Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5263 del 01/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 01/03/2017, (ud. 19/01/2017, dep.01/03/2017),  n. 5263

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3600-2015 proposto da:

P.G., da considerarsi, in difetto di elezione di domicilio

in Roma, per legge domiciliato in Roma, presso la Corte Suprema di

Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO MINUCCI,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

nonchè contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, C.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 14981/2014 del TRIBUNALE di NARA emessa e

depositata in data 11/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE

STEFANO;

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

è stata formulata proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

con relazione ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c. nel testo all’epoca applicabile, sulla quale il ricorso era stato trattato all’adunanza in camera di consiglio del 9.3.16, si era rilevato che P.G. aveva proposto ricorso, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con cui era stato rigettato il suo appello avverso la liquidazione delle spese, pure in suo favore operata, da parte del giudice di pace di quel capoluogo con sua sentenza n. 46646 del 2011, che aveva accolto la sua domanda di condanna di C.A. e della sua assicuratrice Milano Ass.ni spa al risarcimento dei danni patiti in dipendenza di un sinistro stradale occorso il (OMISSIS);

gli intimati non avevano svolto attività difensiva;

risulta essere stata data ottemperanza all’ordine di rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione ad C.A., anche con notifica dell’ordinanza, impartito con ordinanza interlocutoria di questa Corte, 7 aprile 2016, n. 6822: notifica che risulta avvenuta il 31.5.16, con deposito della relativa documentazione in data 13.6.16.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

va adottata una motivazione semplificata;

il primo motivo di ricorso è fondato, alla stregua di Cass., ord. 15 gennaio 2015, n. 3865, nonchè di Cass. 27 ottobre 2015, n. 21791: pronunce a mente delle quali il materiale congiungimento all’atto di gravame della nota spese lamentata come pretermessa dal giudice del grado precedente rappresenta solo una modalità di redazione di quello, che non incide sulla sua specificità: nè, del resto, si applicherebbe agli atti introduttivi di gravami diversi dal ricorso per cassazione il principio di autosufficienza di quest’ultimo;

tanto comporta l’assorbimento del secondo motivo, una volta tenuto conto che oggetto dell’appello era la correttezza o meno della liquidazione operata dal giudice di pace con la sentenza di primo grado, pronunciata nel dicembre 2011 e delle altre ragioni esposte nella relazione per l’adunanza del 9.3.16;

pertanto, il ricorso va accolto, con cassazione della gravata sentenza e rinvio al medesimo ufficio giudiziario (ma in persona di diverso giudicante), il quale esaminerà nel merito, ritenutolo ammissibile, l’appello con analitica disamina della nota spese allegata al relativo atto introduttivo, ma, beninteso, impregiudicato lasciandone l’esito;

per essere stato accolto il ricorso, va dato atto della non sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ‘art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione;

PQM

accoglie il ricorso; cassa la gravata sentenza; rinvia al tribunale di Napoli, in persona di diverso giudicante, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2017

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