Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5262 del 06/03/2018


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 5262 Anno 2018
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore: VELLA PAOLA
Data pubblicazione: 06/03/2018

SENTENZA

sul ricorso 12544/2012 proposto da:
Fallimento Cofinance & Co. S.r.l.

(n.

177/07), in persona del

curatore avv. Marcucci Alessia, elettivamente domiciliato in Roma ,
Viale Parioli n. 54, presso lo studio dell’avvocato Bargiacchi Siro Ugo
Vincenzo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al
ricorso;
-ricorrente –

contro
Immobiliare

Nuova

Gallura

S.r.l.,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,
Viale Giulio Cesare n. 71, presso lo studio dell’avvocato Bellucci
Maurizio, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato

Bonatti Gabriele, giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente contro

Paradisi Giulio, elettivamente domiciliato in Roma, Via delle Medaglie
d’Oro n. 143, presso lo studio dell’avvocato De Martini Demetrio,
rappresentato

e difeso

dall’avvocato

Barattelli

Stefano,

giusta

procura in calce al controricorso;
-controricorrente –

avverso la sentenza n. 900/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il O1/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/12/2017 dal cons. VELLA PAOLA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale VITI ELLO
MAURO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato S. Bargiacchi che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato S. Barattelli che ha chiesto

il rigetto del ricorso;
viste

le memorie ex

art.

378

cod.

controricorrente Paradisi.

2

proc.

civ.

depositate dal

FATTI DI CAUSA
Paradisi Giulio proponeva domanda di revocatoria ordinaria ai
sensi dell’art. 2901 cod. civ. in riferimento all’atto di compravendita
del 18/02/2005 – trascritto in data 01/03/2005 – con cui la società
Nuova Gallura s.r.l., nei cui confronti vantava un cospicuo credito,
aveva ceduto alla società Cofinance & Co. s.r.l. il proprio unico
compendio immobile denominato “Isola di Budelli” (distinto nel NCT
del Comune di La Maddalena al foglio 25, mappale l, ettari 55.32.71,
classe 2 e mappale 2, ettari 107.07.34, classe 2).
Entrambe le società convenute eccepivano che l’alienazione era
sottoposta alla condizione sospensiva del mancato esercizio – da
parte

del

Ministero

dell’ambiente

o

dell’Ente

Parco

Nazionale

dell’Arcipelago della Maddalena – del diritto di prelazione previsto
dagli artt. 58 e ss. d.lgs. n. 490 del 1999, prelazione poi esercitata
dal Ministero dell’ambiente in data 15/04/2005, come confermato
dalla società acquirente con atto di constatazione del 03/05/2005
dinanzi al medesimo Notaio rogante, sicché «l’atto di compravendita
[ … ] doveva dichiararsi risolto o comunque venuto meno ed inefficace
per il mancato verificarsi della condizione sospensiva».
Con

sentenza

del

18/1/2008

il

Tribunale

di

Milano,

pur

riscontrando l’anteriorità delle ragioni di credito dell’attore e la
consapevolezza in capo alla debitrice del pregiudizio arrecatogli con la
successiva alienazione del suo unico bene, dichiarava che le parti
avevano «documentalmente comprovato» l’avverarsi della condizione
sospensiva

impeditiva

costituita

dall’esercizio

del

diritto

di

prelazione da parte del Ministero dell’ambiente – «con conseguente
venir meno del sinallagma intercorso tra le convenute, a prescindere
dal

parimenti

dimostrato

mancato

successivo

perfezionamento

dell’atto di trasferimento definitivo in favore del Ministero stesso»;
pertanto, essendo il bene rimasto di proprietà della Immobiliare
Nuova Gallura s.r.l., difettava ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ.
t

;

l

u

l’interesse ad agire del Paradisi con riguardo all’azione pauliana,
mentre potevano trovare accoglimento le «domande subordinate
formulate al riguardo dallo stesso attore con la memoria ex art. 183,
sesto comma, n. l

cpc [ … ] e da Cofinance & Co. srl fin dalla

comparsa di risposta», con conseguente declaratoria di inefficacia
dell’atto di compravendita in questione.
Intervenuto medio tempore il fallimento della società Cofinance,
la relativa curatela proponeva appello invocando: a) la nullità degli
atti successivi alla mancata interruzione del processo a seguito della
dichiarazione di fallimento in data 30/05/2007; b) il rigetto della
domanda

di

inefficacia

della

compravendita

«congiuntamente

proposta dalla Srl Immobiliare Nuova Gallura e dalla allora in bonis
Srl Cofinance & Co. perché fondata su un presupposto errato e
inesistente», cui la curatela dichiarava comunque di rinunciare «con
effetto ex tu ne»; c) il rigetto della originaria domanda di revocazione.
A sua volta la convenuta Nuova Gallura s.r.l. chiedeva, in sintesi:
a) il rigetto dell’appello proposto dalla curatela; b) la conferma
dell’inefficacia

