Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5260 del 25/02/2021

Cassazione civile sez. III, 25/02/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 25/02/2021), n.5260

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 13853/2018 proposto da:

R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO MESSICO 7,

presso lo studio dell’avvocato PIERO LORUSSO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LAURA TOTINO;

– ricorrenti –

e contro

CGC DI S.R. & C. SAS;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1752/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 08/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/12/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

la Corte, rilevato che la decisione impugnata è stata emessa da un collegio composto da due magistrati togati e un magistrato onorario che risulta relatore ed estensore della sentenza;

considerato che sulla questione della conformità alla Costituzione della normativa che prevede la partecipazione di un magistrato onorario a una decisione collegiale si dovrà pronunciare la Corte Costituzionale, investita da questa Corte in via incidentale (r.g. 84/2020), della questione di legittimità costituzionale del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 62, comma 1, art. 65, commi 1 e 4, art. 66, art. 67, commi 1 e 2, art. 68, comma 1, art. 72, comma 1 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2013, n. 98, relativamente alla parte in cui dette norme conferiscono al “giudice ausiliario” lo “status” di componente dei collegi nelle sezioni in cui è articolata la Corte d’appello, e ciò per contrasto con l’art. 102 Cost., comma 1 e art. 106 Cost., commi 1 e comma 2;

ritenutane l’opportunità.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa che sulla questione si pronunci la Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

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