Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5260 del 26/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/02/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 26/02/2020), n.5260

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30127-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

EDIL COFAR SOC. COOP. RISCOSSIONE SICILIA SPA AGENTI RISCOSSIONE

PROVINCIA di SIRACUSA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3528/4/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA, depositata

il 18/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La società Edil Cofar soc. cooperativa a r.l. impugnava la cartella notificata il 23.5.2006 conseguente all’iscrizione a ruolo delle somme dovute per Irpeg, ILor e ritenute alla fonte dovute per gli anni 1990, 1991 e 1992. Sosteneva, fra l’altro, a contribuente che l’amministrazione era incorsa in decadenza per aver notificato tardivamente la cartella.

La commissione tributaria provinciale di Siracusa accoglieva il ricorso con sentenza confermata dalla CTR Sicilia. Con la pronunzia indicata in epigrafe la CTR ha escluso che ai fini della tempestività della Pretesa fiscale potessero operare, in favore dell’amministrazione, le sospensioni e le proroghe dei termini previste nelle varie disposizioni succedutesi nel tempo in relazione al sisma del 1990 se riferite ai soggetti che, come la contribuente, non si erano mai avvalse delle anzidette sospensioni.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Le parti intimate non si sono costituite.

Con il primo motivo si deduce la violazione della L. n. 388 del 2000, art. 138, nonchè del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-bis. La CTR avrebbe omesso di considerare che 1 termine di decadenza sarebbe prorogato in relazione a quanto fissato dall’art. 138, ult. cit., che ha prorogato i termini di pagamento fino al 15.12.2003, rendendo così tempestiva” nel caso di specie, la notifica della cartella avvenuta il 21; maggio 2006.

La censura è infondata.

Ed invero, quanto questa Corte ha già affermato il principio secondo cui “In tema di accertamento e riscossione tributaria, la sospensione dei relativi termini prevista dal O.M. coordinamento protezione civile 21 dicembre 1990, n. 2057, in occasione del sisma della Sicilia orientale del 13 dicembre 1990 – che ha disposto la sospensione dei “termini, anche processuali, relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributarla nei confronti di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici, anche agli effetti dell’accertamento e della riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali” – è un effetto conseguente alla sospensione dei termini, a carico del contribuente, per gli adempimenti e versamenti di natura tributaria, che non ha carattere automatico, ma facoltativo, richiedendo un’apposita domanda, sicchè l’Amministrazione, ove non fornisca la prova che il contribuente si sia avvalso della facoltà di fruire di tale beneficio, resta soggetta ai termini ordinari” (Cass. n. 2434 dè 31/01/2017; Cass. n. 9891 del 05/05/2011). Orbene, nei caso di specie, la CTR ha dato atto che la parte contribuente non si era avvalsa della sospensione, di guisa che va esclusa l’applicazione della sospensione in favore dell’ufficio.

Va poi ricordato, quanto all’ulteriore censura esposta dalla ricorrente, il quadro normativo di riferimento e, in particolare, i primi tre commi dell’art. 138, a cui tenore:

“1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e:115 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catana” Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell’O.M. 21 dicembre 1990, n. 2057, art. 3, pubblicata nella G.U. n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, versando l’ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, entro il 15 dicembre 2002.

2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 possono essere versate fino ad un massimo di dodici rate semestrali, di pari importo. La prima rata deve essere versata entro il termine di cui al comma 1.

3. Le somme dovute dai contribuenti di cui al comma 1, e non versate, sono recuperate mediante iscrizioni in ruoli da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza dell’ultima rata”.

Orbene, alla luce di tale normativa, le argomentazioni della difesa erariale non sono condivisili.

Infatti, la L. n. 388 del 2000, art. 138, comma 3, prevede un termine di decadenza (riferito, peraltro, alla data di esecutività del ruolo, non alla data di notifica della cartella) per l’azione di riscossione delle somme insolute dovute dal contribuente a seguito della regolarizzazione” da effettuare entro il 15 dicembre 2002, prevista dallo stesso articolo, comma 1.

