Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5263 del 06/03/2018


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 5263 Anno 2018
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore: VELLA PAOLA
Data pubblicazione: 06/03/2018

SENTENZA

sul ricorso 10683/2012 proposto da:
Fallimento Option S.r.l., in persona del curatore dott. Scaglione
Antonio, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Bainsizza n. 10,
presso lo studio dell’avvocato Morrone Pietro, rappresentato e difeso

dall’avvocato Augello

Giuseppe,

giusta

procura

a margine del

ricorso;
-ricorrente contro
Hima S.r.l.
Gruppo 80 S.r.l.
Fallimento Gruppo 80 S.r.l.
– intimati –

avverso la sentenza n. 50/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,
depositata il 13/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/12/2017 dal cons. VELLA PAOLA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale VITIELLO
MAURO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso, sentenza
cassata;
udito,

per il

ricorrente,

l’Avvocato G.

l’accoglimento del ricorso.

/

2

Augello che

ha chiesto

FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 18/06/1993 la curatela del Fallimento
OPTION s.r.l. proponeva azione revocatoria ai sensi deWart. 67 legge
fall. (o in subordine degli artt. 66 legge fall. e 2901 cod. civ.) nei
confronti della società HIMA s.r.l., con riguardo ad un primo atto di
compravendita immobiliare del 26/06/1991, nonché della società
subacquirente

GRUPPO

80

s.r.l.,

con

riguardo

al

trasferimento del medesimo bene in data 30/09/1991
invocava

in

subordine

la

simulazione

allegando

successivo

di cui

la

dolosa

preordinazione di entrambi gli atti, in ragione della loro prossimità
temporale, dell’incongruità dei corrispettivi pagati e soprattutto della
commistione di ruoli e cariche dei soggetti coinvolti, indice di un
evidente conflitto di interessi.
Le società convenute rimanevano contumaci ma in corso di causa,
ottenuto il sequestro giudiziario dell’immobile e l’espletamento di
apposita c. t. u., l’attore apprendeva che ancor prima della notifica
della citazione la terza acquirente GRUPPO 80 s.r.l.

era stata

dichiarata fallita dal Tribunale di Roma, sicché chiedeva l’integrazione
del contraddittorio nei confronti della relativa curatela fallimentare;
l’istanza veniva però rigettata dal giudice e la causa proseguiva
dinanzi alla sezione stralcio del Tribunale di Catania.
La curatela attrice riproponeva quindi la medesima domanda con
nuovo atto di citazione notificato il 22/11/1996 sia alla Curatela del
fallimento GRUPPO 80 s.r.l. che (nuovamente) alla società HIMA
s.r.l.,

le

quali

restavano

ancora

contumaci.

Effettuate

alcune

produzioni e precisate le conclusioni, questa seconda causa veniva
rimessa sul ruolo in considerazione della pendenza del primo giudizio,
rispetto al quale in data 18/04/2003 il presidente del Tribunale di
Catania disponeva la riunione.
Nelle cause così riunite veniva quindi pronunciata sentenza del
04/12/2003, con cui il giudice di prime cure accoglieva la domanda ex

(

v

art. 67, n. l, legge fall. contro la HIMA s.r.l. – che condannava a
corrispondere il controvalore del bene – ma la rigettava contro il
fallimento GRUPPO 80 s.r.l., per mancanza di prova dell’eventus
damni, sotto il profilo dell’anteriorità dei crediti ammessi al passivo.
La

curatela

attrice

proponeva

appello

avverso tale

rigetto,

deducendo di avere in realtà fornito la prova presuntiva della dolosa
preordinazione del terzo subacquirente, sulla quale si era peraltro
fondato il rigetto della domanda subordinata di simulazione; in ogni
caso

