Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5263 del 04/03/2011

Cassazione civile sez. II, 04/03/2011, (ud. 25/01/2011, dep. 04/03/2011), n.5263

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

E.L. (OMISSIS), deceduto nelle more, e difese da

se medesimo ex art. 86 c.p.c. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEI GRACCHI 84, presso il suo studio;

– ricorrente –

contro

T.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GERMANICO 146, presso lo studio dell’avvocato PERISE LUIGI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ABATE ELIO;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il

08/02/2005; (2178/04 V.G.);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/01/2011 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’avv. E.L. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in data 8.2.95 con la quale il tribunale di Napoli ha liquidato, in suo favore ai sensi della L. n. 794 del 1942, art. 28 e segg., la somma di Euro 823,08 per spese, la somma di Euro 4.464,35 per diritti ed infine la somma di Euro 10.969,02 per onorari di avvocato in relazione all’attivita’ professionale da lui svolta in favore di T.N.. Il ricorso si articola in n. 6 mezzi;

l’intimato resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Passando all’esame del ricorso principale, con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione in specie del D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, tab. A della tariffa professionale, nonche’ il difetto di motivazione, lamentando che il tribunale avesse rigettato ” la domanda relativa alle trasferte a (OMISSIS) “nonostante che dai verbali prodotti dal ctu si rilevasse che il professionista aveva assistito alle operazioni peritali ivi svolte, “nonche’ alla data di inizio e chiusura” delle operazioni stesse.

La doglianza non e’ fondata, ne’ e’ pertinente il richiamo alla tab.

A par. 9, della tariffa professionale in quanto il tribunale, con l’ordinanza impugnata, ha escluso le spese di trasporto in quanto non documentate e non anche gli onorari per le prestazioni professionali effettuate; la censura inoltre non appare autosufficiente perche’ non indica se e quando tali verbali erano stati prodotti nel giudizio di opposizione e non ne riporta le risultanze testuali.

Con il 2 motivo l’esponente denuncia la violazione e falsa applicazione della tabella A par. 2, art. 15, D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, nonche’ il difetto di motivazione, lamentando che il tribunale aveva liquidato per l’assistenza alle udienze un onorario di Euro 41,28, benche’ avesse affermato che intendeva applicare un onorario medio tra Euro 16,53 e Euro 198,30.

La doglianza e’ infondata . Per l’assistenza alle udienze, il tribunale in effetti non fa riferimento “all’onorario medio”, mentre la determinazione del compenso costituisce un valutazione discrezionale, non censurabile in questa sede ove contenuta tra i minimi ed i massimi stabiliti nella tabella professionale (Cass. n. 10185 del 3.08.200; Cass. n. 22347 del 24.10.2007). Del resto il provvedimento che definisce il procedimento di cui alla L. n. 794 del 1942, artt. 29 e 30 e’ impugnabile soltanto con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. per cui, ai sensi di tale norma, puo’ essere proposto esclusivamente per violazione di legge non essendo consentita la deduzione di incompletezza o insufficienza della motivazione (Cass. n. 10939 del 11/05/2006).

Passando all’esame del 3 motivo, con esso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della tabella A par. 1, art. 12 e 149 del D.M. 5 ottobre 1994, n. 585 e di altre norme di legge, nonche’ il difetto di motivazione; lamenta che il tribunale ha applicato per deduzione in udienza ed esame delle ordinanze un unico compenso procuratorio, mentre invece la tariffa prevedrebbe separati diritti.

Anche tale doglianza e’ priva di pregio, difettando di autosufficienza, non avendo indicato in quante udienze il professionista avrebbe fatto deduzioni (scritti difensivi) e quante e quali ordinanze sarebbero state esaminate.

Con il 4 motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della tariffa professionale di cui al D.M. 5 ottobre 1994, n. 585 e di altre norme, nonche’ il difetto di motivazione, in relazione al numero delle udienze (ridotte da 23 a 19) ed alla somma stabilita a titolo di diritti di procuratore. La doglianza e’ infondata. Il tribunale con apprezzamento di fatto ha dichiarato che il professionista aveva documentate solo 19 udienze. Inoltre il motivo non e’ autosufficiente in quanto non indica quali sarebbero stati gli specifici diritti non riconosciuti e l’ordinanza e l’ordinanza specifica che a seguito della riunione dei processi sono state svolte difese conclusionali uniche . Peraltro sulla base del calcolo dei diritti fatto dal ricorrente risulterebbe che nessuna riduzione avrebbe apportato il tribunale ai 12 milioni esposti in parcella.

Con il 5 motivo ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 794 del 1942, art. 1 – 24 nonche’ il difetto di motivazione; lamenta che il tribunale ha liquidato per onorari di avvocato la somma di Euro 10.969,02, “ma non hanno spiegato come sono pervenuti a tale somma essendosi limitati a stabilire l’esclusione delle trasferte per Euro 5.160,00 e ridurre la liquidazione ad Euro 784,32 per l’assistenza a 19 udienze invece di 27″.

Il motivo e’ infondato e non autosufficiente. Tale importo di Euro 5.160,00 riguarda in realta’ le spese di trasferta. Per quanto riguarda la questione del compenso liquidato dal giudice, il ricorrente ripete quanto detto nel 2 motivo.

Con il 6 motivo ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 794 del 1942, art. 1 – 24 nonche’ il difetto di motivazione, in relazione al fatto che il tribunale aveva respinto la domanda di ripetizione delle spese per ottenere il parere dell’ordine professionale ” ritenendo che il parere stesso fosse acritico, in quanto risultavano riconosciute voci non spettanti, sicche’ aveva fatto lievitare i costi per il debitore”. La doglianza e’ infondata non ravvisandosi le violazioni di legge denunciate mentre, d’altra parte, la motivazione del provvedimento, come s’e’ detto, non e’ impugnabile in questa sede ex art. 111 Cost. Si osserva inoltre che per la procedura di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 29 non e’ richiesto il parere del consiglio dell’ordine.

In conclusione il ricorso dev’essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 2000,00, di cui Euro 1800,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011

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