Questa disposizione, dunque, non può in alcun modo valere per fare rivivere obbligazioni tributarie per le quali, al 15 dicembre 2002, l’amministrazione finanziaria fosse decaduta dall’azione di riscossione, com’è avvenuto nella presente fattispecie, secondo l’accertamento operato dal giudice di merito, dovendosi aderire alla tesi dell’applicazione retroattiva del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-bis – cfr. Cass. n. 932/2019 -.

Peraltro, come chiarito da Cass., n. 2211/2019 in una vicenda sovrapponible a quella qui in esame, “la L. n. 388 del 2000, art. 138, commi 1 e 2, ha conferito ai soggetti colpiti dal sisma del 1990 la facoltà di regolarizzare le proprie posizioni fiscali versando l’ammontare dovuto per ciascun tributo con possibilità di rateizzare l’importo fino ad un massimo di 12 rate semestrali che cui l’ultima scadeva il 15 giugno 2008; l’art. 138, comma 3, prevede che le somme dovute dai contribuenti e non versate sono recuperate mediante iscrizioni in ruolo da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza dell’ultima rata, e dunque entro il 31 dicembre 2009. L’agenzia delle entrate sostiene che tale sospensione dei termini è stata concessa alla generalità dei contribuenti colpiti dal sisma del 1990 e solamente coloro che hanno versato i tributi secondo i termini e le modalità ordinarie sono esclusi da tale sospensione in quanto, per essi, non è ipotizzabile alcuna iscrizione a ruoto. Ne conseguirebbe la soggezione del contribuente alla speciale disciplina introdotta dall’art. 138, comma 3, sicchè il termine di decadenza per la notifica della cartella sarebbe stato quello del 31 dicembre 2009. Sennonchè questa Corte ha già avuto modo di precisare che il nuovo termine decadenziale previsto dalla L. n. 388 del 2000, comma 3, non può che essere riferito all’omesso adempimento dei pagamenti dovuti per effetto de la richiesta di regolarizzazione previsto dal comma 1 della stessa norma (Cass. n. 7274 del 27/03/2014). Ne consegue che nel caso ci specie, ove non vi è prova che il contribuente abbia inteso avvalersi della regolarizzazione prevista dalla L. n. 388 del 2000, art. 3, non si applica la proroga fino al 31 dicembre 2009 per l’iscrizione a ruolo e la decadenza si era già maturata al momento della notifica della cartella per cui è causa, effettuata il 9 novembre 2006.”.

Ne consegue che in tema di riscossione delle imposte sui redditi, la disciplina di cui al D.L. n. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, convertito, con modificazioni” dalla L. 31 luglio 2005, n. 156, relativo alla fissazione dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento, troia applicazione anche con riferimento ai tributi dovuti dai contribuenti coinvolti nel sisma del 1990, in quanto la L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 138, comma 3, nel consentire un’ampia rateizzazione per il versamento di tali tributi, non ha, par ciò solo, prorogato il termine entro cui l’atto impositivo deve essere emesso dall’Ufficio – cfr. Cass. n. 31625/2018 -.

Da ciò consegue l’infondatezza del profilo censorio anche sotto il profilo della violazione della L. n. 388 del 2000, art. 133, comma 3.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione dell’art. 2697 c.c., della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, della l. n. 190 del 2004, art. 1, comma 665, della VI direttiva n. 77/388/CEE e del Reg. CE n. 717/2014. La CTR avrebbe dovuto disapplicare la normativa interna nella parte in cui prevede un termine di decadenza e prescrizione della pretesa fiscale relativa ad un aiuto di stato illegittimamente concesso, circostanza ricorrente nel caso di specie.

La censura è infondata.

Nel caso di specie, in verità, la controversia attivata dall’amministrazione non atteneva all’illegittima concessione di un aiuto di Stato ma, semmai, al mancato pagamento di imposte ritenute dovute dall’amministrazione ma dalla stessa tardivamente reclamate nei confronti del a parte contribuente. Dacchè non si pone alcuno dei problemi prospettati dalla ricorrente.

Nulla sulle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2020

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