produceva

ulteriore

documentazione

sulle

domande

di

ammissione al passivo, deducendone l’ammissibilità ai sensi dell’art.
345 cod. p roe. civ.; a sua volta la curatela del Fallimento GRUPPO 80
s.r.l. rimaneva contumace anche in secondo grado.
Con la sentenza impugnata, depositata il 13/01/2012, la Corte di
appello di Catania ha confermato il rigetto della domanda per
mancanza di prova documentale del requisito dell’eventus damni,
ritenendo inammissibile, perché tardiva, la produzione documentale
della curatela in grado di appello, stante la preclusione di cui al
novellato art. 345 cod. proc. civ.
Avverso la decisione di secondo grado la Curatela del Fallimento
OPTION s.r.l. ha proposto ricorso affidato a tre motivi.
Entrambi gli intimati non hanno svolto difese.
Con ordinanza n. 22217 del 20/10/2014 la Sesta-l sezione civile
di questa Corte, ritenendo insussistenti le condizioni per provvedere
in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ha
rimesso la causa alla pubblica udienza della Prima sezione civile.
Parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE

l. Con il primo motivo – rubricato «Violazione e falsa applicazione
dell’art. 345 c.p.c. applicabile ratione temporis ai giudizi iniziati ante
30 aprile 1995 [ … ], dell’art. 52 legge 26 novembre 1990 n. 353 e
dell’art. 92 secondo comma della stessa legge, come modificato

dall’art. 6 D.L. 7 ottobre 1994 n. 571 convertito con modificazioni in
legge 6 dicembre 1994, n. 673 [ … ] nonché dell’art. 90 della legge 26
novembre 1990 n. 353 come modificato dall’art. 9 D.L. 18 ottobre
1995 n. 432, convertito con modificazioni in legge 20 dicembre 1995,
n. 534 (art. 360, n. 3, c.p.c.). Derivata insufficienza ed illogicità
motivazionale (art. 360, n. 5, c.p.c.) nella parte in cui è stata
dichiarata inammissibile la produzione effettuata in grado di appello»

la curatela ricorrente lamenta l’erronea applicazione della più

rigorosa versione dell’art. 345, comma 3, cod. proc. civ., introdotta
dalla legge n. 353 del 1990 (escludendo correttamente l’applicabilità
dell’ulteriore innovazione apportata dalla legge n. 69 del 2009),
sebbene essa fosse applicabile solo ai giudizi instaurati dopo il
30/04/1995, a quelli instaurati anteriormente, come il presente
(iniziato con atto introduttivo del 18/06/1993) restando applicabile la
versione dell’art. 345 cod. proc. civ. introdotta dall’art. 36 della legge
n.

58 del

1950, che consentiva

la

libera

produzione di nuovi

documenti in appello (salvo l’obbligo di tenersene conto ai fini delle
spese, ex art. 92 cod. proc. civ., laddove la produzione fosse stata
possibile già in primo grado).
1.1. La ricorrente osserva inoltre che il giudice d’appello non ha
giustificato una simile decisione in forza della disposta riunione alla
causa originaria di quella successivamente instaurata con atto di
citazione notificato il 22/11/1996, ed ha osservato che comunque, «in
caso di riunione di due giudizi pendenti avanti lo stesso Giudice,
soggetti l’uno al vecchio e l’altro al nuovo rito, per determinare il rito
applicabile devono essere applicati in via analogica i criteri previsti
dall’art. 40, 4 comma, c.p.c., o, in difetto, come nella specie, il
criterio residuale della prevenzione ».
2.

Con

il

secondo

mezzo

rubricato

«Violazione e falsa

applicazione dell’art. 2901 c.c. in relazione all’art. 66 L.F. ed all’art.
2697 c.c. (art. 360 n. 3, c.p.c.). Carenza di motivazione (art. 360 n.

s

5 c.p.c.)»

