Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5261 del 01/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 01/03/2017,  n. 5261

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 12133/2016 proposto da:

FRANTUMAZIONI 3000 SRL in persona dell’Amministratore Unico e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

COLA DI RIENZO, 149, presso lo studio dell’avvocato ROCCO MACCARONE,

che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo procuratore speciale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONIDA BISSOLATI 76, presso

lo studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che la

rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

– resistente –

e contro

COMUNE DI (OMISSIS), REGIONE LAZIO, ACEA SPA;

– intimati –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. ALBERTO

CARDINO che chiede che codesta Suprema Corte, annullata l’ordinanza

impugnata, voglia dichiarare la competenza del Tribunale di Tivoli,

assumendo i provvedimenti di cui all’art. 49 c.p.c., comma 2;

avverso la sentenza n. 817/2016 del TRIBUNALE di TIVOLI, depositata

il 21/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/01/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA

CIRILLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La s.r.l. Frantumazioni 3000 ha convenuto in giudizio il Comune di (OMISSIS), davanti al Tribunale di quella città, chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni subiti dall’autovettura di proprietà dell’attrice a seguito dell’allagamento della sede stradale dovuto ad un violento ed eccezionale temporale abbattutosi sulla città di (OMISSIS), con conseguente rottura dei tombini e mancato funzionamento delle pompe idrovore.

Si è, costituito in giudizio il Comune convenuto, eccependo preliminarmente l’incompetenza per materia del Tribunale adito, chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda e sollecitando la chiamata in causa dell’Acea Ato 2 s.p.a., della Fondiaria Assicurazioni s.p.a. e della Regione Lazio.

Si sono costituite tutte le parti chiamate in causa, associandosi alla linea difensiva del Comune di (OMISSIS).

Con sentenza del 21 aprile 2016 il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza per materia per essere competente, a suo avviso, il Tribunale regionale delle acque pubbliche di Roma, in quanto la domanda risarcitoria si fondava sul “mancato adempimento delle procedure finalizzate ad evitare l’allagamento dell’area (via (OMISSIS)), come reso possibile a seguito della realizzazione di opere pubbliche finalizzate al drenaggio ed al convogliamento delle acque in circostanze di necessità”. La sentenza ha anche condannato la società attrice al pagamento delle spese di giudizio nei confronti di tutte le parti costituite.

2. Contro la sentenza del Tribunale di Tivoli propone regolamento di competenza la s.r.l. Frantumazioni 3000 con atto affidato a tre motivi, ritenendo che la competenza spetti al Tribunale di Tivoli originariamente adito.

Ha presentato memoria difensiva la Unipolsai Assicurazioni s.p.a., chiedendo che il regolamento venga respinto, confermando la competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche di Roma.

Il P.M. presso quest’Ufficio ha chiesto che il regolamento di competenza d’ufficio venga deciso nel senso auspicato dalla società ricorrente, cioè indicando come competente il Tribunale di Tivoli.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si osserva che la decisione del Tribunale sarebbe errata ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 1999, n. 238, art. 1.

2. Con il secondo motivo si osserva che la competenza del Tribunale di Tivoli sussisterebbe ai sensi al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 140, comma 1, lett. e) (t.u. acque).

3. Con il terzo motivo si censura la decisione nella parte in cui ha condannato la società oggi ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Rileva la società ricorrente, innanzitutto, che il Tribunale di Tivoli avrebbe erroneamente indicato che la domanda risarcitoria si fondava sul mancato adempimento delle procedure finalizzate ad evitare l’allagamento dell’area, mentre essa si fondava sulle conseguenze di un temporale eccezionale abbattutosi sulla città di Tivoli in data 24 luglio 2010, che aveva determinato l’allagamento della sede stradale.

Ciò premesso, la s.r.l. Frantumazioni 3000 osserva che, a norma del D.Lgs. n. 238 del 1999, art. 1, che ha abrogato l’art. 1 del t.u. acque, non possono considerarsi pubbliche le acque piovane non ancora convogliate in corsi d’acqua o non raccolte in invasi o cisterne.

Ne consegue che la competenza del TRAP di Roma non potrebbe sussistere né in riferimento alla natura pubblica delle acque né in relazione all’ipotesi di cui all’art. 140, comma 1, lett. e), del tu. acque. Ed infatti, alla luce della giurisprudenza della Corte di cassazione sul punto, la competenza spetta al giudice speciale solo a condizione che i danni lamentati derivino da esecuzione o manutenzione di opere riguardanti il regime delle acque pubbliche, rimanendo invece affidate alla competenza del giudice ordinario le controversie che si ricolleghino solo occasionalmente con il governo delle acque o che abbiano ad oggetto comportamenti connotati da semplice incuria. Alla luce di siffatto orientamento, la società ricorrente sostiene che la competenza del giudice specializzato dovrebbe essere esclusa nella causa in esame.

