Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5263 del 25/02/2021

Cassazione civile sez. I, 25/02/2021, (ud. 23/10/2020, dep. 25/02/2021), n.5263

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11312/2019 proposto da:

A.H.M.Y., rappresentato e difeso dall’avv. PAOLO

PACIARONI, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1959/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 19/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/10/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza del 24.2.2017 il Tribunale di Brescia rigettava il ricorso avverso il provvedimento con il quale la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Brescia aveva respinto la domanda di A.H.M.Y. volta al riconoscimento della detta protezione.

Interponeva appello l’ A.H.M.Y. e la Corte di Appello di Brescia, con la sentenza oggi impugnata, n. 1959/2018, rigettava il gravame.

Propone ricorso per la cassazione di tale decisione A.H.M.Y. affidandosi a quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1/a della Convenzione di Ginevra, ratificata con L. n. 95 del 1970, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. d) e della Direttiva 2005/85/CE, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perchè la Corte bresciana avrebbe erroneamente denegato la protezione sussidiaria sulla sola base del racconto del richiedente, senza procedere ad un esame del contesto esistente in Bangladesh.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, art. 6, comma 2 e art. 14, lett. c), nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perchè la Corte lombarda avrebbe omesso di considerare la natura non effettiva della protezione offerta al ricorrente dalle forze dell’ordine del Bangladesh.

Le tre censure, che attengono in vario modo all’apprezzamento del contesto generale esistente nel Paese di origine del richiedente la protezione internazionale, e meritano quindi un esame congiunto, sono inammissibili.

Il ricorrente aveva infatti riferito di essere un simpatizzante del partito (OMISSIS) e di essersi recato, insieme ad altri militanti, presso un seggio elettorale per impedire lo svolgimento di una consultazione alla quale era stato ammesso soltanto l’opposto partito dell'(OMISSIS), già al potere. A distanza di una settimana da questo evento, era stato aggredito da simpatizzanti dell'(OMISSIS) ed aveva riportato lesioni per le quali era stato curato in ospedale per circa due mesi. Uscito dal nosocomio, si era nascosto da alcuni parenti ed aveva poi deciso di lasciare il Paese per timore di ulteriori ritorsioni. La Corte di Appello esamina il racconto dell’odierno ricorrente, diffondendosi su due eventi: il primo, risalente al (OMISSIS), avente ad oggetto il tentativo di opporsi allo svolgimento della competizione elettorale, nel quale il giudice di merito ravvisa gli estremi del reato di violenza o minaccia ad un corpo amministrativo; il secondo, collocato invece in data (OMISSIS), avente ad oggetto un diverso episodio di devastazione e saccheggio, che il ricorrente avrebbe tentato di documentare mediante la produzione di un rapporto di polizia, dal quale tuttavia non risulterebbe provata la diretta partecipazione dell’ A.H.M.Y. e che, comunque, non avrebbe alcuna attinenza con l’episodio del (OMISSIS), oggetto della narrazione del richiedente la protezione. Il giudice di merito, inoltre, evidenzia l’anomalia del racconto, poichè l’ A.H.M.Y. avrebbe riferito di essersi recato presso la polizia per denunciare l’aggressione subita nel (OMISSIS), finendo per essere arrestato per i precedenti fatti di gennaio dello stesso anno, ma non sarebbe invece stato arrestato per il ben più grave episodio di devastazione e saccheggio del (OMISSIS). Infine, la Corte di Appello esclude la configurabilità di una persecuzione in atto, in Bangladesh, ai danni degli affiliati al partito (OMISSIS), poichè il leader di detta formazione è stato effettivamente giustiziato nel (OMISSIS), ma in esecuzione di una sentenza di condanna alla pena di morte per crimini di guerra, e non anche per la sua attività politica.

Tale articolata motivazione non è in alcun modo attinta dalle tre censure in esame, con le quali il ricorrente si limita a dedurre, in modo astratto e per nulla circostanziato, un generico pericolo derivante dall’impossibilità di esprimere liberamente le proprie idee politiche in Bangladesh.

La Corte di Appello ha poi escluso la configurabilità, in quel Paese, di una situazione di violenza generalizzata rilevante ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), richiamando C.O.I. specifiche, idonee ed aggiornate (in particolare, il report E.A.S.O. sul Bangladesh del dicembre 2017). A tale richiamo il ricorrente contrappone le risultanze di diverse fonti informative, senza tuttavia tener conto del principio secondo cui “In tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26728 del 21/10/2019, Rv. 655559). Ove manchi tale specifica allegazione, è precluso a questa Corte procedere ad una revisione della valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice del merito. Solo laddove nel motivo di censura vengano evidenziati precisi riscontri idonei ad evidenziare che le informazioni sulla cui base il predetto giudice ha deciso siano state effettivamente superate da altre e più aggiornate fonti qualificate, infatti, potrebbe ritenersi violato il cd. dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice del merito, nella misura in cui venga cioè dimostrato che quest’ultimo abbia deciso sulla scorta di notizie ed informazioni tratte da fonti non più attuali. In caso contrario, la semplice e generica allegazione dell’esistenza di un quadro generale del Paese di origine del richiedente la protezione differente da quello ricostruito dal giudice di merito si risolve nell’implicita richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella prospettazione di una diversa soluzione argomentativa, entrambe precluse in questa sede.

