Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5261 del 25/02/2021

Cassazione civile sez. III, 25/02/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 25/02/2021), n.5261

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 6005/2019 proposto da:

AMISSIMA VITA ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA,

V. S. TOMMASO D’AQUINO 80, presso lo studio dell’avvocato SEVERINO

GRASSI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

R.A.M.P., G.S., GR.SI.,

elettivamente domiciliati in ROMA, V.LE DELL’UMANESIMO 69, presso lo

studio dell’avvocato CARMELA DEL PRETE, che li rappresenta e

difende;

– controricorrenti –

e contro

BANCA CARIGE SPA, CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4666/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/12/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

la Corte, rilevato che la decisione impugnata è stata emessa da un collegio composto da due magistrati togati e un magistrato onorario che risulta relatore ed estensore della sentenza;

considerato che sulla questione della conformità alla Costituzione della normativa che prevede la partecipazione di un magistrato onorario a una decisione collegiale si dovrà pronunciare la Corte Costituzionale, investita da questa Corte, in via incidentale (r.g. 84/2020), della questione di legittimità costituzionale del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 62, comma 1, art. 65, commi 1 e 4, art. 66, art. 67, commi 1 e 2, art. 68, comma 1, art. 72, comma 1 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito, con

modificazioni, nella L. 9 agosto 2013, n. 98, relativamente alla parte in cui dette norme conferiscono al “giudice ausiliario” lo “status” di componente dei collegi nelle sezioni in cui articolata la Corte d’appello, e ciò per contrasto con l’art. 102 Cost., comma 1 e art. 106 Cost., commi 1 e 2;

ritenutane l’opportunità.

PQM

Rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa che sulla questione si pronunci la Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione terza Civile, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA