Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5260 del 01/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 01/03/2017, (ud. 10/01/2017, dep.01/03/2017), n. 5260
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23558-2015 proposto da:
AGRATI HOLDING SPA, nella sua qualità di successore a titolo
universale della società incorporata Finsaco Spa, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DELLA MERCEDE 11, presso lo studio
dell’avvocato MARIO CANNATA, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato CINZIA ANGELICO giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA SPA in persona del Direttore
Generale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI, 73,
presso lo studio dell’avvocato ANDREA FIORI che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ANDREA VALENTI giusta procura in
calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1888/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO del
2/03/2015, depositata il 30/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. CIRILLO
FRANCESCO MARIA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 30 aprile 2015, confermando quella di primo grado emessa dal Tribunale di Milano, ha accolto l’opposizione a precetto proposta dalla Banca popolare commercio e industria s.p.a. nei confronti della s.p.a. l’insaco, dichiarando l’inesistenza di alcun debito residuo della parte opponente al momento della pronuncia, ed ha condannato l’appellante Finsaco al pagamento delle ulteriori spese del grado.
2. Contro la sentenza d’appello ricorre la Agrati holding s.p.a., in qualità di successore a titolo universale della s.p.a. l’insaco, con un complesso atto affidato a quattro motivi.
Resiste la Banca popolare commercio e industria s.p.a. con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380 – bis c.p.c..
I società ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Collegio ha raccomandato che la motivazione del presente provvedimento sia redatta in forma semplificata.
2. Il ricorso è inammissibile.
La stessa parte ricorrente, infatti, dà atto che la sentenza impugnata, depositata il 30 aprile 2015, è stata notificata nei suoi confronti il successivo 30 giugno 2015; e tanto è confermato dagli atti, dai quali risulta che la notifica fu compiuta a cura dell’Avv. Andrea Valenti, difensore della Banca oggi controricorrente, nella data suindicata.
Il ricorso per cassazione è stato spedito per la notifica, invece, soltanto in data 29 settembre 2015 ed è pertanto tardivo; poichè, infatti, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, nei giudizi di opposizione all’esecuzione non si applica alcuna sospensione feriale dei termini – e tale previsione vale anche per il giudizio di cassazione (sentenza 8 aprile 2014, n. 8137) – il ricorso avrebbe dovuto essere notificato nei sessanta giorni decorrenti dalla data del 30 giugno 2015 (v., tra le altre, l’ordinanza 22 ottobre 2014, n. 22484).
3. Il ricorso, pertanto, è inammissibile.
A tale pronuncia segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in conformità ai parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55.
Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento) delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 5.700, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 10 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2017