Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5259 del 26/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/02/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 26/02/2020), n.5259

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29970-2018 proposto da:

ZAMPOGNAUTO SRL, in persona del legale rappresentante, nonchè i

sigg. Z.L., Z.F., in proprio e nella

qualità di soci, elettivamente domiciliati in ROMA, V.LE GIUSEPPE

MAZZINI 142, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO ALBERTO

PENNISI, rappresentati e difesi dall’avvocato SERGIO ANTONIO MARIA

CACOPARDO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis,

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE di CATANIA, AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1194/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 13/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR della Sicilia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello proposto da Zampagnauto srl, Z.L. e Z.F., contro la sentenza che aveva confermato la legittimità dell’accertamento relativo all’anno 2009.

Secondo la CTR gli elementi forniti dall’ufficio- studi di settore e incongruenza dei ricavi e della redditività- giustificavano la pretesa accertata.

I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, al quale ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate. I ricorrenti hanno altresì depositato tempestiva memoria.

Con il primo motivo si deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 11, lett. d), D.L. n. 331 del 1993, artt. 62 bis e 62 sexies, artt. 2727 e 2729 c.c..

Con il secondo motivo si deduce l’omessa pronunzia su domanda spiegata in grado di appello.

La prima censura è infondata.

Ed invero, giova ricordare che in tema di accertamento mediante studi di settore, al fine di superare la presunzione di reddito determinata dalla procedura standardizzata, grava sul contribuente- quando il contraddittorio sia stato correttamente attivato -Cass. n. 27617 del 30/10/2018 – l’onere di dimostrare, attraverso informazioni ricavabili da fonti di prova acquisite al processo con qualsiasi mezzo, la sussistenza di circostanze di fatto tali da far discostare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento e giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale in virtù di detta procedura-Cass.n. 769/2019-.

Orbene, nel caso di specie nessuna violazione di legge può attribuirsi alla pronunzia impugnata rispetto a quanto dedotto dalla parte ricorrente quanto all’utilizzo degli studi di settore, risolvendosi le diverse censure in contestazioni relative agli ulteriori elementi valorizzati dall’Ufficio prima e dalla CTR poi per ritenere legittima la pretesa in contestazioni alle valutazioni di fatto che, all’evidenza, si sottraggono al controllo da parte di questa Corte.

Tali conclusioni resistono alle prospettazioni difensive esposte in memoria dai ricorrenti introducendo elementi di discussione non oggetto di censura come esposta in ricorso.

E’ invece fondato il secondo motivo di ricorso, non avendo la CTR provveduto ad esaminare la domanda di riduzione delle sanzioni ai sensi del D.Lgs. n. 158 del 2015.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Sicilia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Sicilia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 26 febbraio 2020

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