In definitiva, va data continuità al principio secondo cui “In tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate” (v. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4037 del 18/02/2020, Rv. 657062).

Era dunque onere dell’ A.H.M.Y. confrontarsi con la specifica motivazione resa dalla Corte bresciana, incentrata in particolare sulle caratteristiche del contesto interno del Bangladesh, cosa che nel caso specifico manca del tutto.

Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, nonchè del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 11, comma 1, lett. c-ter, ed il vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte lombarda avrebbe erroneamente denegato il riconoscimento della protezione umanitaria, non considerando la vulnerabilità del richiedente e la sua integrazione socio-lavorativa in Italia.

Prima di esaminare il merito della censura, va dato atto che del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, art. 15, entrato in vigore a decorrere dal 22/10/2020, nel dettare le disposizioni transitorie prevede che: “1. Le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell’ipotesi prevista dall’art. 384 c.p.c., comma 2.

2. Le disposizioni di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali”.

A differenza del comma 2, che fa riferimento soltanto ai procedimenti pendenti innanzi le Commissioni territoriali, il comma 1 riguarda anche i giudizi, con espressa esclusione della sola fase di rinvio. Il dato testuale induce a ritenere prima facie non applicabile la novella alla Corte di Cassazione, in quanto la norma fa esplicito richiamo soltanto ai giudizi pendenti innanzi le sezioni specializzate dei tribunali in relazione alla diretta applicabilità del novum. L’ambito della “nuova” protezione speciale delineata dalle disposizioni di immediata applicabilità (giusta il richiamato art. 15) di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), e) ed f), è il seguente: “1. Al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’art. 5, comma 6, dopo le parole “Stati contraenti” sono aggiunte le seguenti: “fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”;

…omissis…

e) all’art. 19:

1) il comma 1.1 è sostituito dal seguente: “1.1. Non sono ammessi il respingimento o l’espulsione o l’estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell’esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l’espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonchè dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine.”;

2) dopo il comma 1.1 è inserito il seguente: “1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.”;

3) al comma 2, lett. d-bis), al primo periodo, le parole “condizioni di salute di particolare gravità” sono sostituite dalle seguenti: “gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie”;

f) all’art. 20-bis:

1) al comma 1, le parole “contingente ed eccezionale” sono sostituite dalla seguente: “grave”;

2) al comma 2, le parole “per un periodo ulteriore di sei mesi” sono soppresse, la parola “eccezionale” è sostituita dalla seguente: “grave” le parole “, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro” sono soppresse;

… omissis…”

Si tratta di un complesso normativo che torna, in adempimento degli obblighi costituzionali ed istituzionali dello Stato italiano, a riespandere il profilo applicativo della protezione complementare, proprio attraverso la valorizzazione di elementi (il radicamento familiare, sociale e lavorativo) che la giurisprudenza di legittimità aveva già posto in luce. (Cass. 4455 del 2018; S.U. 29459 del 2019; 16119, 21240 e 22528 del 2020).

La censura in esame è fondata.

La Corte di Appello ha escluso la sussistenza dei requisiti per la concessione della tutela umanitaria sul presupposto che “… da un lato, non è evidenziato un radicamento del sig. A.H. nel Paese ospitante e, dall’altro, non vi sono elementi che possano far ritenere che il rimpatrio del richiedente possa determinare, nello specifico, una compromissione dei suoi diritti fondamentali, non essendo evidenziata alcuna condizione di particolare vulnerabilità…” (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata). Al contrario, il ricorrente aveva dedotto di essere entrato in Italia nell’aprile 2015 e di avere in atto un duplice rapporto lavorativo, in particolare come lavapiatti presso una ditta con sede in (OMISSIS), giusta contratto a tempo determinato varie volte rinnovato, e come bracciante agricolo, giusta diverso rapporto in essere con altro datore di lavoro della medesima zona (cfr. pag. 14 del ricorso). Tali circostanze non sono state in alcun modo considerate dal giudice di merito, il quale – in tal modo – ha deciso in contrasto con le indicazioni fornite dalla giurisprudenza di questa Corte. In particolare, ai fini della concessione o del diniego della protezione umanitaria va ribadito che “Non è sufficiente l’allegazione di un’esistenza migliore nel paese di accoglienza, sotto il profilo del radicamento affettivo, sociale e/o lavorativo, indicandone genericamente la carenza nel paese d’origine, ma è necessaria una valutazione comparativa che consenta, in concreto, di verificare che ci si è allontanati da una condizione di vulnerabilità effettiva, sotto il profilo specifico della violazione o dell’impedimento all’esercizio dei diritti umani inalienabili. Solo all’interno di questa puntuale indagine comparativa può ed anzi deve essere valutata, come fattore di rilievo concorrente, l’effettività dell’inserimento sociale e lavorativo e/o la significatività dei legami personali e familiari in base alla loro durata nel tempo e stabilità. L’accertamento della situazione oggettiva del Paese d’origine e della condizione soggettiva del richiedente in quel contesto, alla luce delle peculiarità della sua vicenda personale costituiscono il punto di partenza ineludibile dell’accertamento da compiere. (cfr. Cass. n. 420/2012, n. 359/2013, n. 15756/2013). E’ necessaria, pertanto, una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all’esito di tale giudizio comparativo, risulti un’effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.)” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298, in motivazione, pagg.9 e 10; ma cfr. anche Cass. Sez. U., Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062 – 02).

