Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5259 del 06/03/2018


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Cassazione civile, sez. I, 06/03/2018, (ud. 13/12/2017, dep.06/03/2018),  n. 5259

Fatto

La Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 28/3-8/4/2013, ha accolto il reclamo proposto da C.F. e D.G., già soci della s.r.l. (OMISSIS) in liquidazione, ed ha quindi revocato la sentenza dichiarativa di fallimento della società, ritenendo fondata la doglianza relativa alla provenienza del ricorso per fallimento da parte del dipendente delegato di Equitalia, privo del potere di difendersi personalmente, non sanato nè sanabile il difetto di procura ex art. 182 c.p.c., e che la procura speciale, sulla cui base era comparso all’udienza di comparizione l’avv. Russo Frattasi per Equitalia, aveva conferito poteri inquadrabili nell’art. 2204 c.c., comma 2, e non includeva il potere di costituirsi per la società, ma di costituire la società e di promuovere nell’interesse della stessa qualsiasi azione o resistere.

Ricorre Equitalia con ricorso affidato a tre motivi.

Si difende la sola società con controricorso, illustrato con la memoria ex art. 378 c.p.c..

Il Collegio ha disposto la redazione della pronuncia nella forma della motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Col primo motivo, la ricorrente denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 329 c.p.c. e L. Fall., art. 18, e vizio di nullità ex art. 360 c.p.c., n. 4, atteso che la Corte del merito ha premesso che non era stata censurata la statuizione del Tribunale sul difetto di jus postulandi in capo al dipendente, mentre avrebbe dovuto porsi prima la questione della necessità o meno della difesa tecnica nella fase prefallimentare e poi verificare se la partecipazione di un avvocato all’udienza L. Fall., ex art. 15 potesse avere sanato il vizio di assistenza tecnica ex art. 182 c.p.c.; nè la parte aveva reso acquiescenza alla statuizione del Tribunale sulla necessità della difesa tecnica nella fase prefallimentare.

Col secondo motivo, Equitalia si duole della violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 6 e 15, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 87, comma 1, D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 41 e art. 82 c.p.c.; sostiene che nella fase prefallimentare non occorre la difesa tecnica e nel caso, trattandosi di fallimento “fiscale” spetta al concessionario del servizio riscossione tributi di proporre la relativa istanza, senza patrocinio di avvocato, in virtù della disciplina fiscale.

Col terzo, si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 182 c.p.c., e sostiene che la procura in atti conferisce all’avvocato il potere di costituirsi in giudizio per la società.

Alla stregua della ragione più liquida della decisione, il ricorso va agevolmente definito con la valutazione del terzo motivo, da ritenersi fondato.

Va rilevato, in primo luogo, che al procedimento prefallimentare è certamente applicabile l’art. 182 c.p.c., comma 2, costituente norma non eccezionale e suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva ed applicazione analogica (in tal senso, le pronunce Cass. nn. 24485/2016 e 24068/2013, che lo hanno utilizzato in un giudizio di opposizione allo stato passivo; Cass. n. 13711/2014, che ne ha fatto uso in un giudizio ex lege n. 89 del 2001). Nella specie, peraltro, di quella norma va applicato il testo novellato dalla L. n. 69 del 2009, art. 46 – a tenore del quale “Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L’osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione” – atteso che, ai sensi dell’art. 58, comma 1, di tale legge esso trovava applicazione ai giudizi instaurati successivamente all’entrata in vigore di quest’ultima, avvenuta il 4 luglio 2009, e considerato che il riferimento del legislatore all’instaurazione doveva intendersi all’introduzione del giudizio in primo grado (nella specie il ricorso introduttivo del procedimento prefallimentare risale all’ottobre 2012). Ciò non diversamente da come sempre si sono interpretate formule simili usate da altre disposizioni transitorie in occasione di altre leggi di riforma del processo civile, valorizzandosi la genericità del riferimento al giudizio come espressiva di intentio legis di non volersi riferire all’introduzione del grado.

E, come ritenuto dalle Sez.U. nella pronuncia del 22/12/2011, n. 28337, a norma dell’art. 182 c.p.c., nel testo modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46 il giudice è tenuto ove rilevi un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore – a provvedere alla sanatoria di tale vizio, dovendosi equiparare la nullità della procura “ad litem” al difetto di rappresentanza processuale.

Ora, nella specie, risulta comparso all’udienza del 6/11/2012 l’avv. Vittorio Russo Frattasi per Equitalia, depositando procura speciale, che, esaminata direttamente da questa Corte, trattandosi di questione di carattere processuale, risulta conferire a detto avvocato il potere di “rappresentare e costituire la società in giudizio dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria ordinaria in primo e secondo grado. Promuovere qualsiasi azione giudiziaria e resistervi in ogni sede, stato e grado nonchè compiere ogni atto occorrente la tutela, la conservazione e l’acquisizione dei diritti della Società.”

La formula adottata nella procura in oggetto ed in particolare il riferimento al potere di “costituire” la società (ovvero costituirsi per la società) dà conto del conferimento dello jus postulandi di talchè si è nel caso determinata la sanatoria del vizio processuale ex tunc, e quindi a far data dalla presentazione del ricorso per fallimento. Conclusivamente, accolto il terzo motivo, assorbiti i primi due mezzi, va cassata la pronuncia impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, alla quale si rimette anche la decisione sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo, assorbiti gli altri, cassa la pronuncia impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2018

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