Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5264 del 01/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 01/03/2017, (ud. 19/01/2017, dep.01/03/2017),  n. 5264

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25885-2015 proposto da:

A.R., A.C., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA G.A. GUATTANI 14/A, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

FEGATILLI, rappresentati e difesi dagli avvocati ATTILIO DI CAMILLO,

ALBERTO BAIOCCO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti-

nonchè contro

COMUNE DI POPOLI; C.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6450/2015, emessa il 4/12/2014 della CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 31/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE

STEFANO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

R. e A.C. proposero ricorso per la correzione dell’errore materiale da cui prospettarono essere affetta la sentenza indicata in epigrafe, consistente nell’omessa menzione, nell’intestazione di quella, quali controricorrenti al ricorso n. 12062/09 rg (proposto da C.P. pure nei confronti del Comune di Popoli, peraltro ricorrente con separato ricorso, iscr. al n. 23580/09 r.g. e riunito al primo, con il quale è stato unitariamente deciso) anche di essi odierni ricorrenti, quali “titolari e legali rappresentanti” della sola indicata “F.lli A.R. & C. snc”;

notificato il ricorso alla sola C., ella non ha espletato attività difensiva, ma con ordinanza interlocutoria 04/08/2016, n. 16381, questa Corte ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Popoli, già parte del giudizio di legittimità concluso con la sentenza oggetto del presente procedimento di correzione, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con ogni riserva all’esito.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

va adottata una motivazione semplificata;

diviene superflua ogni considerazione sulla ritualità o meno della notifica dell’atto di integrazione del contraddittorio e del suo deposito: siccome, quand’anche la ritualità non sussistesse per la ragione indicata nella proposta del relatore, l’istanza di correzione potrebbe comunque essere intesa come sollecitazione dell’esercizio del potere della Corte di provvedere anche di ufficio sugli eventuali errori materiali;

però, per le ragioni esposte nella relazione resa ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nel testo all’epoca applicabile, l’errore materiale deve essere escluso, visto che, a parte l’imprecisione della sola intestazione della sentenza di questa Corte, la circostanza che anche gli odierni ricorrenti rivestano la qualità di controricorrenti – e quindi, per quel che qui rileva e che evidentemente loro interessa – di beneficiari della condanna alle spese pronunciata nel dispositivo di quella si evince con appagante sicurezza dal contesto della sentenza medesima (p. 2, secondo alinea, della relazione, a pag. 2 dell’ordinanza interlocutoria); in definitiva, dalla combinata lettura del testo complessivo della sentenza, nonostante l’imprecisione della sola intestazione, è evidente che “… ad entrambi i ricorsi e quindi anche a quello proposto dalla C. resistono “con distinti controricorsi” proprio ” R. e A.C., in proprio e quali ex soci amministratori e liquidatori della società””);

pertanto, in difetto di un errore materiale vero e proprio, per il quale sussista un interesse del ricorrente a dolersene in quanto del tutto inemendabile con una diligente (o, se riferita alla controparte, non capziosa o sleale) lettura del provvedimento, comunque l’istanza degli A. va dichiarata inammissibile;

per la natura del procedimento, non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento, nè ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 113, art. 13, comma 1 – quater inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17;

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2017

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