Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5262 del 04/03/2011

Cassazione civile sez. II, 04/03/2011, (ud. 20/01/2011, dep. 04/03/2011), n.5262

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

– srl Profax (partita IVA (OMISSIS)) in persona del legale

rappresentante A.P.; rappresentata e difesa dall’avv.

Marseiler Peter P. e dall’avv. Pacifici Paolo ed elettivamente

domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via A.

Vallisneri 5;

– ricorrente (proc 16581/05) e controricorrente (proc 21319/05) –

contro

– srl Recla in persona del legale rappresentante R.L.;

rappresentata e difesa dagli avv.ti Gartner Karl ed Ohrwalder Krich e

dall’avv. Placidi Giampiero ed elettivamente domiciliata presso lo

studio del medesimo in Roma, via Barberini 86;

– controricorrente –

nonchè nei confronti di:

– snc Egger Kaltetechnik di Egger Norbert & Erna in persona

del

legale rappresentante E.N.; rappresentata e difesa dagli

avv.ti Zuegg Martin e Fava Paolo ed elettivamente domiciliata presso

lo studio del secondo in Roma, via Ennio Quirino Visconti n. 20;

– controricorrente –

e di:

– spa Siemens (partita IVA (OMISSIS)) in persona del legale

rappresentante ing. R.V.; rappresentata e difesa

dall’avv. Donzelli Mario e dall’avv. Pecora Francesco ed

elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in via

Gavinana n. 1;

– controricorrente –

Ed altresì di:

– spa Aurora Assicurazioni (già: spa Winterthur Assicurazioni) in

persona del legale rappresentante dr. Ro.Ro.;

rappresentata e difesa dagli avv.ti Boscarolli Tito e Ferraro Marco

ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in

Roma, viale Regina Margherita 278;

– controricorrente (proc 16581/059) e ricorrente incidentale

subordinato(proc 21319/05) –

avverso la sentenza n. 57/2005 della Corte d’Appello di Trento,

sezione distaccata di Bollano, pubblicata il 9/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/01/2011 dal consigliere Dott. BIANCHINI Bruno;

udito l’avv. Pacifici Paolo, difensore del ricorrente, che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso; udito l’avv. Placidi

Giampiero per la controricorrente Recla, che ha concluso per il

rigetto del ricorso;

udito l’avv. Sprovieri Michele per delega dell’avv. Ferraro Marco per

la controricorrente Siemens, che ha concluso per il rigetto del

ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La srl (Gmbh) Recla citò innanzi al Tribunale di Bolzano la srl (Gmbh) Profax e la snc Egger Kaltetechnik di Egger Norbert e Erna, chiedendo che fossero condannate in solido a risarcirle i danni cagionabile dall’ammaloramento di una partita di carne suina, conservata in apposite celle di refrigerazione, derivata dal cattivo funzionamento delle apparecchiature fornite dalle convenute: in particolare evidenziò di aver stipulato due distinti contratti dei quali, uno con la E., avente ad oggetto la vendita e l’installazione di un impianto di refrigerazione, comprensivo di termostati, ed uno con la Profax, relativo alla vendita ed installazione di un impianto di controllo elettronico del sistema di refrigerazione, con relativo programma gestionale. Le convenute si costituirono negando ogni responsabilità: in particolare la Profax sostenne che il programma (software) dalla medesima installato aveva sempre funzionato e che le disfunzioni semmai avrebbero dovuto imputarsi ai sistemi di controllo elettronico, (hardware) forniti dalla Siemens che chiamò in garanzia. La Egger, pur richiamando l’esito positivo del collaudo eseguito, chiese di essere manlevata dalla propria assicurazione Winterthur; le chiamate, costituendosi a loro volta, conclusero per il rigetto delle domande contro loro rispettivamente rivolte.

L’adito Tribunale, all’esito dell’istruttoria – nel corso della quale fu eseguita anche una consulenza tecnica sull’efficienza dei macchinari -, con sentenza n. 187/2004, dichiarò che la responsabilità dei danni subiti al prodotto immagazzinato era da attribuire alla sola Profax, – non avendo previsto nel proprio programma un ulteriore sistema di controllo – che condannò al relativo risarcimento.

La Corte di Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, pronunziando sentenza n. 57/2005, respinse l’impugnazione della Pro fax, statuendo che la Recla, allorquando aveva acquistato il sistema dall’appellante, aveva ritenuto di acquistare quanto di più perfezionato vi fosse sul mercato in materia di controllo delle celle di refrigerazione – essendo produttore di rilievo nazionale di carne suina – e quindi avrebbe dato per scontato che lo stesso fosse fornito anche di un sistema di autocontrollo che, se presente, avrebbe scongiurato il lamentato disfunzionamento nelle celle frigorifere – tanto più che il sistema era completamente automatizzato; giudicò altresì la Corte territoriale che fosse affidabile la quantificazione del danno operata dall’ausiliare del giudice, pur se facente riferimento ad un prezzo medio di vendita del prodotto poi risultato ammalorato.

La Profax ha proposto ricorso in cassazione, variamente articolato ed illustrato da memoria; le altre parti si sono costituite resistendo al gravame, la Aurora Assicurazioni – già Winterthur – ha altresì proposto ricorso incidentale subordinato; la Egger ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Riuniti i ricorsi a sensi dell’art. 335 c.p.c., si osserva quanto segue.