la

ricorrente

aggiunge

che

«la

stessa

struttura

dell’operazione complessiva – consistente nello “spostamento del
patrimonio immobiliare dalla società Option alla Gruppo 80, con
compagine ed amministratore identici a quelli della Option, per il
tramite del primo passaggio di favore alla società Hima, anch’essa
governata dagli stessi soggetti legati a doppio filo tra

loro” –

denunziava, in re ipsa, il pregiudizio per i creditori della Option»,
dunque senza necessità di prova documentale dell’eventus damni;
tanto più dovendosi quest’ultimo ritenere implicito nella «accertata
dolosa preordinazione» del duplice trasferimento immobiliare «alla
sottrazione dei beni al patrimonio della Option ed alla garanzia dei
creditori di questa», sicché «la malafede (partecipatio fraudis) del
terzo

subacquirente

(la

Gruppo

80

s.r.l.),

tenuto

conto

delle

circostanze concrete sopra evidenziate, era sufficiente a connotare
tutti i presupposti, compreso l’eventus damni, dell’azione revocatoria
intentata dal Curatore del fallimento».
2.1. Parte ricorrente sottolinea altresì come sia «assolutamente
significativo

che

la

Curatela

del

fallimento

Gruppo

80

s.r.l.,

regolarmente evocata in giudizio, previa autorizzazione de Giudice
Delegato di Roma e, sebbene formale intestataria dei beni immobili
oggetto del giudizio, non solo non si costituì ma addirittura venne
chiuso, di talché tornò in bonis la società Gruppo 80 s.r.l.».
3. Il terzo motivo – rubricato «Violazione e falsa applicazione
dell’art. 92 c.p.c.» – assume che dall’invocato accoglimento della
domanda sarebbe dovuta discendere «la condanna della Gruppo 80
s.r.l. alle spese di entrambi i gradi di merito del giudizio».
4. Il primo motivo di ricorso è fondato e merita di essere accolto,
con assorbimento dei restanti due.
5. Dalla stessa sentenza impugnata risulta: a) che la Curatela del
Fallimento

Option

s.r.l.,

odierna

ricorrente,

ha

originariamente

proposto la domanda di revocatoria per cui è causa con atto di

citazione

del

(acquirente)

18/06/1993,
e

Gruppo

notificato
80

s.r.l.

alle

società

Hima

(subacquirente);

b)

s.r.l.
che

successivamente, dopo aver appreso che quest’ultima era già fallita
in data 21/05/1992 e vedendosi respingere dal Tribunale di Catania
l’istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti della relativa
curatela, l’odierna ricorrente ha provveduto a riproporre la domanda
con atto di citazione notificato in data 22/11/1996 alla Curatela del
Fallimento Gruppo 80 s.r.l. oltre che, nuovamente, alla Hima s.r.l.,
entrambe rimaste contumaci: c) che questa seconda causa è stata
«dapprima posta in decisione e poi rimessa sul ruolo, attesa la
pendenza della medesima causa, innanzi alla Sezione stralcio»; d)
che di dette due cause è stata quindi disposta la riunione «per ragioni
di connessione oggettiva e soggettiva»; e) che avverso la decisione
di rigetto della (sola) domanda proposta contro la Curatela del
Fallimento Gruppo 80 s.r.l., resa nelle cause così riunite, la Curatela
del Fallimento Option s.r.l. ha proposto appello, anch’esso svoltosi
nella contumacia di entrambe le convenute;

f)

che dopo aver

«appreso che il fallimento della Gruppo 80 s.r.l. era stato chiuso per
mancanza di attivo», con atto di citazione notificato il 18/01/2005 la
Curatela

del Fallimento Option

s.r.l.

ha convenuto dinanzi alla

medesima Corte d’appello di Catania «la Gruppo 80 s.r.l. tornata in
bonis, impugnando la medesima sentenza e ribadendo i medesimi
motivi e le medesime domande»; g) che dopo aver disposto la
riunione

dei

due

procedimenti

in

appello

e «l’integrazione del

contraddittorio nei confronti di Hima s.r.l.», nella contumacia di
entrambe le società il giudice a qua ha pronunciato la sentenza
impugnata in questa sede.
6. Così ricostruito il tormentato iter processuale della vicenda per
cui è causa, e rammentata la indiscussa autonomia dei giudizi che
siano oggetto di riunione (cfr. ex plurimis Cass. Sez. l, 15/01/2015,
n. 567, Rv.

