Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 526 del 11/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 11/01/2017, (ud. 23/11/2016, dep.11/01/2017),  n. 526

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25274/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CLAUDIO

MONTEVERDI, 16, rappresentata e difesa dall’Avvocato NATOLA

GIUSEPPE, giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1866/2014 della COMMISIONE TRIBUTARIA

REGIONALE SEZIONE DISTACCATA di LECCE del 19/02/2013, depositata il

23/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/11/2016 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerate sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., Delib. di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione, mediante un unico motivo, contro la decisione della CTR pugliese di cui in epigrafe, che aveva accolto l’appello di S.C. avverso la sentenza della CTP di Brindisi. Quest’ultima, a sua volta, aveva respinto il ricorso della S. contro la liquidazione, a regime ordinario, dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria, dovute per l’acquisto di un fondo rustico.

La CTR ha sostenuto che la certificazione era stata richiesta tempestivamente all’Ispettorato Provinciale, e da quest’ultimo rilasciata il 6 ottobre 2004, oltre il termine triennale dalla stipula e registrazione della compravendita del fondo rustico, sicchè il ritardo della contribuente non avrebbe potuto essere attribuito ad inerzia od omissione della stessa.

Con l’unico motivo, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione della L. n. 604 del 2005, artt. 3 e 4. Infatti, il termine di consegna del certificato definitivo sarebbe da considerarsi perentorio, stante la natura decadenziale dello stesso, nè la parte avrebbe provato che il ritardo non era dipeso da una sua negligenza.

L’intimata si è costituita, con rituale controricorso.

Il motivo è fondato.

Il carattere decadenziale del termine per la consegna del certificato definitivo non è mai stato messo in discussione dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema (Sez. 6-5, n. 25438 del 17/12/2015; Sez. 6-5, n. 21980 del 17/10/2014; Sez. 5, n. 10406 del 12/05/2011), che condiziona il mantenimento del diritto ai benefici alla prova del contribuente di aver comunque operato con adeguata diligenza allo scopo di conseguire la certificazione in tempo utile, richiedendola tempestivamente, e che il superamento del predetto termine sia dovuto a colpa degli uffici competenti, avendo gli stessi indebitamente ritardato il rilascio della documentazione.

Come è pacifico, nella specie, l’Ispettorato Provinciale aveva spedito il certificato il 7 ottobre 2004 e dunque entro il termine triennale dalla registrazione dell’atto (12 ottobre 2001). Il termine non è stato dunque superato dalla P.A. competente, anche perchè la contribuente non ha dedotto la tardività della ricezione della missiva, rispetto alla data di spedizione.

In ogni caso, la contribuente avrebbe dovuto dimostrare che il superamento del termine nella consegna del certificato, oltre ad essere dovuto a colpa degli uffici competenti, che avevano indebitamente ritardato il rilascio della documentazione, non sarebbe stato il frutto anche di una condotta personale, avendo ella operato con adeguata diligenza allo scopo di consegnare la certificazione in tempo utile (Sez. 6-5, n. 21980 del 17/10/2014; Sez. 5, n. 10406 del 12/05/2011).

Risulta per converso che, invece di consegnare il certificato immediatamente dopo la ricezione, ella lo aveva trattenuto presso di sè per circa un anno, finchè, allertata dalla notifica dell’avviso di liquidazione (10 settembre 2005), aveva presentato l’atto il successivo 13 settembre 2005. Di tale ritardata consegna non è stata fornita alcuna giustificazione.

Il ricorso va dunque accolto.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, con la reiezione del ricorso introduttivo e la compensazione delle spese di lite dei gradi di merito, in considerazione delle particolari circostanze del fatto.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge il ricorso.

Compensa le spese del merito e dichiara irripetibili quelle del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017

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