dell’atto di

compravendita

e quindi

della

propria

persistente titolarità del bene in questione; c) in via di appello
incidentale, la declaratoria di incompetenza del Tribunale di Milano
circa il quantum del credito del Paradisi (sul quale si era pronunciato

ultra petita sia pure solo in parte motiva), pendendo al riguardo
opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Roma.
Con la sentenza impugnata, depositata il 01/04/2011, la Corte di
appello di Milano ha dichiarato inammissibili, per difetto di interesse
ad impugnare, tanto l’appello principale proposto dalla curatela del
Fallimento

Cofinance

& Co.

s.r.l.,

quanto

l’appello

incidentale

proposto dalla Immobiliare Nuova Gallura s.r.l.
In particolare, pur ritenendo che il fallimento comporti ai sensi del
novellato art. 43 legge fall. l’automatica interruzione del processo,
con conseguente nullità degli atti processuali successivi alla omessa

v

i

declaratoria

di

interruzione,

il

giudice

d’appello

ha

escluso

la

regressione del processo in primo grado ai sensi degli artt. 353 e 354
cod. proc. civ. e, pronunciandosi nel merito in forza del principio di
assorbimento delle ragioni di nullità nei motivi di gravame ai sensi
dell’art. 161 cod. proc. civ., ha ritenuto il difetto di interesse ad
impugnare della curatela, sia perché la società Cofinance non poteva
ritenersi soccombente – avendone il tribunale accolto le richieste di
inefficacia dell’atto di compravendita in questione – sia perché il
fallimento era intervenuto dopo il decorso dei termini di cui all’ art.
183, comma 6, cod. proc. civ., per cui la curatela in sede di
precisazione

delle

conclusioni

non

avrebbe

comunque

potuto

modificare le domande già precisate, né rinunciarvi.
Anche nei confronti dell’appellante incidentale il giudice a quo ha
rilevato il difetto di interesse ad impugnare rispetto al decisum (la
declaratoria di inefficacia della vendita), dichiarando altresì irrilevanti
le questioni sul quantum del credito del Paradisi e sul controcredito
risarcitorio

vantato

dalla

Immobiliare

Nuova

Gallura

s.r.l.

nei

confronti del primo (che con l’invio di una diffida ad acquistare l’Isola
Budelli

avrebbe

indotto

il

Ministero

dell’ambiente

a

desistere

dall’acquisto per il quale aveva esercitato il diritto di prelazione).
Avverso la decisione di secondo grado la Curatela del Fallimento
Cofinance & Co. s.r.l. ha proposto ricorso affidato a tre motivi.
Entrambi gli intimati Paradisi Giulio e Immobiliare Nuova Gallura
s.r.l. hanno resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
l. Con il primo motivo di ricorso – rubricato «Violazione e falsa

applicazione dell’art.

161 cpc cui

consegue contraddittorietà

di

motivazione. Omessa applicazione dell’art. 44 legge fallimentare» – la
curatela lamenta sostanzialmente che il giudice d’appello, per un
verso, avrebbe fondato la propria decisione sulla comparazione tra le
conclusioni rassegnate dalla Cofinance & Co. s.r.l. e la sentenza di

primo grado, atti però entrambi nulli in quanto successivi alla
mancata declaratoria di interruzione del processo; per altro verso
avrebbe eluso «la connessa domanda, fondata sull’art. 44 Legge
Fallimentare, concernente il divieto per il fallito di compiere atti
pregiudizievoli alla massa dei creditori, quale è stata la precisazione
delle conclusioni in termini tali da depauperare il patrimonio sociale».
2.

Con

il

secondo

mezzo

rubricato

«Violazione e falsa

applicazione dell’art. 183 comma VI cpc anche in relazione agli articoli
189 e 306 cpc» – la ricorrente lamenta che il giudice di secondo
grado

avrebbe

erroneamente

attribuito

alla

precisazione

delle

domande ai sensi dell’art. 186 cod. proc. civ. la funzione della
precisazione delle conclusioni prevista dall’art. 189 cod. proc. civ.,
essendo invece possibile, a fronte di fatti sopravvenuti – come nel
caso di specie la dichiarazione di fallimento – modificare la domanda
a tutela della massa dei creditori, o comunque rinunciare alla
domanda

medesima

o agli

atti

del

giudizio,

con

conseguente

estinzione del processo ex art. 306 cod. proc. civ. o, in caso di
mancata

accettazione

della

controparte,

«respingimento

della

domanda rinunciata».
3. Il terzo motivo – rubricato «Violazione e falsa applicazione
dell’art. 15 commi VI e VII Legge 6 dicembre 1991 n. 394 anche in
relazione all’art. 113 cpc» – è diretto infine a contestare l’affermata
inefficacia