1 – La società ricorrente, lamentando la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto; omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5, 1 cpv.) ha fatto valere: sull’an debeatur: 1 – l’erroneo inquadramento, da parte della Corte territoriale, della acquirente Recla come consumatore, ai sensi dell’art. 1519 c.c.: 2 – la violazione dell’art. 112 c.p.c. – e per conseguenza, degli artt. 1490 o 1512 c.c. – per aver ritenuto, senza che fosse stata avanzata eccezione o domanda in merito, che la originaria attrice avesse eccepito di aver ricevuto merce priva delle qualità promesse (il sistema di autodiagnosi della temperatura); 3 – la difettosa applicazione della ripartizione dell’onere della prova in materia di inadempimento delle obbligazioni, dovendo l’acquirente fornire la dimostrazione dell’addebito alle società convenute del malfunzionamento dell’impianto; 4 – la pretermissione dell’esame della consulenza tecnica di parte dalla quale sarebbe emerso che la disfunzione sarebbe stata addebitabile ai termostati installati dalla società Egger; 5 – la mancata valutazione delle deposizioni testimoniali – con connessa violazione dell’art. 116 c.p.c. – relative alla funzione dei termostati ed alla loro taratura da parte del titolare della società legger come pure la omessa delibazione della dichiarazione del legale rappresentante della Recla – avente valore confessorio- in sede di interrogatorio formale, relativa alla “corresponsabilità” dell’originaria attrice nella posa in opera dell’intero impianto; 6 – il mancato esame dell’eccezione di limitazione del risarcimento del danno a quelle sole conseguenze che la Recla stessa non avrebbe potuto evitare usando dell’ordinaria diligenza (vale a dire meglio tarando il sistema o controllandone più assiduamente il funzionamento), anche in considerazione del fatto che la committente, violando espressamente quanto previsto dalla L. n. 46 del 1990 neppure avrebbe incaricato terzi di provvedere ad un idoneo progetto; sul quantum debeatur: 7 – l’erronea quantificazione del danno senza considerare che l’ammaloramento aveva riguardato il prodotto conservato in 2 celle frigorifere su 10, nonchè l’eterogeneità dei prezzi (oltretutto di rivendita) sul mercato del prodotto ammalorato; 8 – la mancata valutazione della chiamata in garanzia della Siemens, produttrice dei sistemi installati.

2- I motivi sopra esposti sono in parte inammissibili ed in parte infondati.

2/a – La Corte intende innanzi tutto dare continuità al principio secondo il quale non ricorre la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 allorchè la Corte territoriale, come nel caso di specie, nel prendere in esame i dati istruttori, ha dato conto delle proprie scelte con motivazione coerente e idonea a manifestare il percorso logico seguito, atteso che il vizio denunciato non può consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, mentre alla Corte di Cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito (così Cass 10.657/2010;

cui adde, ex multis: Cass. 18.119/2008; Cass. 7972/2007;

15.489/2007).

2/b – I motivi da 1 a 6 si concretizzano dunque in una richiesta di diversa valutazione delle emergenze di causa, senza che parte ricorrente abbia prospettato alcun vizio logico nel ragionamento del giudice di appello – delle scelte interpretative di essi più sopra s’è detto.

3 – Ad identica conclusione deve pervenirsi nella prospettiva della generica deduzione di violazione di legge: invero i punti sui quali è caduta la censura del ricorrente, o riguardano affermazioni non presenti in sentenza – cfr la ritenuta applicazione della normativa in favore del consumatore di cui sub 1; la deduzione della, mai prima affrontata, violazione della L. n. 46 del 1990 al pari della limitazione del risarcimento ai danni non evitabili dal creditore di cui sub 6 – o sono frutto di non condivisibile interpretazione della pronunzia del giudice del gravame – come nel caso del dedotto vizio di ultrapetizione di cui sub 2, che non tiene conto dell’originaria domanda della Recla – o partono da assunti di diritto erronei – come nel caso del vizio sub 3 in merito alla ripartizione dell’onere della prova in caso di inadempimento che, con costante giurisprudenza, sin dalla fondamentale sentenza delle Sezioni Unite 13.533/2001 (per arrivare, tra le più recenti ed in una linea di ininterrotta continuità, a Cass. 7993/2010), gravava sul convenuto assunto inadempiente;

4 – Anche le censure relative alla prova del danno – punto 7 – sono affette da analoga infondatezza in quanto non è stata riportata in ricorso la consulenza tecnica utilizzata dal giudice di merito, così che non era delibabile il vizio dedotto di sostanziale ultrapetizione, relativo alla quantità di merce ammalorata nè il ricorrente ha esaminato criticamente le pur diffuse motivazioni esposte ai foll. 15 e 16 della sentenza di appello a giustificazione dei criteri di liquidazione adottati; la Corte non ha poi correttamente inteso l’oggetto della domanda che, per come emerge dalla narrativa degli atti prodotti, era il mancato guadagno che la Recla avrebbe potuto ricavare dal prodotto stagionato una volta immesso sul mercato.

5 – Inammissibile, in quanto attinente al merito, è infine la doglianza circa la mancata condanna della Siemens, non senza osservare che la responsabilità della Profax fu collegata a vizi del programma e non già all’hardware fornito dalla chiamata in causa.

6 – Il ricorso incidentale subordinato della Aurora Assicurazioni è assorbito. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della Profax come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione:

Riunisce i ricorsi; respinge il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale subordinato; condanna la srl Profax al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore delle parti costituite che liquida per ciascuna di esse in Euro 4.600,00 per onorari ed Euro, 200,00 per spese vive, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 20 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011

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