Nel caso di specie la Corte di Appello avrebbe dunque dovuto da un lato esaminare gli elementi di fatto allegati dal richiedente a sostegno della sua integrazione socio-lavorativa in Italia, e dall’altro valutare, in ottica comparativa, se il suo rimpatrio potesse esporlo al rischio di compromissione del nucleo inalienabile dei suoi diritti fondamentali. Il duplice apprezzamento costituisce un unicum, nel senso che entrambi i corni nei quali esso si articola rappresentano un momento necessitato dell’unitario procedimento valutativo devoluto al giudice di merito, che quest’ultimo è chiamato a condurre “considerando globalmente e unitariamente i singoli elementi fattuali accertati e non in maniera atomistica e frammentata” (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7599 del 30/03/2020, Rv. 657425; nonchè Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 14548 del 09/07/2020, Rv. 658136).

Va, dunque, apprezzata la situazione particolare del singolo soggetto, e non quella, in termini generali ed astratti, del suo Paese di origine; quest’ultima infatti non è di per sè idonea al riconoscimento della protezione umanitaria (cfr. Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 9304 del 03/04/2019, Rv. 653700), ma può “… assumere rilievo ove considerata unitamente alla condizione di insuperabile indigenza alla quale, per ragioni individuali, il ricorrente sarebbe esposto ove rimpatriato, nel caso in cui la combinazione di tali elementi crei il pericolo di esporlo a condizioni incompatibili con il rispetto dei diritti umani fondamentali” (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 18443 del 04/09/2020, Rv. 658880).

La valutazione comparativa che il giudice di merito è chiamato a compiere tra la condizione alla quale il richiedente sarebbe esposto in caso di rimpatrio ed il livello di integrazione dallo stesso conseguito in Italia va dunque compiuta nel rispetto del dovere di collaborazione istruttoria ufficiosa, all’attualità ed in modo unitario, considerando nel suo complesso la storia personale del richiedente ed inquadrandola nel duplice contesto, del Paese di origine e di quello di accoglienza. Di conseguenza, è fallace la valutazione del giudice di merito che si incentri soltanto sulla condizione esistente nel Paese di origine, e non tenga conto del livello di integrazione raggiunto dal richiedente in Italia, e viceversa.

Tra i due aspetti, infatti, sussiste uno stretto rapporto di correlazione e bilanciamento, poichè il concetto di “nucleo inalienabile dei diritti fondamentali dell’individuo”, al quale fa riferimento la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte (cfr. ancora Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791) si caratterizza per la sua elasticità, essendo diversamente declinato nell’ambito dei differenti contesti sociali, politici e culturali esistenti nei vari Paesi e, financo, nelle diverse aree di questi ultimi. L’apprezzamento del rischio di compromissione, in caso di rimpatrio, dei diritti fondamentali della persona che abbia dimostrato, in termini concreti, una capacità di integrazione socio-lavorativa nel Paese di arrivo particolarmente spiccata, e sia in grado di documentare un’attività di lavoro consistente, durevole e idonea ad assicurargli le risorse per una vita dignitosa, non può prescindere dalla considerazione di detto approdo, che contribuisce ad individuare, in termini concreti, il livello di protezione delle prerogative fondamentali dell’individuo al quale quest’ultimo ha avuto accesso e che, dunque, ha in via tendenziale diritto di conservare.

Sotto questo profilo, la Corte di Appello ha errato, nel caso di specie, poichè non considerando in alcun modo il processo di integrazione di A.H.M.Y. in Italia ha omesso l’apprezzamento di uno dei termini essenziali del giudizio comparativo richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte ai fini della concessione, o del diniego, della protezione umanitaria. Il quarto motivo va pertanto accolto, nei termini di cui in motivazione, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte di Appello di Brescia, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

la Corte dichiara inammissibili i primi tre motivi di ricorso, accoglie il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Brescia, in differente composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 23 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

 

 

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