633952-01), pare evidente che l’originario giudizio

promosso proposto contro la società Gruppo 80 s.r.l. con atto di
citazione del 18/06/1993 – cui furono riuniti dapprima il giudizio di
identico tenore proposto contro la Curatela del relativo fallimento, e
successivamente, in secondo grado, quello proposto contro la stessa
Gruppo 80 s.r.l. frattanto tornata in bonis – era soggetto, quanto al
regime delle produzioni documentali in grado appello ex art. 345 cod.
proc. civ., non già alla versione restrittiva introdotta dalla legge n.
353 del 1990 ritenuta applicabile dal giudice a qua (per cui non sono
ammessi nuovi mezzi di prova – per essi intesi non solo le prove
costituende, ma anche i documenti, come affermato da Cass. Sez. U.
nn. 8202 e 8203 del 2005 e successivamente codificato dalla legge n.
69 del 2009 – salvo che il collegio li ritenga indispensabili per la
decisione o la parte dimostri di non averli potuti proporre nel giudizio
di primo grado per causa a sé non imputabile; disciplina a sua volta
ancor più restrittivamente modificata dalla legge n. 134 del 2012, che
ha eliminato la possibilità di dare ingresso in appello a nuove prove
ritenute indispensabili), bensì alla previgente disciplina dettata dalla
legge n. 58 del 1950 – applicabile ai giudizi pendenti alla data del 30
aprile 1995, ai sensi dell’art. 90 della legge n. 353 del 1990, come
sostituito dall’art. 9 del d.l. n. 432 del 1995, convertito con modifiche
dalla legge n. 534 del 1995 – che, avendo eliminato il divieto dei
nova istruttori in appello, consentiva ancora in quel grado di giudizio

la libera produzione di nuovi documenti.
7.

Pertanto,

ha

errato

il

giudice

d’appello

a

dichiarare

inammissibile- in quanto tardiva ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ.,
come novellato nel 1990 (ma come visto solo per i giudizi iniziati
successivamente al 30 aprile 1995) – la produzione dei documenti
effettuata in appello dalla odierna ricorrente a riprova dell’eventus
damni, e tale errore si è riverberato sulla decisione finale di rigetto

della domanda per mancato (rituale) assolvimento del relativo onere
probatorio.

l

,..,

8. Va altresì rilevato che, in teoria, l’originario giudizio proposto
contro la società Gruppo 80 s.r.l. -soggetto alla libera producibilità di
documenti in appello – avrebbe anche potuto proseguire nonostante il
fallimento della società, proprio per il caso in cui essa fosse tornata in
bonis (Cass. n. 17418 del 2004 e n. 8191 del 1994); circostanza poi

singolarmente verificatasi nel corso del giudizio di appello, a seguito
della chiusura del fallimento per mancanza di attivo, nonostante
l’acquisto dell’immobile oggetto del presente giudizio (verosimilmente
ritenuto

inefficace

dagli

stessi

organi

della

procedura,

come

sembrerebbe confermato dalla costante contumacia della curatela).
9.

Al

riguardo

merita

un

richiamo

anche

il

consolidato

orientamento di questa Corte per cui «la perdita della capacità
processuale del fallito, a seguito della dichiarazione di fallimento, non

è assoluta, ma relativa alla massa dei creditori, alla quale soltanto è
consentito eccepirla, sicché, se il curatore rimane inerte, il processo
continua validamente tra le parti originarie, tra le quali soltanto avrà
efficacia la sentenza finale, salva la facoltà del curatore di profittare
dell’eventuale risultato utile del giudizio in forza del sistema di cui agli
artt. 42 e 44 l.fall.» (Cass. Sez. l 15/01/2016, n. 614, Rv 638263-

01; conf. Cass. n. 22925 del 2012, n. 5226 del 2011, n. 21250 del
2008, n. 3378 del 2004).
10. Per concludere, in accoglimento del primo motivo di ricorso,
con assorbimento del secondo e del terzo, la sentenza impugnata va
cassata con rinvio al giudice d’appello in diversa composizione, anche
per la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di
appello

di

Catania

in

diversa

composizione,

cui

provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

demanda

di

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