Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5262 del 04/03/2010

Cassazione civile sez. I, 04/03/2010, (ud. 26/11/2009, dep. 04/03/2010), n.5262

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26575/2007 proposto da:

A.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MUGGIA 45,

presso lo studio dell’avvocato D’ADDABBO MARIA, rappresentata e

difesa dall’avvocato CARANZANO Roberto, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto V.G. 454/06 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

30.1.07, depositata il 14/02/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE.

E’ presente il p.g. in persona del Dott. MARCO PIVETTI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: ” A.E. ricorre per cassazione avverso il decreto 14 febbraio 2007 con cui la Corte d’appello di Torino ha rigettato il reclamo avverso il decreto del Tribunale di Asti di rigetto del ricorso avverso il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno emesso dal Questore di Torino.

Osserva:

In violazione del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, il ricorso è stato notificato all’avvocatura distrettuale anzichè a quella generale dello Stato;

Versandosi in un’ipotesi di nullità della notificazione, ne va ordinata la rinnovazione, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., in assegnando termine;

Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, ricorrendo i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c.”.

2.- Il Collegio ritiene di non poter condividere il contenuto della relazione alla luce della più recente giurisprudenza delle Sezioni unite in tema di ragionevole durata del processo e considerata l’inammissibilità del ricorso per totale mancanza dei quesiti ex art. 366 bis c.p.c..

Va ricordato, infatti, che “il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall’art. 111 Cost., comma 2, e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali) impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall’art. 101 cod. proc. civ., da effettive garanzie di difesa (art. 24 Cost.) e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità (art. 111 Cost., comma 2), dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti” (Sez. U., Sentenza n. 26373 del 03/11/2008). Principio che ha consentito alle Sezioni unite di dichiarare l’inammissibilità del ricorso ritenendo superflua la concessione di un termine per la notifica, omessa, del ricorso per cassazione alla parte totalmente vittoriosa in appello.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2010

 

 

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