Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5262 del 26/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/02/2020, (ud. 24/09/2019, dep. 26/02/2020), n.5262

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13168-2018 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GREGORIO VII

n. 474, presso lo studio dell’avvocato ORLANDO GUIDO, rappresentata

e difesa dall’avvocato ARIZZI DOMENICO;

– ricorrente –

contro

GEIMM S.R.L., C.G., G.M.,

D.V.M.G., GENERALI ITALIA S.P.A., (OMISSIS) S.R.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 201/2017 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 08/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/09/2019 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 14.9.1999 C.G. e G.M., proprietari di un appartamento sito in Messina, convenivano dinanzi il locale Tribunale la società GE.IMM. S.R.L., proprietaria della terrazza soprastante, e la società (OMISSIS) S.R.L., appaltatrice che aveva eseguito alcune opere di sopraelevazione su detta terrazza, per sentirle condannare, ciascuna per quanto di competenza, al risarcimento del danno derivante dalle infiltrazioni di umidità alle quali era soggetto l’alloggio degli attori.

Si costituivano le due società convenute resistendo alla domanda e negando che le infiltrazioni dipendessero dalla sopraelevazione e dalle modalità con cui le relative opere erano state eseguite, come invece prospettato dagli attori. La società (OMISSIS) S.R.L. chiamava inoltre in garanzia la compagnia ASSITALIA S.P.A., presso la quale era assicurata per i danni a terzi. Si costituiva anche la terza chiamata e la causa veniva riunita ad altro giudizio, promosso da D.V.M.G. nei confronti delle stesse parti e per i medesimi titoli e pendente innanzi il medesimo Tribunale di Messina.

Dopo la riunione spiegava altresì intervento S.G., conduttrice di un appartamento confinante con quello degli originari attori C. e G., assumendo di aver subito anch’essa danni agli arredi a causa delle infiltrazioni provenienti dal terrazzo soprastante ed invocando la condanna delle società convenute al relativo risarcimento.

Con sentenza n. 1103/2009 il Tribunale di Messina dichiarava inammissibile la domanda dell’interveniente Saija ed accoglieva in parte quella svolta, rispettivamente, da C. e G., da un lato, e da D.V.M.G., dall’altro lato, condannando le due società convenute al pagamento, in favore dei primi, della somma di Euro 14.206,18 oltre accessori ed, in favore della seconda, della somma di Euro 7.649,11 oltre accessori. Riteneva in particolare il primo giudice -per quel che riguarda l’intervento spiegato dalla S. – che l’effetto preclusivo di cui all’art. 268 c.p.c., comma 2, non fosse limitato soltanto alla deduzione di nuove istanze istruttorie, ma anche all’attività meramente assertiva dell’interveniente.

Interponeva appello avverso detta decisione la GE.IMM. S.R.L.. Si costituiva in secondo grado la S., resistendo al gravame e spiegando appello incidentale in relazione al capo della sentenza di prime cure che aveva dichiarato inammissibile la sua domanda risarcitoria. Si costituivano altresì C.G. e G.M., da una parte, e D.V.M.G., dall’altra parte, per resistere all’impugnazione. Si costituiva infine Generali Italia S.P.A., già INA ASSITALIA S.P.A.. La (OMISSIS) S.R.L., nel frattempo fallita, rimaneva invece contumace.

Con la sentenza oggi impugnata, n. 201/2017, la Corte di Appello di Messina rigettava tanto l’appello principale che quello incidentale, confermando la sentenza di prime cure.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione S.G. affidandosi a due motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Il ricorso è stato chiamato una prima volta all’adunanza camerale del 23.5.2019 innanzi questa medesima sezione, in prossimità della quale la ricorrente ha depositato memoria. All’esito della camera di consiglio, con ordinanza interlocutoria n. 17211/2019 il giudizio è stato rinviato a nuovo ruolo per la formulazione di nuova proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e successivamente chiamato all’odierna adunanza camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 105 e 268 c.p.c. ed il vizio di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente confermato la declaratoria di inammissibilità della domanda risarcitoria che la medesima ricorrente aveva spiegato con intervento volontario, ritenendo che la preclusione di cui all’art. 268 c.p.c., comma 2 non riguardasse soltanto la deduzione di istanze istruttorie, ma anche l’attività meramente assertiva dell’interveniente.

La censura è fondata.

Questa Corte ha affermato il principio per cui “Chi interviene volontariamente in un processo già pendente ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand’anche sia ormai spirato il termine di cui all’art. 183 c.p.c. per la fissazione del thema decidendum; nè tale interpretazione dell’art. 268 c.p.c. viola il principio di ragionevole durata del processo od il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio: infatti l’interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre -ove sia già intervenuta la relativa preclusione- nuove prove e, di conseguenza non vi è nè il rischio di riapertura dell’istruzione, nè quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25264 del 16/10/2008, Rv.605243 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15208 del 11/07/2011, Rv.618585).

Da ciò consegue che la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevare l’ammissibilità della domanda risarcitoria spiegata dalla S. con l’intervento volontario nel giudizio di prima istanza e pronunciarsi su di essa. In forza della disposizione di cui all’art. 268 c.p.c., comma 2 infatti, all’interveniente volontario è preclusa soltanto la deduzione di nuove istanze istruttorie, ma non anche la facoltà di formulare domande.

La diversa interpretazione fatta propria dalla Corte di Appello -secondo cui la disposizione di cui all’art. 268 c.p.c., comma 2 precluderebbe all’interveniente non solo la facoltà di proporre nuove istanze istruttorie ma anche di formulare domande ulteriori rispetto a quelle originariamente proposte dalle parti principali del giudizio- vanificherebbe in concreto l’istituto dell’intervento volontario, poichè finirebbe per precludere all’interveniente financo la facoltà di “… far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all’oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo…”(art. 105 c.p.c.). Ne consegue che la preclusione di cui all’art. 268 c.p.c., comma 2 va interpretata in termini restrittivi, ovverosia nel senso che è preclusa al terzo soltanto l’attività istruttoria non più consentita alle parti, in vista del superiore principio della durata ragionevole del processo, ma non anche la mera attività deduttiva, che da un lato non incide -di per sè stessa- sulla durata del giudizio e dall’altro lato costituisce esplicazione naturale del diritto riconosciuto dall’art. 105 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25798 del 22/12/2015, Rv.638291; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3186 del 14/02/2006, Rv.590315; nonchè Cass. Sez. U, Sentenza n. 9589 del 13/06/2012, Rv.622716).

L’accoglimento del primo motivo implica l’assorbimento del secondo, relativo al governo delle spese operato dal giudice di seconda istanza.

La sentenza impugnata va conseguentemente cassata, nei limiti della censura accolta, e la causa rinviata alla Corte di Appello di Messina, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Messina in differente composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2020

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