Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5261 del 25/02/2021
Cassazione civile sez. III, 25/02/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 25/02/2021), n.5261
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 6005/2019 proposto da:
AMISSIMA VITA ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA,
V. S. TOMMASO D’AQUINO 80, presso lo studio dell’avvocato SEVERINO
GRASSI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
R.A.M.P., G.S., GR.SI.,
elettivamente domiciliati in ROMA, V.LE DELL’UMANESIMO 69, presso lo
studio dell’avvocato CARMELA DEL PRETE, che li rappresenta e
difende;
– controricorrenti –
e contro
BANCA CARIGE SPA, CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 4666/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 06/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
02/12/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
la Corte, rilevato che la decisione impugnata è stata emessa da un collegio composto da due magistrati togati e un magistrato onorario che risulta relatore ed estensore della sentenza;
considerato che sulla questione della conformità alla Costituzione della normativa che prevede la partecipazione di un magistrato onorario a una decisione collegiale si dovrà pronunciare la Corte Costituzionale, investita da questa Corte, in via incidentale (r.g. 84/2020), della questione di legittimità costituzionale del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 62, comma 1, art. 65, commi 1 e 4, art. 66, art. 67, commi 1 e 2, art. 68, comma 1, art. 72, comma 1 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito, con
modificazioni, nella L. 9 agosto 2013, n. 98, relativamente alla parte in cui dette norme conferiscono al “giudice ausiliario” lo “status” di componente dei collegi nelle sezioni in cui articolata la Corte d’appello, e ciò per contrasto con l’art. 102 Cost., comma 1 e art. 106 Cost., commi 1 e 2;
ritenutane l’opportunità.
PQM
Rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa che sulla questione si pronunci la Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione terza Civile, il 2 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021