della

all’esercizio

del

compravendita
diritto

dell’ambiente,

stante

il

trasferimento

definitivo

di

dell’Isola

prelazione

mancato
in

favore

da

di

Budelli
parte

del

«perfezionamento
del

in

Ministero»

seguito
Ministero

dell’atto

di

medesimo,

sostenendosi al contrario che «parte venditrice Immobiliare Nuova
Gallura e acquirente Cofinance & Co., sfumata la possibilità di
incassare il prezzo della prelazione [ … ] si siano accordate per
sostenere l’avvenuto esercizio del diritto di prelazione, inventando un
atto di constatazione consistente in una dichiarazione unilaterale,

inefficace ai fini della pubblicità immobiliare, ricevuta il 3 maggio
2005 dal complice Notaio Stucchi con atto repertorio 153719 raccolta
50039 registrato a Lodi il

12 maggio 2005

[ … ] con

la ovvia

conseguenza che il bene è rimasto nella proprietà della Srl Cofinance
& Co e quindi è acquisito al patrimonio del relativo Fallimento».

4. Tutte le censure contenute nei tre motivi – che in quanto
connessi

possono

essere

esaminati

congiuntamente

risultano

inammissibili.
5. Invero, al di là della impropria formulazione di alcune doglianze
di

natura

mista

(primo

motivo),

ipotetica

(secondo

motivo)

o

meramente congetturale (terzo motivo), ed a prescindere dalla
illogica rivendicazione conclusiva della titolarità di un bene, quale
l’isola

di

Budelli,

il

cui

acquisto era

pacificamente soggetto a

condizione sospensiva e per il quale altrettanto pacificamente la
società Cofinance & Co. s.r.l. non ha mai versato alcunché, né
quando era in bonis, né tantomeno dopo il suo fallimento (dichiarato
di lì a due anni), ciò che appare dirimente in questa sede – nonché
assorbente

rispetto

ai

profili

processuali

riguardanti

gli

effetti

interruttivi della dichiarazione di fallimento e i poteri delle parti in
sede di precisazione delle domande e delle conclusioni ai sensi,
rispettivamente, degli artt. 183 e 189 cod. proc. civ. – è il palese
difetto di interesse ad agire della curatela ricorrente.
6. Essa si limita infatti a contestare, peraltro con carattere di
novità, la natura pregiudizievole, ai sensi dell’art. 44 legge fall., delle
conclusioni rassegnate dalla Cofinance & Co. s.r.l. nel corso del
giudizio di

primo grado –

in termini

di

inefficacia dell’atto di

compravendita sottoscritto il 18/02/2005 – senza però nemmeno
allegare l’impugnazione dell’originario atto dispositivo del 3 maggio
2005, con cui pacificamente la predetta società ebbe a formalizzare
dinanzi al Notaio rogante un atto di constatazione di mancato
avveramento della condizione sospensiva, con conseguente venir

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meno del vincolo sinallagmatico tra le parti; ne consegue che,
quand’anche si ritenessero fondati, l’accoglimento dei motivi proposti
in questa sede non varrebbe comunque ad

elidere la

portata

sostanziale del suddetto atto dispositivo, in quanto antecedente
logico-fattuale non colpito, per quanto risulta in atti, da azioni di
inefficacia, revocatoria o invalidità, rispetto al quale la stessa rinuncia
alle originarie conclusioni dispiegate nel corso del giudizio di primo
grado – o più radicalmente agli atti dell’intero giudizio – resterebbe
perciò priva di effetti.
7. Il rilevato profilo di inammissibilità del ricorso è assorbente
rispetto alle ulteriori eccezioni di inammissibilità sollevate sia dalla
Immobiliare

Nuova

Gallura

s.r.l.,

nel

controricorso,

sia

dal

controricorrente Paradisi, ma solo (e con carattere di novità) nelle
“memorie deduttive” del 21 novembre 2017, con riguardo alla
«mancata notifica al co/procuratore ritualmente costituito», peraltro
senza impugnativa della sua dichiarazione di contumacia contenuta
nella sentenza d’appello, né superamento degli effetti sananti di cui
all’art. 156, comma 3, cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. U. nn. 14916 e
14917 del 2016).
8. Al mancato accoglimento del ricorso segue la condanna alle
spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i motivi di ricorso per difetto di interesse.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida quanto a compensi in Euro 12.000,00 a favore

del controricorrente Paradisi Giulio e in Euro 10.000,00 a favore della
controricorrente Immobiliare Nuova Gallura s.r.l., in entrambi i casi
oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi
liquidati in Euro 200,00 ed-agH accessori di legge.

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