alla

Corte

d’appello

di

Lecce

composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 13/12/2017

6

in

diversa

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