Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5263 del 04/03/2010

Cassazione civile sez. I, 04/03/2010, (ud. 26/11/2009, dep. 04/03/2010), n.5263

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27220/2007 proposto da:

C.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

CUCINELLA Luigi Aldo, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 2648/06 R.G.V.G. della CORTE D’APPELLO di

NAPOLI del 28/12/06, depositato il 04/04/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. MARCO PIVETTI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: ” C.E. chiede, per diciassette motivi, la cassazione del decreto, emesso il 4 aprile 2007, con cui la Corte d’appello di Napoli gli ha liquidato la somma di Euro 1.350,00 a titolo di equa riparazione del danno non patrimoniale patito in conseguenza dell’irragionevole protrarsi di un processo iniziato davanti al T.a.r. della Campania il 24 gennaio 2000 e definito con sentenza del 14 ottobre 2005.

Resiste con controricorso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Osserva:

La lunga sequela di motivi di censura (nel numero di diciassette), connotati da pedante ripetitività di concetti e costellati da improbabili citazioni latine, si avvita attorno a tre questioni: la modestia della somma liquidata come indennizzo, il mancato riconoscimento del chiesto bonus di Euro 2.000,00 e la violazione dei minimi tariffari in punto liquidazione delle spese. Diversamente da quanto opina l’amministrazione convenuta, su tali questioni i quesiti di diritto risultano posti in maniera sufficientemente idonea allo scopo.

Il ricorso appare fondato con riferimento al quantum liquidato come indennizzo (Euro 500,00 per ogni anno di ritardo).

Di vero, il discostamento (in misura superiore a un quarto) dai parametri indennitari minimi elaborati dalla Corte EDU (Euro 1.000,00 per anno) e recepiti da questa Corte di cassazione oltrepassa, per la sua entità, la soglia della ragionevolezza Manifestamente infondate sono le doglianze relative al bonus, che non è previsto dalla L. n. n. 89 del 2001, cui i giudici sono soggetti, quale forma di ristoro aggiuntivo e forfettario del danno non patrimoniale da irragionevole durata. In effetti, in quanto riferito alla natura della controversia, il bonus sembra appartenere a una tecnica liquidatoria, assolutamente discrezionale, del danno non patrimoniale, per la cui quantificazione in concreto, tuttavia, in base alla norma interna, vengono in rilievo diversi elementi da valutare complessivamente nel rispetto degli standard medi indicati dalla giurisprudenza sovranazionale.

Rimangono assorbite le censure concernenti le spese di lite.

Ove si condividano i superiori rilievi, sussistono i presupposti per la trattazione del ricorso con il rito semplificato”.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

2.- Il Collegio reputa di dovere fare proprie le conclusioni contenute nella relazione, condividendo le argomentazioni che le fondano e che conducono all’accoglimento del ricorso.

Peraltro, relativamente alla misura dell’equa riparazione per il danno non patrimoniale, va osservato che, secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo, qualora non emergano elementi concreti in grado di farne apprezzare la peculiare rilevanza, l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa, alla luce di quelle operate dal giudice nazionale nel caso di lesione di diritti diversi da quello in esame, impone di stabilirla, di regola, nell’importo non inferiore ad Euro 750,00, per anno di ritardo, in virtù degli argomenti svolti nella sentenza di questa Corte n. 16086 del 2009, i cui principi vanno qui confermati, con la precisazione che tale parametro va osservato in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, dovendo aversi riguardo, per quelli successivi, al parametro di Euro 1.000,00, per anno di ritardo, dato che l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno.

Ravvisandosi le condizioni per la decisione della causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., dovendosi quantificare il periodo di eccessiva durata del processo in anni 2 e mesi 6, tenuto conto dei criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale stabiliti dalla CEDU, l’indennizzo va liquidato nella misura di Euro 2.065,00, con gli interessi dalla domanda.

Le spese del giudizio di merito vanno poste a carico della parte soccombente e vanno liquidate come in dispositivo, secondo le tariffe vigenti ed i conseguenti criteri di computo costantemente adottati da questa Corte per cause similari. Il limitato accoglimento del ricorso, per converso, giustifica la parziale compensazione delle spese del giudizio di legittimità nella misura di 1/2 da porre carico dell’Amministrazione per la parte rimanente.

Spese distratte.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 2.065,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio:

che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 311,00 per diritti e Euro 445,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore dell’avv. Cucinella Luigi Aldo antistatario;

che compensa in misura di 1/2 per il giudizio di legittimità, gravando l’Amministrazione del residuo 1/2 e che determina per l’intero in Euro 595,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore dell’avv. Cucinella Luigi Aldo antistatario.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2010

 

 

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