Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 526 del 12/01/2011

Cassazione civile sez. III, 12/01/2011, (ud. 15/11/2010, dep. 12/01/2011), n.526

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8205/2009 proposto da:

D.A. (OMISSIS), D.E.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TACITO 23,

presso lo studio dell’avvocato VESPAZIANI Giovanni, che li

rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.R.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA PINEROLO 43, presso lo studio dell’avvocato LATELLA

Stefano, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3863/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione Seconda Civile, emessa il 29/05/2008, depositata il

02/10/2008 R.G.N. 4218/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

15/11/2010 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso con il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I fatti di causa possono così ricostruirsi sulla base della sentenza impugnata.

Con citazione del 30 ottobre 2000 D.E. e A. hanno proposto opposizione all’atto di precetto notificato a istanza di C.R.M. per il pagamento della somma portata da venti pagherò cambiari. Hanno eccepito in primo luogo l’invalidità dell’atto, in quanto sottoscritto da procuratore privo di ius postularteli. Hanno anche opposto l’inesigibilità del credito, in quanto cinque della cambiali azionate non erano ancora scadute. Nel merito hanno dedotto che il credito azionato doveva ritenersi estinto per compensazione con altro credito da essi vantato nei confronti del creditore procedente.

Ha resistito la C., chiedendo il rigetto di tutte le avverse istanze.

Con sentenza del 16 aprile 2003 il Tribunale di Rieti ha dichiarato nullo e inefficace il precetto impugnato; ha rigettato ogni altra domanda; ha condannato l’opposta al pagamento delle spese processuali.

Proposto dai D. gravame, la Corte d’appello, in data 2 ottobre 2003, lo ha respinto.

Avverso detta pronuncia propongono ricorso per cassazione E. e D.A., formulando cinque motivi.

Resiste con controricorso C.R.M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Col primo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 112, 324, 329, 342 e 345 cod. proc. civ.. Oggetto della censura è l’affermazione della Corte d’appello secondo cui correttamente il Tribunale aveva pronunciato anche sulla eccezione di compensazione.

Evidenziano che nell’atto di gravame avevano segnatamente evidenziato che la sua proposizione, e il correlativo motivo di opposizione alla esecuzione, era avvenuta solo in via gradata e subordinata, rispetto ai motivi di opposizione agli atti esecutivi. La correttezza di tale prospettiva era del resto confermata dal fatto che il giudice di prime cure aveva espressamente enunciato che l’esame della eccezione di compensazione avveniva per completezza di esposizione, riconoscendo il valore assorbente e decisivo dei rilievi svolti sui motivi di opposizione agli atti esecutivi.

In tale contesto non poteva la Corte d’appello procedere a una nuova interpretazione e qualificazione del cumulo delle varie opposizioni proposte, in difformità da quella fatta propria dal giudice di prime cure, in violazione del principio tantum devolutum quantum appellatum.

1.2 Col secondo mezzo gli impugnanti lamentano violazione dell’art. 276 cod. proc. civ., per avere il giudice di merito esaminato l’eccezione di compensazione benchè essa sfugga al canone processuale della ragione più liquida, e rappresenti pertanto un tipo di eccezione che il giudice deve considerare sempre per ultima, trattandosi di eccezione necessariamente subordinata ex lege.

1.3 Col terzo motivo i ricorrenti deducono vizi motivazionali con riferimento alla interpretazione data dal giudice di merito al cumulo di domande proposte con l’atto di opposizione. Siffatta interpretazione, basata sul senso letterale di singole espressioni avulse dal tenore complessivo dell’atto processuale, sarebbe avvenuta in violazione dei criteri ermeneutici dettati dall’art. 1362 cod. civ., e segg., norme che presidiano non solo l’esegesi degli atti negoziali, ma anche quella delle domande giudiziali. In tale contesto la parola comunque utilizzata nelle conclusioni per sollecitare la pronuncia sulla eccezione di compensazione, costituiva una semplice improprietà lessicale, avente mero valore rafforzativo della fondatezza del proposto mezzo, e non già valore indicativo del carattere autonomo della sollecitata pronuncia.

1.4 Col quarto si deduce violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., per non avere la Curia capitolina considerato che il criterio dell’interpretazione complessiva dell’atto è ancor più stringente quando questi siano atti processuali.

1.5 Col quinto motivo i ricorrenti lamentano violazione dell’art. 1.12 cod. proc. civ., per avere il giudice di merito esaminato e deciso una domanda proposta solo in via subordinata al mancato accoglimento della domanda principale.

2 Le critiche svolte nei motivi, che si prestano a essere esaminate congiuntamente, per la loro evidente connessione, sono infondate.

Esse appaiono finalizzate ad espungere dal thema decidendum del giudizio di merito l’eccezione di compensazione, oggetto di opposizione all’esecuzione, e a tal fine ripropongono, sotto varie angolature, la questione del carattere subordinato del mezzo azionato il quale, essendo stato condizionato al mancato accoglimento dell’opposizione agli atti esecutivi, non poteva essere esaminato dal giudice di merito, una volta ritenuta fondata la tutela proposta in via principale.

La Corte d’appello, andando di contrario avviso, ha invece affermato, con testuali riferimenti al tenore dell’atto introduttivo del giudizio, che gli istanti avevano cumulativamente; formulato sia un’opposizione agli atti esecutivi, sia un’opposizione alla esecuzione, di talchè doverosamente, e non solo per completezza espositiva, il giudice di prime cure aveva esaminato sia l’una che l’altra.

La motivazione della Curia, territoriale resiste alle critiche formulate in ricorso le quali ignorano il principio, assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, e dal quale non v’è ragione di discostarsi, secondo cui l’interpretazione della domanda giudiziale costituisce operazione riservata al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, non è censurabile in sede di legittimità quando sia motivato in maniera congrua e adeguata, avuto riguardo alla formulazione testuale dell’atto nonchè al contenuto sostanziale della pretesa azionata, in relazione alle finalità che la parte intende perseguire (Cass. civ., 9 settembre 2008, n. 22893).

Non è superfluo aggiungere che alquanto oscura è la censura svolta nel secondo mezzo, volta peraltro a prospettare una linea difensiva non menzionata nella sentenza impugnata e quindi nuova: riesce invero difficile comprendere come la parte, che abbia reagito all’esecuzione opponendo in compensazione al credito fatto valere dall’esecutante un suo controcredito, possa poi dolersi dell’esame nel merito del mezzo azionato, deducendo che l’eccezione andava in ogni caso scrutinata per ultima. E invero, posto che, per quanto risulta dagli atti, essa costituiva l’unico motivo addotto a fondamento della proposta opposizione alla esecuzione, la censura si appunta, ancora una volta, contro lo stesso esame del mezzo, tornando a insistere sulla sua proposizione in via gradata, rispetto alla opposizione agli atti esecutivi.

Il ricorso deve in definitiva essere rigettato.

La peculiarità delle questioni consiglia di compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2011

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