4. Osserva la Corte che i motivi di ricorso, la cui trattazione può avvenire in modo unitario stante l’evidente connessione, sono fondati.

4.1. Occorre innanzitutto ribadire che in materia di competenza trova applicazione il c.d. principio di prospettazione secondo cui, in ossequio all’art. 10 c.p.c., che detta una regola di portata generale, la competenza si determina in base alla domanda giudiziale come formulata dall’attore, senza che rilevino le contestazioni del convenuto (ordinanze 26 marzo 2014, n. 7182, e 9 novembre 2016, n. 22816).

Nel caso in esame, dalla lettura dell’atto di citazione che ha dato inizio alla causa davanti al Tribunale di Tivoli emerge senza possibilità di dubbio che la s.r.l. Frantumazioni 3000 ha posto a fondamento della domanda di risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura il “completo allagamento della carreggiata a seguito del forte temporale che stava colpendo la zona (con rottura dei tombini della rete fognaria e mancato funzionamento delle pompe idrovore)”. Da ciò consegue che non hanno alcun rilievo, ai fini della determinazione della competenza, le considerazioni, ribadite anche in questa sede dalla Unipolsai Assicurazioni s.p.a., secondo cui il danno lamentato dalla società attrice sarebbe da ricondurre alla presenza di un muro, costruito per conto della Regione Lazio allo scopo di contenimento delle acque del fiume (OMISSIS).

4.2. Tanto premesso in ordine all’esatta individuazione della domanda giudiziale, rileva il Collegio che ai fini della determinazione del giudice competente occorre richiamare la sentenza 20 gennaio 2006, n. 1066, delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo la quale ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933, art. 140, comma 1, lett. e), la ripartizione della competenza fra il giudice ordinario e il tribunale regionale delle acque pubbliche, nelle controversie aventi per oggetto il risarcimento dei danni derivanti da atti posti in essere dalla P.A., deve essere effettuata nel senso di attribuire alla competenza dei tribunali regionali delle acque le domande in relazione alle quali l’esistenza dei danni sia ricondotta alla esecuzione, alla manutenzione e al funzionamento dell’opera idraulica, mentre debbono essere riservate alla cognizione del giudice in sede ordinaria le controversie aventi per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque. Ciò in quanto la competenza del giudice specializzato si giustifica in presenza di comportamenti, commissivi o omissivi, che implichino apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l’attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della P.A. dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche.

Nel caso in esame, invece, per le ragioni in precedenza indicate, non è in discussione l’esecuzione, la manutenzione o il funzionamento di un’opera idraulica, bensì la responsabilità dell’Amministrazione comunale per danni che si collegano, nell’assunto della società attrice, al verificarsi di un temporale di particolare violenza a fronte del quale si erano rotti i tombini e non erano funzionate le pompe idrovore. Sicché va innanzitutto richiamata la sentenza 6 febbraio 2007, n. 2566, la quale ha affermato che la domanda di risarcimento per i danni che si assumono derivati al proprietario di un immobile in virtù della inadeguata efficienza del sistema di smaltimento delle acque piovane defluenti da strade comunali, riguardando la violazione del principio del neminem laedere, appartiene alla competenza del giudice ordinario.

Analogamente, l’ordinanza 5 settembre 2012, n. 14883, di questa Corte, facendo propri i principi già enunciati dalle Sezioni Unite, ha chiarito che le acque, piovane e nere, convogliate nelle fognature non sono annoverabili tra le acque pubbliche, per difetto del fondamentale requisito, stabilito dal R.D. n. 1755 del 1933, art. 1, dell’attitudine ad usi di pubblico generale interesse, rimasto fermo anche dopo l’entrata in vigore della legge 5 gennaio 1994, n. 36; invero il D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238, art. 1, conferma, per espressa esclusione, che non possono essere considerate acque pubbliche le acque meteoriche refluenti nella rete fognaria, come tali destinate, insieme con i liquami pure ivi convogliati, al mero smaltimento, senza possibilità di sfruttamento a fini di pubblico generale interesse, per cui la rete fognaria non può considerarsi opera pubblica ai sensi del R.D. n. 1755 del 1933, art. 140. Nello stesso senso è anche l’ordinanza 9 novembre 2012, n. 19575, secondo cui è competente il giudice ordinario, e non il tribunale delle acque, a conoscere della domanda di risarcimento del danno aquiliano causato da una tracimazione dell’impianto fognario pubblico, in conseguenza di eventi atmosferici.

5. In conclusione, il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata. Il giudice competente è individuato nel Tribunale ordinario di Tivoli, davanti al quale le parti riassumeranno la causa nei termini di legge; quel Tribunale provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di regolamento di competenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale ordinario di Tivoli, al quale rimette anche la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 3 Civile, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2017

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