Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5264 del 04/03/2011

Cassazione civile sez. II, 04/03/2011, (ud. 25/01/2011, dep. 04/03/2011), n.5264

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BURSESE Antonio Gaetano – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Cooperativa Regionale Acli Recupero Edilizio s.coop.r.l., con sede in

(OMISSIS), in persona del liquidatore e legale rappresentante

rag. F.I., rappresentata e difesa per procura in calce al

ricorso dagli Avvocati ARDITI Michele e Domenico Silipo,

elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via

Costantino Morin n. 45;

– ricorrente –

contro

S.C., M.G. e C.L.,

rappresentati e difesi per procura a margine del controricorso dagli

Avvocati SPAGGIARI Corrado e Maurizio de Stefano, elettivamente

domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via F.

Savastano n. 20;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza del Presidente del Tribunale di Reggio Emilia

depositata l’8 gennaio 2005; (cron. 35/05) (RG 3517/04);

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 25

gennaio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;

udita la difesa dei controricorrente, svolta dall’Avv. Maurizio de

Stefano;

udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha chiesto che ricorso

sia dichiarato inammissibile o, in subordine, rigettato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 1 luglio 2005, la s.coop.r.l. ACLI Recupero Edilizio, propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso l’ordinanza del Presidente del Tribunale di Reggio Emilia depositata l’8 gennaio 2005, notificata il 30 maggio 2005, che aveva liquidato, ai sensi dell’art. 814 cod. proc. civ., in misura conforme a quanto determinato nel lodo il compenso spettante all’avv. S.C., al geom. M.G. e all’avv. C. L. quali componenti del collegio arbitrale che aveva deciso una controversia insorta tra l’attuale ricorrente e C.M. e P.I. relativamente all’efficacia ed all’esecuzione del contratto preliminare stipulato in data 17 marzo 1999, con cui questi ultimi si erano impegnati a cedere alla società ACLI una quota pari al 50% dell’area di loro proprietà, contratto sottoposto alla condizione risolutiva del mancato accoglimento, entro un certo termine, della domanda dei promettenti venditori rivolta al Comune di inserimento dell’aerea predetta nel piano regolatore generale come zona residenziale.

S.C., M.G. e C.L. resistono congiuntamente in giudizio con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via pregiudiziale ed assorbente rispetto all’esame del merito del ricorso, il Collegio deve rilevare che esso è inammissibile, risultando il provvedimento adottato riconducibile ad attività del Presidente del Tribunale non giurisdizionale e di natura essenzialmente privatistica, che, in quanto tale, si sottrae al sistema impugnatorio del ricorso straordinario per cassazione previsto dall’art. 111 Cost..

In questo senso si richiama il recente orientamento delle Sezioni unite di questa Corte, cui il Collegio ritiene di aderire, le quali, chiamate a risolvere un contrasto all’interno delle Sezioni Semplici, hanno affermato che qualora il contratto di arbitrato, come risulta pacificamente nella fattispecie in esame, non contenga la relativa quantificazione del compenso e delle spese dovuti agli arbitri, esso è automaticamente integrato, in base all’art. 814 cod proc. civ., con la clausola devolutiva della pertinente determinazione del Presidente del Tribunale, il quale svolge una funzione giurisdizionale non contenziosa, adottando un provvedimento di natura essenzialmente privatistica, privo, pertanto, di vocazione al giudicato e, dunque, insuscettibile di impugnazione (Cass. S.U. n. 15586 del 2009).

La novità dell’orientamento giurisprudenziale applicato integra giusto motivo di compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011

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